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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 1986 che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di recipienti di acciaio inossidabile per cucinare, originari della Corea del Sud (86/86/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea1, in particolare l'articolo 9, previe consultazioni nell'ambito del comitato consultivo a norma del summenzionato regolamento,

A. Procedura 1. Nel febbraio 1985, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata a nome dei produttori comunitari di recipienti per cucinare di acciaio inossidabile, che rappresentano una parte notevole della produzione comunitaria di questi articoli.

La denuncia conteneva elementi di prova in ordine all'esistenza di pratiche di dumping e al grave pregiudizio che ne consegue considerati sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Di conseguenza, la Commissione, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di tegami, pentole e padelle per friggere, con o senza coperchio, di acciaio inossidabile, di cui alla sottovoce ex 73.38 B II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 73.38-47, originari della Corea del Sud, ed ha aperto un'inchiesta.

2. La Commissione ne ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore ed i ricorrenti, e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere noti i loro punti di vista per iscritto e di chiedere un'audizione.

3. Per ottenere tutte le informazioni necessarie, la Commissione ha inviato questionari a 14 ditte comunitarie, a nome delle quali è stata presentata la denuncia, in modo da permettere a ciascuna di esse di dimostrare il pregiudizio arrecato dalle importazioni di recipienti per cucinare di acciaio inossidabile corroborando quanto addotto nella denuncia, a tre esportatori sudcoreani e a 16 importatori di questi prodotti nella Comunità.

4. Un esportatore sudcoreano e tre importatori hanno rispedito il questionario della Commissione. Nessuna, però, delle risposte complete ricevute dai produttori comunitari - solo sette su 14 - proveniva dalla Germania, principale cliente della Corea del Sud per questi prodotti.

5. Va osservato che quattro dei produttori che hanno collaborato pienamente hanno dichiarato di non ritenersi lesi dalle importazioni in questione. Nonostante le ripetute richieste della Commissione e del ricorrente, il resto dei produttori non ha inviato risposte. La Commissione ha svolto un'analisi approfondita delle società che avevano rispedito il questionario.

Nessun produttore o importatore ha chiesto di essere sentito dalla Commissione. L'esportatore sudcoreano ha chiesto e ottenuto un'audizione.

Non sono state presentate osservazioni né da parte, né a nome degli acquirenti comunitari dei prodotti in questione.

6. La Commissione ha controllato le informazioni ricevute nella misura ritenuta necessaria ai fini di un accertamento preliminare ed ha svolto inchieste in loco presso: a) Produttori CEE - Werkhuizen Demeyere NV, Deurne/Antwerpen, Belgio,

- Berk Beccon BV, Kampen, Paesi Bassi,

- L. Lagostina, Omegna (Novara), Italia,

- Cuisinox SA, Aigueperse, Francia,

- Sitram Inox, Saint-Benoît-du-Sault, Francia,

- The Prestige Group plc, London, Regno Unito; b) Importatore CEE Reppel NV Bocholt, Belgio; c) Produttore/esportatore sudcoreano Namil Metal Co, Seul Corea del Sud.

Il ricorrente e l'esportatore interessato hanno chiesto e ricevuto tutte le informazioni in possesso della Commissione, e purché potessero dimostrare che dette informazioni erano pertinenti con i loro interessi, che erano state utilizzate dalla Commissione durante l'inchiesta e che avevano un'influenza determinante sulle risultanze.

Le informazioni trasmesse non erano di carattere confidenziale, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2176/84.

L'indagine sulle pratiche di dumping riguardava il periodo 1o aprile 1984 - 31 marzo 1985.

B. Valore normale 7. Nel determinare il valore normale per la Namil Metal Co, l'esportatore sudcoreano che ha collaborato, la Commissione doveva tener conto dell'assenza di vendite del prodotto simile sul mercato nazionale. La Commissione ha pertanto deciso di stabilire il valore normale per questa società in base al suo valore costruito.

8. Il valore costruito è stato calcolato sommando il costo di produzione e un ragionevole margine di utile. Il costo di produzione è stato determinato aggiungendo a tutti i costi, sia fissi che variabili, dei materiali e di produzione, normalmente sostenuti nel paese d'origine, un importo per le spese amministrative, di vendita e generali, nonché un margine di utile del 3 %, ritenuto equo alla luce del rendimento dell'industria del paese esportatore durante un periodo rappresentativo dal punto di vista della redditività.

L'esportatore non ha contestato il valore così determinato.

C. Prezzo all'esportazione 9. Per quanto riguarda le vendite dell'esportatore sudcoreano agli importatori indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati calcolati in base ai prezzi effettivamente corrisposti o richiesti per i prodotti esportati nella Comunità. Non si sono effettuate vendite a filiali comunitarie.

D. Confronto 10. Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto delle spese relative alle commissioni, al trasporto e all'assicurazione, nei casi in cui si poteva dimostrare un rapporto diretto. Tutti i confronti sono stati effettuati franco fabbrica.

E. Margine 11. Il suddetto esame preliminare dei fatti mostra l'esistenza di pratiche di dumping nei confronti dei recipienti per cucinare di acciaio inossidabile prodotti ed esportati dalla società sudcoreana Namil Metal Co; margine di dumping è pari alla differenza tra il valore normale stabilito e il prezzo all'esportazione nella Comunità. Il valore normale (valore costruito) è stato raffrontato transazione per transazione ai prezzi delle esportazioni in dumping, con un margine medio ponderato pari al 16,85 %.

F. Pregiudizio 12. Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione emerge che le importazioni nella Comunità di recipienti di acciaio inossidabile per cucinare originari della Corea del Sud sono aumentate da 456 t nel 1981 a 5 490 t nel 1983, per diminuire leggermente passando a 5 419 t nel 1984 e a 1 481 t nel primo trimestre 1985. Tuttavia, fra il 1981 e il primo trimestre 1985, si è avuto un calo regolare delle importazioni in tutti i paesi della Comunità, tranne la Repubblica federale di Germania, dove si è registrato un costante incremento annuo. Le importazioni negli altri paesi della Comunità sono scese da 3 345 t nel 1983 a a 2 724 t nel 1984 e a 304 t nel primo trimestre 1985.

D'altro canto sebbene nella Repubblica federale di Germania, lo stato membro in cui nessun produttore ha risposto al questionario della Commissione, le importazioni siano salite da 2 145 t nel 1983 a 2 695 t nel 1984 e a 1 177 t nel primo trimestre 1985, nessuno degli altri produttori comunitari ha dichiarato che le importazioni sudcoreane hanno compromesso le loro vendite sul mercato tedesco. La quota di mercato detenuta dalle importazioni sudcoreane nella Comunità è passata dall'1,1 % nel 1981 al 12,9 % nel 1983, per poi scendere al 12,2 % nel 1984. 13. Le informazioni ricevute dai produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta mostrano che la loro produzione è passata da 6 549 t nel 1981 a 6 914 t nel 1983, per poi scendere a 5 923 t nel 1984 e risalire a 1 748 t nel primo trimestre 1985.

Il tasso di utilizzazione delle capacità è diminuito dall'89 % nel 1981 al 74 % nel 1984 e nel primo trimestre 1985, a causa soprattutto delle capacità supplementari fornite da alcuni produttori comunitari.

14. Le vendite dei produttori comunitari nella Comunità sono salite da 5 494 t nel 1981 a 5 734 t nel 1983, ma sono poi calate a 4 585 t nel 1984 e a 1 299 t nel primo trimestre 1985, con conseguente diminuzione della quota di mercato (dal 12,4 % nel 1981 al 9,4 % nel 1984). Le esportazioni verso i paesi terzi sono passate da 1 226 t nel 1981 a 1 590 t nel 1984 e a 494 t nel primo trimestre 1985.

15. Benché, in genere, l'andamento dei prezzi nella Comunità prima e durante il periodo di riferimento attesti incrementi relativamente moderati, la Commissione ritiene che gli elementi di prova disponibili riguardo ai quantitativi importati dai paesi interessati e da altri paesi, i prezzi di tali importazioni e i prezzi dei prodotti dei fabbricanti comunitari dimostrino che l'aumento relativamente lento dei prezzi non può essere attribuito alle suddette importazioni. Ciò nonostante, la Commissione ha individuato esempi regionali isolati di diminuzione dei prezzi che potrebbero essere imputati ad alcune delle importazioni in questione, ma il pregiudizio da esse provocato a livello di prezzi è limitato nel tempo e circoscritto alle zone immediatamente adiacenti al porto di entrata per cui, visti i quantitativi interessati, dette importazioni non possono essere considerate causa di pregiudizio grave su base comunitaria. Inoltre, le vendite di recipienti di acciaio inossidabile per cucinare durante il periodo di riferimento hanno permesso a tutti i produttori comunitari che hanno collaborato con la Commissione di realizzare un certo utile, in alcuni casi relativamente elevato data la situazione economica generale.

16. Nonostante le ripetute richieste, un gran numero delle società a nome delle quali è stata presentata la denuncia - fra cui tutte le ditte della Repubblica federale di Germania, il mercato in cui erano concentrate le importazioni provenienti dalla Corea del Sud - non ha fornito i dati necessari relativi al pregiudizio, ostacolando notevolmente l'inchiesta. La Commissione ne ha concluso che, probabilmente, il pregiudizio da esse subito non era grave. I produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta rappresentano il 16 % della produzione CEE. Quattro di essi hanno dichiarato di non considerarsi lesi dalle importazioni in questione. La Commissione ritiene pertanto che l'eventuale pregiudizio subito dagli altri produttori che hanno collaborato durante il periodo di riferimento, pregiudizio che potrebbe essere attribuito decisamente alle importazioni in questione, non può essere definito grave.

17. Considerando le summenzionate risultanze riguardo al pregiudizio, si ritiene opportuno chiudere la procedura senza imporre misure di protezione.

18. Né il ricorrente, informato dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare la chiusura della procedura senza l'adozione di misure protettive, né il comitato consultivo hanno sollevato obiezioni,

DECIDE:

Art. 1

La procedura antidumping relativa alle importazioni di recipienti di acciaio inossidabile per cucinare originari della Corea del Sud è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1986. Per la Commissione Willy DE CLERQ Membro della Commissione