DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 1986 che chiude la procedura antidumping alle importazioni di pannelli duri originari del Portogallo (86/99/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 380,
Il 19 febbraio 1985 la Commissione ha avviato una procedura antidumping relativa alle importazioni di pannelli duri originari dell'Argentina, del Portogallo, della Svizzera e della Iugoslavia e ha aperto un'inchiesta1. La procedura verte sui pannelli di fibre di legno aventi un peso superiore a 0,80 g/cm3 (pannelli duri) di cui alla voce ex 44.11 della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 44.11-10 e 20.
In data 1o gennaio 1986 il Portogallo è diventato uno stato membro della Comunità economica europea. A norma dell'articolo 380 dell'atto di adesione (terzo paragrafo, ultima frase), le procedure antidumping avviate nei confronti dei nuovi stati membri prima dell'adesione alla Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, proseguono conformemente al paragrafo 1 dell'articolo suddetto.
L'articolo 380 prevede l'adozione di determinate misure qualora la Commissione constati l'esistenza di pratiche di dumping tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e i nuovi stati membri. Vi si dispone inoltre che la constatazione deve avvenire durante il periodo di applicazione delle misure transitorie definite in ciascun caso ai sensi dell'atto di adesione.
Quest'ultimo, tuttavia, non stabilisce misure transitorie per il prodotto in questione. Alla data dell'adesione, alcun dazio doganale e alcuna restrizione quantitativa si applicavano né agli scambi di pannelli duri tra il Portogallo e la Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, né agli scambi tra Portogallo e Spagna, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo n. 3 dell'atto di adesione, concernente gli scambi di merci tra la Spagna e il Portogallo durante il periodo di applicazione delle misure transitorie.
Inoltre, le pratiche commerciali del produttore ed esportatore portoghese coinvolto nella presente procedura sono totalmente soggette alle regole di concorrenza sancite dal trattato CEE, in particolare gli articoli 85 e 86, nonché all'autorità investigativa della Commissione e alla giuridizione della Corte di giustizia per quanto riguarda i problemi di concorrenza.
Non sembra pertanto opportuno continuare la presente procedura a norma dell'articolo 380, paragrafo 1, dell'atto di adesione.
Alla luce di quanto precede, la procedura antidumping relativa alle importazioni di pannelli duri originari del Portogallo dovrebbe essere conclusa,
DECIDE:
Art. unico
La procedura antidumping relativa alle importazioni di pannelli duri originari del Portogallo è chiusa.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1986. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione