DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 1986 che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di cuscinetti a sfere e a rulli conici originari della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica (86/100/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, previe consultazioni in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,
A. Procedura 1. Nel marzo e nel settembre 1985, la Commissione ha avviato d'ufficio il riesame della decisione recante accettazione degli impegni offerti dagli esportatori di cuscinetti a sfere e a rulli conici voce ex 84.62 della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 84.62-01, 84.62-09 e 84.62-17, originari della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica. L'avviso di riesame conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2176/84 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2.
2. La Commissione ne ha debitamente informato gli esportatori notoriamente interessati ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere sentite oralmente.
3. Tutti gli esportatori, alcuni importatori, nonché i produttori comunitari, hanno reso note per iscritto le loro osservazioni ed hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti oralmente.
4. Nessuna osservazione è stata presentata dagli acquirenti comunitari del prodotto in questione.
5. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per una conclusione preliminare ed ha svolto inchieste in loco presso le seguenti società:
FLT Metal GmbH, Neuss, Repubblica federale di Germania FLT & Metals Ltd, Brentford, Regno Unito Métalexfrance, Parigi, Francia Import Standard Office ISO, Parigi, Francia Koyo Nederland B.V., Niewupoort, Paesi Bassi Patrice Sales Ltd, Londra, Regno Unito Lipe Rollway N.V., Aartselaar, Belgio Magra GmbH, Hattersheim, Repubblica federale di Germania Rodaimport S.A., Torrejón, Spagna 6. L'inchiesta relativa alla pratiche di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1o aprile 1984 ed il 31 marzo 1985 per Romania ed Unione Sovietica, ed il periodo compreso fra il 1o settembre 1984 ed il 30 agosto 1985 per la Polonia.
B. Dumping 7. Per stabilire se le importazioni originarie della Polonia, Romania ed Unione Sovietica siano state effettuate in dumping, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che tali paesi non hanno un'economia di mercato ed ha, pertanto, dovuto basare le sue conclusioni sul valore normale in un paese ad economia di mercato. Come nelle precedenti proce dure relative ai cuscinetti a sfere e a rulli conici originari della Polonia, Romania ed Unione Sovietica, anche in questo caso la Commissione ha fatto riferimento al mercato giapponese. Alcuni esportatori hanno contestato tale scelta. Le loro obiezioni erano tuttavia basate esclusivamente sulle differenze di qualità tra i prodotti offerti sul mercato giapponese e quelli esportati dai paesi in questione. Di queste differenze di qualità è stato tenuto conto in un altro contesto; la Commissione ha concluso pertanto che era opportuno e realistico determinare il valore normale in base ai prezzi praticati sul mercato giapponese.
8. I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi realmente pagati per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità.
9. Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto conto, ove necessario, delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, in particolare, delle differenze nelle condizioni di vendita, di commercializzazione e di pagamento. Le differenze nella natura delle merci non sono state prese in considerazione, poiché gli esportatori non hanno dichiarato né dimostrato che sussistevano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2176/84. Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.
10. Dall'esame preliminare dei fatti risulta che le esportazioni oggetto dell'inchiesta sono state effettuate in dumping, con un margine pari alla differenza tra il valore determinato e il prezzo all'esportazione nella Comunità; il margine di dumping è stato calcolato per ciascuna operazione.
11. I margini variano a seconda del tipo di cuscinetti a sfere e a rulli conici e dello stato importatore; la media ponderata è pari al 15 %.
C. Pregiudizio 12. È stato accertato che dal 1982 le importazioni dalla Polonia, dalla Romania e dall'Unione Sovietica, considerate sia separatamente che cumulativamente, sono rimaste pressoché invariate: negli anni compresi fra il 1982 e il 1985 esse sono state complessivamente pari a 4 100 t, 3 800 t, 4 800 t e 4 400 t. Questi quantitativi corrispondono a quote di mercato individualmente oscillanti, nel periodo in questione, fra 0,7 % e 1,5 %; nello stesso periodo, esse sono state complessivamente pari al 3,0 %, al 2,8 %, al 3,5 %, e nel 1985 al 3,0 % circa in prospezione.
13. Nei regolamenti (CEE) n. 2089/841, e (CEE) n. 1739/852 del Consiglio è stato già constatato che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio a causa delle importazioni in dumping di cuscinetti a sfere e a rulli conici originari del Giappone e di Singapore. In linea di principio, un pregiudizio sostanziale già accertato viene aggravato ulteriormente, sia pure in misura modesta, qualora sussistano pratiche di dumping da parte di un altro paese esportatore. Ciò non si verifica tuttavia se non c'è concorrenza diretta tre le merci in questione, in quanto i gruppi di acquirenti sul mercato comunitario sono diversi. Sul mercato comunitario è stato accertato che, in sostanza, gli acquirenti comunitari dei cuscinetti a sfere e a rulli conici originari della Polonia, Romania ed Unione Sovietica non coincidono con gli acquirenti di cuscinetti a sfere e a rulli conici originari del Giappone e di Singapore; quelli originari della Polonia, Romania ed Unione Sovietica vengono richiesti in linea di massima da acquirenti che ricercano nella merce requisiti di qualità inferiori a quelli consueti. Pertanto, per i prodotti di qualità inferiore si è formato un mercato distinto e limitato nel quale l'industria comunitaria non è rappresentata. Di conseguenza, nel determinare il pregiudizio, non si deve tener conto, nella presente procedura, del pregiudizio sostanziale di cui ai regolamenti (CEE) n. 2089/84 e (CEE) n. 1739/85.
14. In considerazione della qualità generalmente inferiore e del fatto che le quote di mercato detenute dal prodotto in oggetto importato in dumping dalla Polonia, Romania ed Unione Sovietica non sono aumentate, nonché del fatto che la procedura non contempla altri paesi esportatori che esportano nella Comunità quantitativi comparabili di prodotti aventi caratteristiche comparabili, la Commissione ha concluso che, pur avendo queste importazioni arrecato un pregiudizio, esso non deve essere ritenuto sostanziale nell'attuale situazione del mercato.
Di conseguenza, la procedura può essere chiusa,
DECIDE:
Art. unico
La procedura antidumping relativa alle importazioni di cuscinetti a sfere e a rulli conici di cui alla voce ex 84.62 della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 84.62-01, 84.62-09 e 84.62-17 originari della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica, è chiusa.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1986. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione GU n. C 183 del 23. 7. 1985, pag. 9. GU n. C 238 del 19. 9. 1985, pag. 4.