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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 1986 che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipo di cuscinetti a sfere, originari della Tailandia (86/151/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

A. Procedura 1. Nell'aprile 1985 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Federation of European Bearing Manufactuers'Associations (FEBMA) a nome dei produttori britannici, francesi, tedeschi e italiani che rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria di cuscinetti a sfere con diametro esterno non superiore a 30 mm. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2 la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di cuscinetti a sfere con diametro esterno massimo non superiore a 30 mm, di cui alla voce ex 84.62 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 84.62-01, originari della Tailandia.

2. La Commissione ne ha debitamente informato l'esportatore e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, nonché i ricorrenti ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere sentite oralmente.

3. Un produttore-esportatore e le sue società importatrici collegate in Germania, Italia e Regno Unito hanno reso note per iscritto le loro osservazioni.

4. Non sono state formulate osservazioni da parte degli acquirenti comunitari del prodotto in oggetto.

5. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini di una conclusione preliminare ed ha svolto inchieste in loco presso le seguenti società: esportatore:

NMB (Thai) Limited, Amphoe Uthai/Ayttaya/Tailandia; importatori:

- Nippon Miniature Bearing GmbH, Neu-Isenburg, Repubblica federale di Germania,

- NMB Italia srl, Bareggio, Italia,

- NMB (UK) Ltd, Bracknell, Regno Unito.

6. L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo 1o aprile 1984 - 31 maggio 1985.

B. Valore normale 7. Nel calcolare il valore normale la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che la NMB (Tailandia) non ha effettuato vendite sul mercato interno tailandese. È stato pertanto concluso che il valore normale per le esportazioni nella Comunità originarie della Tailandia doveva essere stabilito in base al valore costruito, con il metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b, punto (ii) del regolamento (CEE) n. 2176/84.

8. Il valore normale è stato determinato tenendo conto dei costi totali dei materiali e della produzione, comprese le spese generali della società produtrice e del centro di direzione della società capogruppo, più un importo per le normali spese di vendita in Tailandia. È stato aggiunto un margine di profitto del 6 %, considerato equo in base al rendimento del relativo settore industriale in Tailandia durante un periodo rappresentativo dal punto di vista della redditività.

I costi dei materiali comprendevano tra l'altro gli importi corrisposti dalla NMB (Tailandia) ed altre società del gruppo NMB/Minebea per l'acquisto di alcune parti di cuscinetti a sfere impiegate nel processo produttivo in Tailandia. In base alle informazioni fornite dalla NMB la Commissione ha accertato che i prezzi interni praticati per tali parti corrispondevano ai prezzi sostenuti nel corso di normali operazioni commerciali.

La NMB (Tailandia) ha sostenuto che nel calcolo del valore normale non dovevano essere inserite le spese di vendita in quanto, a norma di un accordo concluso con il governo tailandese, la società non è autorizzata a vendere il prodotto in questione in Tailandia. La Commissione ha tuttavia concluso che l'esclusione delle spese di vendita sarebbe stata contraria all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b, punto (iii) del regolamento (CEE) n. 2176/84. È stato quindi ritenuto opportuno inserire nel valore normale un importo relativo alle spese di vendita pari a quello accertato nei confronti di una grande società operante in Tailandia che vende un prodotto comparabile.

C. Prezzo all'esportazione 9. I prezzi all'esportazione sono stati costruiti in base ai prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente nella Comunità, debitamente adeguati per tener conto di tutti i costi sostenuti tra il momento dell'importazione e quello della rivendita, dazi doganali compresi, nonché di un margine di profitto del 6 %, ritenuto equo in base ai margini di profitto degli importatori indipendenti del prodotto in questione e di altri prodotti industriali comparabili.

D. Margine di dumping 10. Dal confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione risulta che le esportazioni nella Comunità, stabilite transazione per transazione, di cuscinetti a sfere con diametro esterno massimo non superiore a 30 mm da parte della NMB (Tailandia) non sono state effettuate a prezzi di dumping.

11. Alla luce delle precedenti considerazioni appare opportuno chiudere la procedura.

DECIDE:

Art. unico

La procedura relativa all'inchiesta antidumping sulle importazioni di cuscinetti a sfere con diametro esterno massimo non superiore a 30 mm, di cui alla voce ex 84.62 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 84.62-01, originari della Tailandia, è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1986. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione