31986D0232
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea1, in particolare l'articolo 10, previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,
A. Procedura 1. Nel febbraio 1985 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Confederazione europea dell'industria del legno, a nome dei produttori comunitari che rappresentano praticamente tutta la produzione comunitaria di pannelli duri. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di pannelli di fibre di legno, aventi un peso superiore a 0,80 grammi/cm3 (pannelli duri) di cui alla voce ex 44.11 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 44.11-10 e 20, originari dell'Argentina, del Portogallo, della Svizzera e della Iugoslavia, ed ha inizziato un'inchiesta. È stata in seguito chiusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di pannelli duri originari del Portogallo3.
2. La Commissione ne ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, nonché i ricorrenti ed ha offerto alle parti direttamente interessate le possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere sentite oralmente.
3. La maggior parte dei produttori comunitari, tutti gli esportatori e alcuni importatori hanno reso note per iscritto le loro osservazioni. Tutti gli esportatori hanno inoltre chiesto e ottenuto di essere intesi. Un esportatore ha chiesto inoltre un incontro con i rappresentanti dell'industria comunitaria. La Commissione ha comunicato la richiesta all'associazione ricorrente, che ha successivamente informato la Commissione che i suoi membri non desideravano partecipare a tale incontro.
4. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per l'inchiesta in merito alle seguenti società:
CEE:
- Hornitex Werke, Horn-Bad Meinberg, Repubblica federale di Germania,
- Renitex GmbH, Losheim/Saar, Repubblica federale di Germania,
- Isoroy, SA, Lisieux, Francia,
- Unalit SA, St. Jean-de-Losne, Francia,
- Legnochimica Spa, Mondovì, Italia,
- Orsa Spa, Mondovì, Italia;
Produttori/esportatori:
- Argentina: Filplasto SA, Buenos Aires,
- Svizzera: Pavatex SA, Cham/Zurigo,
- Iugoslavia:
- Lesonit/Slovenijales, Illirska Bistrica/Lubiana,
- S ik «Kopaonik», Kur sumlja,
- S ipad Timber Expoort, Sarajevo;
Importatori:
- Beveka, Anversa, Belgio,
- Resim, Trieste, Italia.
L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo 1o gennaio 1984 - 31 dicembre 1984.
B. Valore normale a) Argentina 5. Per la società Fiplasto SA il valore normale è stato determinato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili sul mercato interno per un prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali. b) Svizzera 6. Per la Pavatex SA il valore normale è stato determinato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili sul mercato interno per un prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali. c) Iugoslavia 7. Per le società Lesonit e S ik «Kopaonik» il valore normale è stato determinato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili sul mercato interno per un prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali. La S ipad Timber Export non ha fornito sufficienti elementi di prova in merito ai prezzi da essa praticati sul mercato interno e la Commissione ha quindi basato le proprie conclusioni sulle informazioni, opportunamente verificate, relative ai prezzi di vendita degli altri due produttori iugoslavi.
C. Prezzo all'esportazione 8. Per tutti gli esportatori i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità.
D. Confronto 9. Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto opportunamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, quali detrazioni, sconti per vendite in grandi quantità, commissioni, condizioni di credito, trasporto e assicurazione, nonché rimborso di oneri all'importazione che gravano sui materiali fisicamente incorporati nel prodotto simile se quest'ultimo è destinato al consumo nel paese d'origine, quando le parti in causa hanno potuto dimostrare che le loro richieste erano giustificate.
10. L'esportatore svizzero ha sostenuto che i margini di dumping accertati nei suoi confronti erano dovuti a differenze in termini di qualità e formato fra il prodotto esportato e il prodotto simile venduto sul mercato interno. Egli ha inoltre sostenuto che, date le limitazioni imposte dalla legislazione svizzera, non era in grado di dimostrare in quale misura qualità e formati diversi fossero stati effettivamente prodotti e venduti nei vari mercati. Dato che l'esportatore in questione non ha fornito gli elementi di prova necessari affinché la Commissione potesse accertare se la richiesta era giustificata, la Commissione non ha preso in considerazione tali differenze.
11. Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.
E. Margini 12. Dal suddetto esame dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping da parte di tutti gli esportatori interessati, con un margine pari alla differenza tra il valore normale determinato e il prezzo all'esportazione nella Comunità.
13. L'entità del margine varia a seconda dell'esportatore e dello Stato membro importatore, con la seguente media ponderata per ciascuno degli esportatori soggetto all'inchiesta.
- Argentina: Fiplasto SA, Buenos Aires 34,7 % - Svizzera: Pavatex SA, Cham/Zurigo 47,0 % - Iugoslavia:
- Lesonit/Slovenijales,
Illirska Bistrica/Lubiana 34,0 % - S ik «Kopaonik», Kur sumlja 29,6 % - S ipad Timber Export, Sarajevo 57,4 %.
F. Pregiudizio 14. Per quanto riguarda il pregiudizio provocato dalle importazioni effettuate in dumping, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni nella Comunità di pannelli duri originari dell'Argentina, della Svizzera e della Iugoslavia nel periodo 1981-1984 sono passate da 31 341 t a 66 501 t, aumentando del 112 % con un conseguente incremento della quota di mercato dal 3,3 % al 7,5 % nello stesso periodo. Nello stesso periodo le importazioni provenienti dall'Argentina sono passate da 4 550 t a 9 101 t, con un aumento della quota di mercato dallo 0,5 % all'1,0 %, mentre le importazioni originarie della Svizzera sono aumentate da 9 723 t a 13 667 t, con un incremento della quota di mercato dall'1,0 % all'1,5 %. Le importazioni dalla Iugoslavia sono passate da 17 068 t a 43 737 t, con un incremento della quota di mercato dall'1,8 % al 4,9 %. 15. Nel periodo oggetto dell'inchiesta i prezzi di rivendita di queste importazioni sono stati inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari di un margine compreso tra il 3 % e l'88 %, con la seguente media ponderata per ciascun esportatore:
- Fiplasto SA, Buenos Aires 14,0 % - Pavatex SA, Cham/Zurigo 18,8 % - Lesonit/Slovenijales, Illirska Bistrica/Lubiana 16,8 % - S ik «Kopaonik», Kur sumlja 31,8 % - S ipad Timber Export, Sarajevo 37,9 %.
16. Nonostante il miglioramento registrato in seguito ai provvedimenti antidumping attuati dalle istituzioni comunitarie e in vigore a decorrere dal 1982 nei confronti delle importazioni di pannelli duri originari da altri paesi, la situazione dell'industria comunitaria nel settore è tutt'altro che soddisfacente, essendo caratterizzata da scarso sfruttamento del potenziale, calo dei profitti ed elevata penetrazione delle importazioni. Tra il 1981 e il 1984 la produzione di pannelli duri da parte dell'industria comunitaria è scesa da 555 400 t a 465 500 t, mentre le corrispondenti vendite nella Comunità hanno subito una flessione da 503 400 t a 442 400 t.
17. Contemporaneamente, il consumo di pannelli duri nella Comunità, pari a 960 600 t nel 1981, è sceso a 891 900 t nel 1984 e conseguentemente la quota di mercato dei produttori comunitari nella Comunità ha registrato una flessione dal 52,4 % al 49,6 %, in contrasto con il netto incremento delle importazioni provenienti da Argentina, Svizzera e Iugoslavia. Tale incremento va inoltre considerato alla luce dei dati relativi alle importazioni originarie di altri paesi terzi, nei confronti delle quali sono stati applicati i provvedimenti antidumping in vigore e che sono diminuite a decorrere dal 1982. Nello stesso anno tre produttori comunitari di pannelli duri sono stati inoltre costretti a sospendere la produzione, con ulteriori perdite di posti di lavoro, mentre quasi tutti i restanti produttori comunitari hanno subito perdite finanziarie per quanto riguarda i prodotti in questione durante il periodo oggetto dell'inchiesta.
18. La Commissione ha esaminato se il pregiudizio è stato causato da altri fattori. L'esportatore svizzero ha sostenuto che le difficoltà dell'industria comunitaria durante il periodo oggetto dell'inchiesta erano dovute unicamente alla sostituzione dei pannelli duri con i pannelli truciolari. La Commissione ha effettuato un'inchiesta ed ha accertato che i pannelli truciolari erano stati commercializzati nella Comunità già agli inizi degli anni Settanta e, date le loro caratteristiche specifiche dal punto di vista tecnologico e fisico, possono sostituire i pannelli duri soltanto per determinati impieghi. Inoltre, dalle informazioni di cui la Commissione dispone, risulta che il processo di sostituzione si è concluso agli inizi degli anni Ottanta. Lo studio di mercato effettuato dall'esportatore svizzero risale al 1982 e non contiene informazioni in merito ad eventuali sostituzioni verificatesi successivamente.
19. La Commissione ha esaminato inoltre se il pregiudizio è stato provocato da un calo del consumo nella Comunità. Come tuttavia è stato accertato da quanto precede, tale flessione ha inciso sulla produzione comunitaria, mentre le importazioni in esame sono aumentate tanto in termini assoluti quanto rispetto alla quota di mercato.
20. Il notevole incremento delle importazioni di pannelli duri oggetto di dumping originari dell'Argentina, della Svizzera e della Iugoslavia e i relativi prezzi di vendita nella Comunità hanno pertanto indotto la Commissione a stabilire che gli effetti delle importazioni in dumping, considerati separatamente, costituiscono un pregiudizio sostanziale per l'industria comunitaria interessata.
G. Interesse della Comunità 21. La Commissione ha tenuto conto della situazione particolarmente grave in cui versa tuttora l'industria comunitaria, nonché dei provvedimenti antidumping in vigore nei confronti dei paesi terzi, la cui efficacia sarebbe pregiudicata se nel caso in esame non venissero attuati provvedimenti analoghi. Non avendo ricevuto osservazioni da parte dell'industria di trasformazione comunitaria dei prodotti in questione, la Commissione ha concluso che è nell'interesse della Comunità adottare misure opportune.
H. Impegni 22. Gli esportatori interessati sono stati informati delle principali risultanze dell'inchiesta ed hanno presentato le loro osservazioni in merito. Tutti gli esportatori interessati hanno in seguito offerto impegni per quanto riguarda i prezzi delle loro esportazioni di pannelli duri nella Comunità.
23. Gli aumenti dei prezzi sono sufficienti ad eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, senza superare in alcun caso i margini di dumping accertati. Risulta inoltre che è possibile controllare la corretta attuazione dell'impegno. Gli impegni assunti sono di conseguenza ritenuti accettabili e l'inchiesta può essere chiusa senza ricorrere all'istituzione di dazi antidumping.
24. Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni in merito, DECIDE:
Art. 1
Sono accettati gli impegni assunti dalle società Fiplasto SA, Buenos Aires, Pavatex SA, Cham/Zurigo, Lesonit/Slovenijales, Illirska Bistrica/Lubiana, S ik «Kopaonik», Kur sumlja e S ipad Timber Export, Sarajevo, nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di pannelli di fibre di legno, aventi un peso superiore a 0,80 grammi/cm3 (pannelli duri) di cui alla voce ex 44.11 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 44.11-10 e 20 originari dell'Argentina, della Svizzera e della Iugoslavia.
Art. 2
L'inchiesta relativa alla procedura antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1986. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione