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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 12 giugno 1986 concernente la conclusione del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP) (86/277/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

considerando che, con la decisione 81/462/CEE3, la Comunità ha approvato la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza;

considerando che lo strumento principale per la conoscenza delle quantità emesse ed eventualmente trasportate al di là delle frontiere è costituito dal programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), da attuare nel quadro della convenzione;

considerando che la Commissione, in data 24 maggio 1984, è stata autorizzata a partecipare in nome della Comunità ai negoziati sul protocollo a detta convenzione, relativo al finanziamento a lungo termine dell'EMEP;

considerando che i negoziati si sono conclusi con l'adozione del testo finale di detto protocollo e la definizione del criterio di ripartizione del finanziamento dell'EMEP;

considerando che il 28 settembre 1984, nel corso della seconda riunione dell'organo esecutivo della convenzione, si è proceduto alla firma del protocollo da parte della Comunità, conformemente all'autorizzazione del Consiglio del 25 settembre 1984,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità economica europea il protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP).

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede al deposito dell'atto di approvazione previsto all'articolo 9 del protocollo.

Per il ConsiglioIl PresidenteP. WINSENIUS