DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1986 relativa all'accettazione, a nome della Comunità, della raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 16 giugno 1982 concernente il ricorso ad un codice per indicare i modi di trasporto (86/257/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 16 giugno 1982 concernente il ricorso ad un codice per indicare i modi di trasporto può essere accettata dalla Comunità, con riserva di talune condizioni d'applicazione,
DECIDE:
Art. 1
È accettata a nome della Comunità, con riserva di talune condizioni d'applicazione, la raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 16 giugno 1982 concernente il ricorso ad un codice per indicare i modi di trasporto.
Il testo della raccomandazione e delle condizioni d'applicazione è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede alla notifica, al segretariato del Consiglio di cooperazione doganale, dell'accettazione da parte della Comunità, con riserva di talune condizioni d'applicazione, della raccomandazione di cui all'articolo 1.
Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1986. Per il Consiglio Il Presidente M. SMIT-KROES RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE del 16 giugno 1982 concernente il ricorso ad un codice per indicare i modi di trasporto IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE, DESIDEROSO di facilitare lo scambio internazionale di dati tra le amministrazioni doganali e tra tali amministrazioni e gli operatori del commercio internazionale, CONSIDERANDO auspicabile ricorrere per tali scambi internazionali di dati ad un codice accettato internazionalmente ed universalmente applicabile per indicare i modi di trasporto, TENENDO CONTO della raccomandazione n. 19 approvata nel marzo 1981 dal gruppo di lavoro per la facilitazione delle procedure del commercio internazionale della Commissione economica per l'Europa (CEE/ONU) che raccomanda l'uso di un codice numerico ad una cifra per indicare i modi di trasporto ai fini del commercio internazionale, CONSIDERANDO che il codice contenuto nella raccomandazione della Commissione economica per l'Europa (CEE/ONU) già menzionata costituisce una base adeguata per indicare i modi di trasporto negli scambi internazionali di dati, RACCOMANDA agli Stati, membri o meno del Consiglio, nonché alle unioni doganali ed economiche di attenersi al codice numerico ad una cifra contenuto nella raccomandazione della Commissione economica per l'Europa (CEE/ONU) summenzionata ed alle future versioni ricevute di tale codice, per indicare i modi di trasporto negli scambi internazionali di dati tra le amministrazioni doganali e tra tali amministrazioni e gli operatori del commercio internazionale, allorché si presenti la necessità di una indicazione codificata, INVITA gli Stati, membri o meno del Consiglio, nonché le unioni doganali ed economiche che accettino la presente raccomandazione a notificare al segretario generale la loro accettazione, come pure la data a decorrere dalla quale essi intendono applicare la raccomandazione e le sue condizioni d'applicazione. Il segretario generale trasmetterà tali informazioni alle amministrazioni doganali di tutti gli Stati membri. Egli le trasmetterà inoltre alle amministrazioni doganali degli Stati membri ed alle unioni doganali o economiche che hanno accettato la presente raccomandazione. Condizioni d'applicazione 1. La raccomandazione sarà applicabile nella Comunità a decorrere dal 1o gennaio 1988. 2. La cifra 6 (trasporto multimodale) non sarà utilizzata dalla Comunità, la quale non riconosce il trasporto multimodale come modo di trasporto in quanto tale. 3. La cifra 9 (modo di trasporto sconosciuto) sarà utilizzata per designare i trasporti a propulsione propria.