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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 giugno 1986 che modifica l'accordo interno del 19 febbraio 1985 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti comunitari nel quadro della terza convenzione ACP-CEE (86/281/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la terza convenzione ACP-CEE, firmata l'8 dicembre 1984 a Lomé,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti comunitari, firmato il 19 febbraio 1985, in appresso denominato «accordo interno», in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando che il 1o gennaio 1986 il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno aderito alla Comunità; previa consultazione della Commissione,

DECIDE:

Art. 1

1. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 dell'accordo interno è sostituito dal testo seguente: «2. a) Il fondo è dotato di un importo di 7 500 milioni di ECU, suddiviso come segue tra gli Stati membri: 1.2 // // (milioni di ECU) // Belgio // 296,94 // Danimarca // 155,82 // Germania // 1 954,40 // Grecia // 93,03 // Spagna // 499,80 // Francia // 1 768,20 // Irlanda // 41,30 // Italia // 943,80 // Lussemburgo // 14,00 // Paesi Bassi // 423,36 // Portogallo // 66,15 // Regno Unito // 1 243,20

  1. b) La ripartizione di cui alla lettera a) può essere modificata con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità, in caso di adesione di un nuovo Stato alla Comunità.».

2. Gli allegati I e II dell'accordo interno sono soppressi.

Art. 2

1.

Il testo dell'articolo 18, paragrafi 3 e 4, dell'accordo interno è sostituito dal testo seguente: «3. Ai voti degli Stati membri è attribuita, in seno al comitato del FES, la seguente ponderazione:

Belgio 8

Danimarca 5

Germania 52

Grecia 4

Spagna 14

Francia 48

Irlanda 2

Italia 26

Lussemburgo 1

Paesi Bassi 12

Portogallo 3

Regno Unito 34

4. Il Comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 145 voti.».

2.

L'articolo 18, paragrafo 5, primo comma, è soppresso. Articolo 3

La presente decisione ha efficacia il giorno successivo all'adozione da parte del Consiglio.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 1986. Per il Consiglio Il Presidente W.F. van EEKELEN