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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 1986 che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di cemento Portland originario della Repubblica democratica tedesca, della Polonia e della Iugoslavia (86/344/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

A. PROCEDURA 1. Nel gennaio 1985, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata, a nome delle organizzazioni nazionali dei produttori di cemento della Comunità, dal «Liaison Committee of the Cement Industries in the European Economic Community», che rappresenta quasi tutta la produzione comunitaria di cemento.

La denuncia conteneva, ad un primo esame, elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping e almeno alla minaccia di pregiudizio da esse derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura, allo scopo di determinare se i fatti oggetto della denuncia sussistevano e giustificavano eventuali misure di difesa. Pertanto, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di cemento Portland, di cui alla voce ex 25.23 della tariffa doganale comune, originario della Repubblica democratica tedesca, della Polonia, della Spagna e della Iugoslavia, ed ha iniziato un'inchiesta.

2. La Commissione ne ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti della Iugoslavia, nonché i ricorrenti, ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere noto per iscritto le loro osservazioni e di essere sentite oralmente.

3. Gli esportatori del prodotto originario della Repubblica democratica tedesca e della Polonia hanno reso noto per iscritto le loro osservazioni ed hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti oralmente.

I produttori/esportatori iugoslavi interessati dalla presente procedura hanno reso noto per iscritto le loro osservazioni ed hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti oralmente.

Alcuni importatori del prodotto in questione dei paesi interessati dalla procedura hanno reso noto per iscritto le loro osservazioni, ma soltanto pochi di loro hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti oralmente.

4. Un acquirente danese del prodotto in questione ha comunicato le proprie osservazioni alla Commissione.

5. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per una conclusione preliminare ed ha svolto inchieste in loco presso le seguenti società: a) Produttori comunitari Danimarca: Aalborg Portland, Aalborg,

Repubblica federale di Germania:

- Alsen-Breitenburg Zement- und Kalkwerke GmbH, Amburgo,

- Nordzement AG, Hannover,

- Teutonia Zementwerk AG, Hannover.

Irlanda: Irish Cement Ltd, Dublino.

Italia:

- Italcementi Spa, Bergamo,

- Friulana cementi Spa, Travesio,

- Savic cementeria di Cadola Spa, Belluno,

- Cementeria di Monselice Spa, Bergamo,

- Cementi Verona Spa, Verona,

- Cementi Piave Spa, Treviso.

Regno Unito:

- Blue Circle Industries PLC, Aldermaston,

- RTZ Cement Ltd, Peterborough,

- The Rugby Portland Cement PLC, Rugby. b) Produttori/esportatori Spagna:

- Cementos Rezola SA, San Sebastian,

- Cementos Alfa SA, Santander,

- Cementos del Norte SA, Madrid,

- Cementos Portland de Lemona SA, Bilbao,

- Cementos Portland SA, Pamplona,

- Corporation Noroeste SA, Vigo,

- Tudela Veguin SA, Oviedo,

- Tracoisa SA, Madrid.

Iugoslavia:

- Salonit Anhovo, Nova Gorica,

- RO Astra Tvornica Cementa, Umago,

- RO Tvornica Portland Cementa, Koromacno. c) Importatori comunitari Danimarca:

- BC Industricement APS, Roskilde, assistita da rappresentanti della NIC AB (Helsingborg).

Irlanda:

- O'Brien Ltd, New Ross,

- Irish Agricultural Wholesale Society Ltd, Dublino. d) Altre società Babcock Hydro-Pneumatics Ltd (Londra), che aveva partecipato al progetto e alla costruzione del terminal di Rostock (RDT).

The Axel Johnson Group (Stoccolma) e Skandinavska Cement AB (Stoccolma), entrambe presenti negli scambi del prodotto in questione originario della Repubblica democratica tedesca.

6. Nel corso della procedura, i produttori greci, che rappresentano circa l'11 % della produzione comunitaria totale di cemento, hanno revocato la loro adesione alla denuncia, principalmente perché ritenevano alquanto improbabile che le importazioni oggetto della stessa rappresentassero una minaccia di pregiudizio nei loro confronti.

7. Per quanto riguarda le importazioni del prodotto in questione originario della Spagna, dopo il 1o gennaio 1986 la procedura è proseguita, in conformità dell'articolo 380, paragrafo 3, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

8. Per quanto riguarda le pratiche e i margini di dumping, il periodo coperto dall'inchiesta è quello compreso fra il 1o ottobre 1984 ed il 31 marzo 1985. Per quanto riguarda il pregiudizio e la minaccia di pregiudizio, non sono stati in genere presi in considerazione i fatti intervenuti dopo il 31 marzo 1985.

B. DUMPING a) Repubblica democratica tedesca Valore normale 9. Per stabilire se le importazioni dalla Repubblica democratica tedesca siano state effettuate in dumping, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che tale paese non ha una economia di mercato e, pertanto, ha basato le sue conclusioni sul valore normale in un paese ad economia di mercato. A questo proposito i ricorrenti avevano proposto il mercato spagnolo. Tuttavia, per la mancanza di collaborazione da parte dei produttori spagnoli, è stato impossibile determinare correttamente il valore normale in Spagna. Pertanto, la Commissione ha ritenuto opportuno determinare il valore normale in Iugoslavia, l'altro paese ad economia di mercato interessato dalla procedura. L'esportatore del prodotto originario della Repubblica democratica tedesca è stato informato di questa scelta dalla Commissione e non ha sollevato obiezioni.

La Commissione ritiene che fra la Iugoslavia e la Repubblica democratica tedesca non vi siano particolari differenze per quanto riguarda i processi di produzione impiegati dai produttori interessati e la qualità dei prodotti.

Pertanto, la Commissione ha concluso che è opportuno e realistico determinare il valore normale sulla base dei prezzi interni praticati in Iugoslavia per il tipo di prodotto comparabile a quello originario della Repubblica democratica tedesca. È stato accertato che, durante il periodo coperto dall'inchiesta, il valore normale in Iugoslavia si è mantenuto invariato ad un determinato livello tra il 1o ottobre 1984 ed il 26 dicembre 1984 e ad un altro livello tra il 27 dicembre 1984 ed il 31 marzo 1985. Prezzo all'esportazione 10. I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati per il prodotto venduto ai fini dell'esportazione nella Comunità.

Confronto e margine di dumping 11. Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione nella Comunità, la Commissione ha tenuto conto, ove necessario, delle differenze nelle condizioni e modalità di vendita, quali costi di trasporto e condizioni di pagamento.

12. Il prezzo all'esportazione praticato nelle singole transazioni è stato confrontato a livello franco fabbrica con il valore normale relativo al periodo durante il quale le transazioni hanno avuto luogo.

La media ponderata del margine di dumping in tale modo determinato è pari al 34 % su base cif frontiera comunitaria, assegnando al margine di dumping un importo pari alla differenza tra il valore normale determinato e il prezzo all'esportazione nella Comunità. b) Polonia Valore normale 13. Per stabilire se le importazioni dalla Polonia siano state effettuate in dumping, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che tale paese non ha un'economia di mercato e, pertanto, ha basato le sue conclusioni sul valore normale in un paese ad economia di mercato. A questo proposito, i ricorrenti avevano proposto il mercato spagnolo. Tuttavia per la mancanza di collaborazione da parte dei produttori spagnoli, è stato impossibile determinare correttamente il valore normale in Spagna. Pertanto, la Commissione ha ritenuto opportuno determinare il valore normale in Iugoslavia, l'altro paese ad economia di mercato interessato dalla procedura. L'esportatore del prodotto originario della Polonia è stato informato di questa scelta dalla Commissione e non ha sollevato obiezioni.

La Commissione ritiene che fra la Iugoslavia e la Polonia non vi siano particolari differenze per quanto riguarda i processi di produzione impiegati dai produttori interessati e la qualità dei prodotti.

Pertanto, la Commissione ha concluso che è opportuno e realistico determinare il valore normale sulla base dei prezzi interni praticati in Iugoslavia per il tipo di prodotto comparabile a quello originario della Polonia. È stato accertato che, durante il periodo coperto dall'inchiesta, il valore normale in Iugoslavia si è mantenuto invariato ad un determinato livello tra il 1o ottobre 1984 ed il 26 dicembre 1984 e ad un altro livello tra il 27 dicembre 1984 ed il 31 marzo 1985.

Prezzo all'esportazione 14. I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati per il prodotto venduto ai fini dell'esportazione nella Comunità.

Confronto e margine di dumping 15. Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione nella Comunità, la Commissione ha tenuto conto, ove necessario, delle differenze nelle condizioni e modalità di vendita, quali costi di trasporto e condizioni di pagamento.

16. Il prezzo all'esportazione praticato nelle singole transazioni è stato confrontato a livello franco fabbrica con il valore normale relativo al periodo durante il quale le transazioni hanno avuto luogo.

La media ponderata del margine dumping in tale modo determinato è pari al 54 % su base cif frontiera comunitaria, assegnando al margine di dumping un importo pari alla differenza tra il valore normale determinato e il prezzo all'esportazione nella Comunità. c) Iugoslavia Valore normale 17. Il valore normale è stato provvisoriamente determinato sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno dai produttori interessati che hanno esportato il prodotto in questione nella Comunità e che hanno fornito elementi di prova sufficienti in merito ai prezzi effettivamente pagati nel corso di normali operazioni commerciali per il cemento Portland destinato al consumo in Iugoslavia.

È stato accertato che, nel periodo coperto dall'inchiesta, il valore normale si è mantenuto invariato ad un determinato livello tra il 1o ottobre 1984 ed il 26 dicembre 1984 e ad un altro livello tra il 27 dicembre 1984 ed il 31 marzo 1985.

Prezzo all'esportazione 18. I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati per il prodotto venduto ai fini dell'esportazione nella Comunità.

Confronto e margine di dumping 19. Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione nella Comunità, la Commissione ha tenuto conto, ove necessario, delle differenze nelle condizioni e modalità di vendita, quali costi di trasporto, condizioni di pagamento e commissioni.

20. Il prezzo all'esportazione praticato nelle singole transazioni è stato confrontato a livello franco fabbrica con il valore normale relativo al periodo durante il quale le transazioni hanno avuto luogo. Sia per la RO Astra Tvornica Cementa che per la RO Tvornica Portland Cementa la media ponderata del margine di dumping in tal modo determinato è pari al 25 % su base cif frontiera comunitaria, essendo il margine di dumping pari alla differenza tra il valore normale determinato e il prezzo all'esportazione nella Comunità.

C. PREGIUDIZIO 21. Per quanto riguarda il pregiudizio presuntivamente causato dalle importazioni effettuate in dumping, dagli elementi di prova di cui la Commissione dispone risulta che le importazioni del prodotto in questione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dalla Repubblica democratica tedesca, dalla Polonia, dalla Spagna e dalla Iugoslavia, escluse quelle dalla Repubblica democratica tedesca nella Repubblica federale di Germania, sono aumentate da 165 397 t nel 1981 a 552 101 t nel 1984, con un conseguente aumento della quota di mercato complessivamente detenuta da questi paesi esportatori, che è passata dallo 0,13 % nel 1981 allo 0,47 % nel 1984.

22. Per quanto riguarda i prezzi di rivendita di queste importazioni, è emerso che durante il periodo coperto dall'inchiesta essi sono stati notevolmente inferiori rispetto ai prezzi praticati dai produttori comunitari maggiormente interessati.

Le differenze di prezzo sono risultate in percentuale le seguenti:

- importazioni nel Regno Unito del prodotto originario della:

- Repubblica democratica tedesca fino al 19 % - Polonia fino al 5 % - Spagna fino al 19 % - importazioni in Irlanda del prodotto originario della:

- Republica democratica tedesca fino al 14 % - Spagna fino al 21 % - importazioni in Danimarca del prodotto originario della:

- Repubblica democratica tedesca fino al 6 % - Polonia fino al 6 % - importazioni nella Repubblica federale di Germania del prodotto originario della:

- Polonia fino al 35 % - importazioni in Italia del prodotto originario della:

- Iugoslavia fino al 7 % 23. Per quanto riguarda le eventuali ripercussioni delle importazioni in dumping sulla situazione dei produttori della Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, occorre tener conto dei seguenti fattori: a) tra il 1981 e il 1984, in tutti gli Stati membri (Grecia esclusa), la produzione dei produttori comunitari è diminuita in media del 13 %, tranne che nel Regno Unito, dove è aumentata del 6 %; b) tra il 1981 ed il 1984, lo sfruttamento delle capacità di produzione della maggior parte dei produttori comunitari è diminuito, tranne che nel Regno Unito; c) dato che il prodotto in questione non si presta ad essere tenuto in grandi quantitativi come scorta, si può concludere che le cifre relative alle vendite seguono la tendenza di quelle relative alla produzione; d) la quota di mercato detenuta dai produttori della Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è diminuita dal 99,74 % nel 1981 al 99,39 % nel 1984; e) tra il 1981 e il 1984, il numero delle persone impiegate dai produttori comunitari interessati nel Regno Unito, in Irlanda, in Danimarca, nella Repubblica federale di Germania e in Italia è diminuito del 17 %; f) alcuni dei produttori comunitari non sono riusciti ad aumentare i loro prezzi di vendita in modo da adeguarli alla generale tendenza al rincaro; alcuni hanno concesso speciali ribassi o dilazionato i termini di pagamento; g) la maggior parte dei produttori comunitari interessati del Regno Unito, della Danimarca, della Repubblica federale di Germania e dell'Italia, ha registrato, tra il 1981 ed il 1984, un andamento positivo della propria redditività; soltanto quella dell'unico produttore irlandese ha avuto, nello stesso periodo, un andamento negativo.

24. Si ritiene che le tendenze dei fattori di cui al punto 23, nel casi in cui risultano negative, siano principalmente dovute a fattori diversi dalle importazioni effettuate in dumping, quali ad esempio: a) un notevole calo della domanda del prodotto in questione in diversi Stati membri a causa della recessione nell'edilizia; b) la ristrutturazione e la razionalizzazione di alcuni dei principali produttori comunitari interessati, cui hanno fatto seguito la diminuzione del numero di produttori e stabilimenti ed il calo dell'occupazione; c) il costo di considerevoli investimenti effettuati dai produttori di alcuni Stati membri per il passaggio dal petrolio al carbone come fonte di energia e per le nuove tecnologie; d) la concorrenza determinata dagli scambi intracomunitari del prodotto in questione che, nel periodo compreso fra il 1981 e il 1984, sono stati considerevolmente maggiori delle importazioni da paesi terzi.

25. Per la maggior parte dei produttori comunitari la redditività, che essi sostenevano essere in questo settore il principale elemento da esaminare, a norma dell'articola 4 del regolamento (CEE) n. 2176/84, non è in genere diminuita nonostante l'evoluzione negativa di altri fattori. Pertanto, principalmente sulla base della estrema esiguità della quota di mercato detenuta dalle importazioni in dumping, la Commissione ritiene che l'andamento dei fattori di cui sopra non può essere definito un pregiudizio sostanziale, arrecato dalle importazioni in dumping ai produttori comunitari del prodotto interessato nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

Sulla scorta dei fatti di cui sopra si ritiene, inoltre, che fattori diversi dalle importazioni in dumping abbiano considerevolmente danneggiato i produttori comunitari e che, pertanto, non possa essere stabilito alcun nesso evidente di causa ed effetto tra le importazioni in dumping e la situazione dei produttori comunitari stessi.

D. MINACCIA DI PREGIUDIZIO 26. Al fine di esaminare se fosse possibile effettuare la determinazione della minaccia di pregiudizio, si è considerato se fosse chiaramente prevedibile ed imminente un cambiamento delle circostanze, tale da creare una situazione nella quale il dumping avrebbe arrecato un pregiudizio sostanziale.

27. Pertanto, la Commissione ha esaminato la capacità di produzione dei produttori dei paesi esportatori interessati, la loro capacità di produzione di riserva, le loro esportazioni nella Comunità e in altri paesi, il tasso di incremento delle loro esportazioni nella Comunità, le agevolazioni di cui beneficiano all'esportazione e all'importazione nella Comunità, nonché la probabilità che in futuro sostanziali quantitativi del prodotto in questione vengano importati nella Comunità, con un conseguente pregiudizio sostanziale per gran parte dell'industria comunitaria. a) Risultanze relative ai produttori esportatori della Repubblica democratica tedesca 28. La capacità produttiva della Repubblica democratica tedesca è stata stimata a 12 000 000 t e le esportazioni verso paesi terzi diversi dalla Comunità a 500 000 t/anno circa.

29. Un nuovo terminal con una capacità operativa stimata a 1 000 000 di t/anno è stato realizzato a Rostock (RDT) ed è entrato in funzione nel 1984. Gli impianti di Rostock consentono di caricare navi di stazza pari ad almeno 15 000 t. La capacità di magazzinaggio disponibile a Rostock nel periodo di riferimento è stata stimata a 6 800 t.

30. Nel 1983, Limex, l'unico esportatore tedesco (RDT) del prodotto interessato, ha concuso con una società commerciale del Regno Unito un contratto relativo alle vendite nel Regno Unito e in Irlanda attraverso il terminale di Rostock. I quantitativi previsti dal contratto erano i seguenti:...1 t nel 1984,... t nel 1985 e... t nel 1986. Era stata inoltre prevista una proroga di due anni. Sulla base del contratto la società commerciale otteneva l'esclusività per l'importazione di cemento sfuso e di cemento confezionato in grandi sacchi (di 1 500 kg ciascuno) nel territorio oggetto del contratto. Nel contratto era inoltre stabilito che sarebbe stato possibile riesportare il prodotto in altri mercati.

31. Per quanto riguarda le importazioni nel Regno Unito del prodotto in esame confezionato in piccoli sacchi, la Limex ha venduto ad almeno sei importatori che hanno distribuito il prodotto in tutto il paese e sviluppato un sistematico servizio di assistenza tecnica.

32. La Limex ha inoltre concluso un contratto con una grande cooperativa irlandese costituita da numerose cooperative agricole con una domanda annua complessiva di circa 100 000 t. Finora esse coprono appena un quarto del loro fabbisogno con il prodotto importato. La loro capacità di magazzinaggio è stata stimata a 3 000 t.

33. La Limex ha concluso un contratto anche con una grossa società commerciale scandinava, che è in tal modo diventata un acquirente non esclusivo del prodotto in questione, almeno di quello sfuso, per il mercato danese. La commercializzazione di queste importazioni in Danimarca è stata effettuata da un'altra società scandinava.

34. Per quanto riguarda le vendite sui mercati belga e olandese, è stato concluso un contratto per la fornitura, nel 1985, di 10 000 t a ciascuno di detti Stati membri. L'importatore belga ha una capacità di magazzinaggio pari almeno a 2 000 t. b) Risultanze relative ai produttori/esportatori polacchi 35. La capacità di produzione annua del prodotto interessato in Polonia è stimata a 20 000 000 di t. Si calcola che nel 1984 la produzione effettiva sia stata di soli 13 000 000 di t, il che implica che una notevole parte del potenziale non è stata sfruttata.

36. Si calcola che le esportazioni del prodotto interessato dalla Polonia sono complessivamente aumentate da 485 000 t nel 1981 a 600 000 t nel 1984, benché i contratti e il piano nazionale avessero previsto esportazioni di quantitativi molto maggiori.

37. Per quanto riguarda le esportazioni verso la Comunità, Minex, l'unico esportatore polacco del prodotto interessato noto alla Commissione, ha concluso diversi contratti con società estere.

38. Al fine di approvvigionare il Regno Unito e la Danimarca, la Minex ha concluso un contratto esclusivo a lungo termine con la NIC AB, una società svedese collegata con uno dei principali commercianti di cemento del mondo.

Per quanto riguarda il Regno Unito, entrambe le società hanno concluso nel 1982 un contratto per un quantitativo annuo minimo di 200 000 t. Questo obiettivo, tuttavia, non è stato raggiunto. Era anche previsto che la NIC avrebbe procurato e finanziato attrezzature e personale per il carico delle navi, nonché organizzato il trasporto verso e all'interno del Regno Unito.

A Grimsby, la NIC (RU), società affiliata della società svedese, dispone di un terminal che consente di importare almeno 100 000 t l'anno, e di una capacità di magazzinaggio di 10 000 t. È stato organizzato un sistema di distribuzione che consente di rifornire regolarmente gli acquirenti di varie parti del Regno Unito. La società è inoltre in grado di fornire ai clienti assistenza tecnica.

Il contratto del 1985, che integra il contratto base del 1982, prevede la fornitura di 70 000 t del prodotto interessato, confezionato in grandi sacchi (di 1 500 kg ciascuno). Già nel 1984, la NIC commercializzava attivamente il prodotto interessato confezionato in sacchi più piccoli (di 50 kg ciascuno).

Per quanto riguarda il mercato scandinavo (compresa la Danimarca), la Minex ha concluso nel 1982 con la NIC AB un contratto valido almeno fino al il 31 dicembre 1985. Il contratto del 1985 che integra il contratto di base del 1982 prevede la fornitura di 30 000 t di prodotto sfuso. La società è inoltre responsabile del trasporto via mare o per ferrovia verso la Danimarca. Per il deposito del cemento in Danimarca, la società ha costruito a Koge (DK) un asilo con una capacità di quasi 1 400 t, entrato in funzione all'inizio del 1985. La società ha inoltre instaurato strette relazioni economiche con il suo cliente, che era all'inizio una società di trasporti.

39. Per rifornire la Repubblica federale di Germania, nel 1984 la Minex ha concluso con la HGS Baustoffe GmbH (RFG) in appresso denominata «HGS» un contratto a lungo termine per la fornitura, fra il 1985 ed il 1989, di almeno 1 000 000 di t del prodotto interessato sfuso. Il contratto relativo alle forniture del 1985 prevedeva la vendita di 185 000 t alla HGS. Questa società ha noleggiato una nave per il trasporto del prodotto interessato nella Repubblica federale di Germania e possiede ad Amburgo un asilo con una capacità di magazzinaggio di 2 000 t. Il suo cliente di Berlino ovest ha una capacità di magazzinaggio pari a 1 300 t. c) Risultanze relative ai produttori/esportatori iugoslavi 40. Tra il 1981 ed il 1984, la produzione complessiva dei produttori iugoslavi del prodotto interessato è diminuita da 9 613 700 t a 9 031 700 t. Nello stesso periodo, le vendite sul mercato interno sono diminuite da 8 862 576 t e 8 453 289 t, mente le esportazioni sono complessivamente aumentate da 716 450 t a 1 082 329 t (principalmente in Egitto e in Italia), vale a dire del 51 %.

41. I tre produttori/esportatori iugoslavi che, secondo la denuncia, hanno esportato il prodotto interessato in Italia in regime di dumping, hanno una capacità produttiva di 1 610 000 t l'anno. Fra il 1981 e il 1984 la loro produzione e le loro vendite sono aumentate del 2 % e le loro esportazioni sono complessivamente passate da 64 932 t a 295 395 t.

42. La Salonit Anhovo ha una capacità di magazzinaggio di 45 000 t (tre sili di 15 000 t ciascuno) presso lo stabilimento. Finora, il prodotto esportato in Italia è stato inoltrato soltanto sfuso, in autocarri. Il mercato per le forniture in sacchi è stato ritenuto poco interessante. I rappresentanti della Salonit Anhovo hanno ammesso che le esportazioni verso l'Italia per ferrovia sono possibili in linea di massima, ma richiedono da parte italiana la costruzione di un silo. Tale progetto non è stato ancora programmato.

Il 30 ottobre 1981, la Salonit Anhovo ha concluso un contratto esclusivo di fornitura con un importatore italiano, Mark. Sulla base di questo contratto sono state effettuate, le seguenti forniture:... nel 1981,... nel 1982,... nel 1983,... nel 1984 e... nel primi tre mesi del 1985. Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, il contratto è tuttora in vigore.

Tuttavia, la Salonit Anhovo ha anche fornito 8 000-9 000 t l'anno ad un'altra società, la Simex, allo scopo di approvvigionare un consorzio di produttori di cemento, e altre 5 000 t ad un produttore italiano di tubi di cemento.

43. La RO Tvornica Portland Cementa (Kromacno) ha esportato in Italia soltanto il cemento pozzolanico che non rientra nell'ambito della presente richiesta. Il 13 aprile 1984, è stato concluso un contratto tra questa società iugoslava, una società esportatrice, una società di trasporti ed un importatore italiano, Marex, per la fornitura di 20 000 t annue di cemento pozzolanico.

44. La RO Astra Tvornica Cementa (Umago) ha concluso con la Marex un accordo per la fornitura di 20 000 t del prodotto interessato nel 1983. Il 3 agosto 1983, lo stesso produttore iugoslavo, una società esportatrice ed un importatore italiano, hanno concluso un contratto per la fornitura di 60 000 t annue di OPC e cemento pozzolanico (in sacchi o sfuso).

45. Il 18 settembre 1984, è stato siglato un accordo tra i produttori/esportatori iugoslavi interessati e i produttori italiani di cemento operanti nel Veneto e nel Friuli vicino alla frontiera italo-iugoslava, per la fornitura di non oltre 75 000 t l'anno. Si prevedeva che il contratto sarebbe entrato in vigore il 1o gennaio 1985 e avrebbe avuto validità quadriennale. Il contratto stabiliva inoltre che i prezzi all'esportazione del prodotto iugoslavo sarebbero rimasti inferiori ai prezzi praticati sul mercato italiano, nel caso in cui il governo italiano ne avesse autorizzato un aumento. La Simek, una società mista, le cui azioni appartengono per il 51 % a società italiane e per il 49 % a società iugoslave, avrebbe svolto la funzione di intermediario. Il contratto conteneva una clausola secondo la quale un'eventuale procedura antidumping non avrebbe pregiudicato l'adempimento degli obblighi contrattuali dei partner. Nonostante le forti pressioni esercitate dalle società italiane sui produttori iugoslavi, l'accordo non è stato mai reso efficace.

46. Il 30 aprile 1985, i tre produttori/esportatori iugoslavi hanno concluso con diverse società italiane un accordo in base al quale la Unical, costituita da Unicem, uno dei principali produttori italiani di cemento, e Calcestruzzi, che detengono ciascuna il 50 % delle azioni, avrebbe ogni anno importato in esclusiva in Italia... di cemento iugoslavo. Questo contratto sostituiva tutti quelli precedentemente conclusi con importatori italiani. Esso è entrato in vigore il 30 aprile 1985 ed ha validità quinquennale.

Secondo Unical e Unicem, si prevede che la prima agisca indipendentemente dagli azionisti. Una copia del contratto in materia fra i due azionisti non è stata presentata, nonostante la Commissione l'abbia più volte esplicitamente richiesta.

Il contratto con la Unical è integrato da un accordo del 30 aprile 1985 tra i tre produttori iugoslavi, in base al quale ciascuno di essi in teoria contribuirà ai quantitativi interessati rispettivamente per il 55 %, il 30 % e il 15 %. Tuttavia, in realtà, soltanto la Salonit Anhovo effettuerà esportazioni in Italia. Contratti separati per l'attuazione dell'accordo di base sono stati conclusi tra la Salonit Anhovo e ciascuno degli altri due produttori. d) Esportazioni nella Comunità dei prodotti oggetto di dumping e loro tasso d'incremento 47. Tra il 1981 ed il 1984, le importazioni in dumping dalla Repubblica democratica tedesca, dalla Polonia, dalla Spagna e dalla Iugoslavia nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, sono aumentate del 68 %; la quota del mercato comunitario complessivamente detenuta nel 1984 dal prodotto originario dei quattro paesi interessati è pari soltanto allo 0,47 % (escluse le importazioni dalla Repubblica democratica tedesca nella Repubblica federale di Germania). e) Probabilità di un aumento delle esportazioni dei prodotti oggetto di dumping verso la Comunità i. Importazioni originarie della Repubblica democratica tedesca 48. Subito dopo la conclusione del contratto tra la Limex e la Società commerciale nel 1983 (vedi punto 30), uno dei tre produttori del Regno Unito ha concluso con quest'ultima un contratto «back to back» assumendo i suoi diritti ed obblighi. Nell'aprile 1985 è stato concluso un contratto complementare tra i produttori del Regno Unito, la società commerciale e l'agente della Limex, principalmente in seguito al fatto che il contratto originale non era stato attuato nel modo previsto (l'esportatore non era stato in grado di fornire i quantitativi inizialmente fissati e la domanda del prodotto da parte del produttore del Regno Unito non era sufficiente). Benché la Limex consideri tuttora come obiettivo la fornitura di... l'anno, il nuovo contratto prevede forniture di... l'anno, fino all'ottobre 1987. Esso riguarda inoltre, anche la fornitura di cemento in piccoli sacchi (50 kg) ma non su base esclusiva.

49. Il contratto del 1983 con la Limex ha consentito, e probabilmente continuerà a consentire, al produttore interessato del Regno Unito di deviare dal suo mercato interno tutte le importazioni di cemento sfuso e confezionato in sacchi piccoli, che rappresenta la maggior parte delle vendite del prodotto in questione sul mercato del Regno Unito. Inoltre, il contratto complementare del 1985 consentirà al medesimo produttore di controllare in qualche misura le importazioni del prodotto interessato confezionato in sacchi piccoli nel Regno Unito e in Irlanda.

50. La Commissione non dispone di elementi di prova in merito alla probabilità che le importazioni dalla Repubblica democratica tedesca in Danimarca, per il tramite diretto o indiretto delle società scandinave di cui al punto 33, possano superare considerevolmente il livello raggiunto nel 1984, quando esse detenevano una quota di mercato dello 0,52 %.

51. Le importazioni del prodotto interessato nella Repubblica federale di Germania, che detenevano nel 1984 una quota di mercato dell'1,82 %, notevolmente più alta di quella detenuta in questo Stato membro dal prodotto interessato originario di qualsiasi altro paese, fanno parte degli scambi tra le due Germanie e non sono pertanto oggetto della presente procedura. I produttori tedeschi non hanno peraltro presentato alcuno denuncia in merito a dette importazioni.

52. Le importazioni del prodotto interessato nel Benelux sono soggette a contingentamento, secondo livelli stabiliti conformemente ad una procedura comunitaria. 53. Nessuna importazione è stata effettuata in Francia nè in Italia e non sussistono elementi di prova in merito alla probabilità che in futuro vengano effettuate importazioni in questi Stati membri. ii. Importazioni originarie della Polonia 54. Per quanto riguarda il mercato britannico, nonostante gli sforzi fatti per conquistarne una quota non trascurabile, nel 1984 le importazioni dalla Polonia ne detenevano soltanto lo 0,40 %. Anche se nello stesso anno l'obiettivo di 200 000 t fosse stato raggiunto, la quota di mercato non avrebbe superato l'1,5 %.

55. Per quanto riguarda la Danimarca, altro Stato membro su cui la società scandinava di cui al punto 38 ha concentrato le sue iniziative, nel 1984 le importazioni hanno raggiunto una quota di mercato pari all'1,34 %. Anche se esse fossero state pari a 30 000 t (vedi punto 38), la quota di mercato sarebbe stata soltanto del 2,2 %.

56. Dai dati in possesso della Commissione risulta che i principali produttori interessati della Repubblica federale di Germania hanno costituito una società mista, che ha acquistato il 50 % del capitale azionario della società importatrice «HGS». Sembra inoltre che i produttori abbiano concluso accordi che consentono di controllare in futuro la distribuzione e la commercializzazione del prodotto in questione.

57. Non sono state effettuate importazioni in altri Stati membri e non sussistono elementi di prova in merito alla probabilità che ne vengano effettuate in futuro. iii. Importazioni originarie della Iugoslavia 58. Le importazioni in Italia detenevano, nel 1984, una quota di mercato pari allo 0,44 %. Anche se nei primi nove mesi del 1985 esse fossero state dell'ordine di 218 000 t, avrebbero detenuto soltanto una quota dello 0,56 %. Inoltre, come esposto sopra, i produttori italiani hanno già preso misure intese a limitare le importazioni future.

59. Non sono state effettuate importazioni di rilievo negli altri Stati membri e non sussistono elementi di prova in merito alla probabilità che vengano effettuate in futuro importazioni in questi Stati membri. f) Risultanze relative alla presunta perdita di altri sbocchi 60. Le misure antidumping prese dalla Norvegia contro le importazioni del prodotto in questione originario della Repubblica democratica tedesca, con raccomandazione del 13 luglio 1984, che avrebbero potuto avere come conseguenza una deviazione di traffico verso la Comunità, sono state revocate nel dicembre 1985.

61. Il governo svedese non ha preso alcuna misura formale contro le importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica democratica tedesca e della Polonia. Questi paesi hanno adottato misure di autolimitazione sulla base delle quali le loro esportazioni in Svezia non avrebbero superato le... annue. Si ritiene che questi quantitativi, data la capacità produttiva totale di entrambi i paesi esportatori, non comporteranno un grave rischio di deviazione di traffico verso la Comunità.

62. Considerando che le esportazioni iugoslave del prodotto in esame sono complessivamente aumentate da 716 450 t nel 1981 ad 1 082 329 t nel 1984 e che le esportazioni effettuate dalle tre società iugoslave oggetto della presente procedura verso paesi non comunitari sono aumentate da 0 t nel 1981 a 175 000 t nel 1984, non sussiste il rischio che le importazioni aumentino a causa di una perdita di sbocchi in detti paesi.

63. Sulla scorta dei fatti sopra esposti, in particolare di quelli relativi alle misure prese da alcuni dei principali produttori comunitari interessati per impedire che vengano in futuro importati sostanziali quantitiativi del prodotto in esame e all'irrilevante quota di mercato detenuta nel 1984 da queste importazioni in dumping, si ritiene che non sia attualmente prevedibile, né imminente, un cambiamento delle circostanze, tale da creare una situazione in cui il dumping potrebbe arrecare un pregiudizio sostanziale a gran parte dell'industria comunitaria. Inoltre, l'inchiesta non ha confermato l'affermazione dei ricorrenti secondo la quale le importazioni nella Comunità aumentano in seguito ad una perdita di sbocchi nei paesi terzi da parti dei produttori/esportatori dei paesi interessati dalla presente procedura.

E. MINACCIA REGIONALE DI PREGIUDIZIO 1. IMPORTAZIONE IN IRLANDA, REGNO UNITO E DANIMARCA 64. Considerando quanto segue: i. i produttori irlandesi, britannici e danesi hanno venduto quasi tutta la loro produzione (95 %, 99 % e 93 %) sui rispettivi mercati interni e ii. su ciascuno di questi mercati la domanda non è soddisfatta in misura rilevante da nessuno dei produttori del prodotto in esame aventi sede in altri paesi della Comunità (nel 1984, le quote di mercato detenute in Irlanda, nel Regno Unito e in Danimarca dal prodotto originario di altri Stati membri erano rispettivamente del 4,27 %, del 2,41 % e dell'1,16 %), si può ritenere che nell'ambito della presente procedura l'Irlanda, il Regno Unito e la Danimarca costituiscano mercati isolati conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 2176/84. a. Importazioni in Irlanda 65. Le importazioni in dumping originarie della Repubblica democratica tedesca hanno raggiunto 13 275 t nel 1982 e sono aumentate a 21 452 t nel 1983. Nel 1984, sono scese a 18 038 t, vale a dire del 16 %.

La quota di mercato detenuta da queste importazioni era pari allo 0,85 % nel 1982 e all'1,47 % nel 1983. Nel 1984 è scesa all'1,32 %.

66. Le importazioni in dumping originarie della Spagna non rientrano più nell'ambito della presente procedura. Nessuna importazione è stata effettuata in Irlanda da altri paesi terzi.

67. A parte i fatti sopra esposti in merito ad un'eventuale minaccia di pregiudizio a livello comunitario, si ritiene che nel caso presente, in cui la quota di mercato detenuta dalle importazioni in dumping effettuate in Irlanda è irrilevante e i quantitativi delle stesse non risultano subire un aumento costante, non sussista una minaccia imminente di pregiudizio sostanziale nei confronti dell'industria irlandese del prodotto in esame. b. Importazioni nel Regno Unito 68. Le importazioni in dumping originarie della Repubblica democratica tedesca sono aumentate da 11 t nel 1981 a 17 977 t nel 1982 fino a raggiungere 56 019 t nel 1983. Nel 1984 esse sono state pari a 52 343 t.

La quota di mercato detenuta da queste importazioni è stata trascurabile nel 1981 ed ha raggiunto lo 0,14 % nel 1982. Nel 1983, è aumentata allo 0,42 % per poi scendere, nel 1984, allo 0,38 %.

69. Le importazioni in dumping originarie della Polonia sono aumentate, da meno di 60 t nel 1981 e nel 1982 a 13 207 t nel 1983, fino a raggiungere quasi 60 000 t nel 1984.

La quota di mercato detenuta da dette importazoni è stata trascurabile negli anni 1981 e 1982; nel 1983 è stata pari allo 0,10 % ed è aumentata nel 1984 allo 0,40 %.

70. Le importazioni in dumping originarie della Spagna non rientrano più nell'ambito della presente procedura. Nessuna importazione è stata effettuata nel Regno Unito da altri paesi terzi.

71. A parte i fatti sopra esposti in merito ad una possibile minaccia di pregiudizio a livello comunitario, nel caso attuale si ritiene che la quota di mercato complessivamente detenuta dalle importazioni in dumping, pari allo 0,78 % nel 1984, non rappresenti un'imminente minaccia di pregiudizio sostanziale nei confronti dei produttori del Regno Unito. c. Importazioni in Danimarca 72. Le importazioni in dumping orignarie della Repubblica democratica tedesca sono aumentate da 52 t nel 1982 a 182 t nel 1982; nel 1983, sono passate a 7 546 t, per poi scendere, nel 1984, a 6 999 t.

La quota di mercato detenuta da dette importazioni è stata trascurabile negli anni 1981 e 1982; nel 1983 è stata pari alla 0,62 % ed è scesa, nel 1984, allo 0,52 %.

73. Le importazioni in dumping originarie della Polonia sono aumentate da 13 157 t nel 1981 a 14 495 t nel 1982; nel 1983 sono scese a 11 276 t, per poi aumentare, nel 1984, a 18 146 t.

La quota di mercato detenuta da dette importazioni in dumping è aumentata dall'1,08 % nel 1981 all'1,24 % nel 1982. Tuttavia, nel 1983, è nettamente scesa allo 0,92 % per poi aumentare, nel 1984, all'1,34 %.

74. Non sono state effettuate importazioni in Danimarca da altri paesi terzi.

75. Poiché le importazioni originarie della Repubblica democratica tedesca e della Polonia non indicano un aumento costante, si ritiene che le quote di mercato da esse detenute siano troppo esigue per rappresentare un'imminente minaccia di pregiudizio sostanziale nei confronti dell'industria danese interessata.

2. IMPORTAZIONI NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E IN ITALIA 76. Per quanto riguarda i produttori comunitari della Repubblica federale di Germania e dell'Italia, la Commissione ha accertato che gli stabilimenti situati nelle regioni nord-orientali di questi Stati membri sono stati quasi gli unici interessati dalle importazioni in dumping. Pertanto, la Commissione ha esaminato se queste regioni possano essee ritenute mercati isolati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2176/84. Tuttavia, in base agli elementi di prova in suo possesso, relativi in particolare alle importazioni effettuate in queste zone da altri paesi che Comunità, la Commissione non ha potuto concludere che queste regioni possano essere ritenute mercati regionali isolati.

Benché la Commissione non abbia ricevuto dati completi riguardo alla situazione di tutti i produttori della Repubblica federale di Germania e dell'Italia aventi sede in regioni diverse da quelle nord-orientali di detti Stati membri, le informazioni altrimenti disponibili consentono di ritenere che questi ultimi costituiscano mercati regionali, in quanto i produttori della Repubblica federale di Germania e dell'Italia vendono rispettivamente il 93,8 % ed il 98,8 % della loro produzione sui loro mercati interni e la quota di mercato detenuta dalle forniture provenienti dagli altri paesi comunitari è pari rispettivamente al 2,85 % e allo 0,19 %. Tuttavia, dai dati in possesso della Commissione emerge che, nel 1984, la quota di mercato detenuta dalle importazioni in dumping nella Repubblica federale di Germania ed in Italia era rispettivamente soltanto dello 0,56 % e dello 0,44 %, percentuali che, sulla base delle risultanze di cui sopra, sono ritenute insufficienti per prendere opportune misure.

F. CHIUSURA DELLA PROCEDURA 77. Di conseguenza, la procedura relativa alle importazioni di cemento Portland originario della Repubblica democratica tedesca, della Polonia e della Iugoslavia è conclusa senza adottare alcuna misura di difesa.

78. Tuttavia, dato che in seno al comitato consultivo diversi Stati membri hanno sollevato obiezioni in merito, la procedura non è stata chiusa dalla Commissione, ma una proposta in tal senso è stata presentata dalla Commissione al Consiglio. Considerando che il Consiglio non ha deciso altrimenti nel limite di un mese, la procedura è chiusa ai sensi dell'articolo 9, dello regolamento (CEE) n. 2176/84.

79. I ricorrenti sono stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali la Commissione intendeva chiudere la presente procedura. Successivamente, essi hanno reso note le loro osservazioni alla Commissione.

DECIDE:

Art. unico

La procedura antidumping relativa alle importazioni di cemento Portland originario della Repubblica democratica tedesca, della Polonia e della Iugoslavia è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1986. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione (1) Nella versione pubblicata della presente decisione alcune cifre saranno d'ora in avanti omesse, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio concernenti i segreti relativi agli affari.