DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 1986 relativa all'istituzione di un comitato consultivo per la protezione dell'ambiente nelle zone particolarmente minacciate (bacino mediterraneo) (86/479/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1982-1986), adottato dal Consiglio il 7 febbraio 19831, precisa esplicitamente che l'ambiente va considerato come una base che definisce i limiti allo sviluppo socioeconomico;
considerando che l'11 aprile 1984 la Commissione ha adottato una comunicazione concernente la definizione di una strategia e di un piano d'azione per la protezione dell'ambiente nella regione mediterranea2, che richiede l'elaborazione di un insieme d'interventi coerenti, atti a creare le condizioni favorevoli per uno sviluppo economico delle attività socioeconomiche nella regione stessa;
considerando che la risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione di cui sopra approva la proposta di istituire un comitato consultivo3;
considerando che il bacino mediterraneo è una regione avente particolari caratteristiche fisiche, socioeconomiche e culturali, i cui problemi e potenzialità richiedono di essere tenuti presenti nelle politiche comunitarie secondo un approccio adeguato alle sue specificità;
considerando che è opportuno che la Commissione ascolti i pareri degli esperti degli Stati membri in materia di inquinamento nelle zone in cui l'ambiente è particolarmente minacciato;
considerando che è inoltre opportuno che la Comunità disponga di un foro per gli incontri degli esperti, allo scopo di raccogliere le informazioni e le esperienze degli Stati membri, agevolando così il coordinamento fra le misure adottate o previste ai livelli nazionale, internazionale e comunitario,
DECIDE:
Art. 1
Presso la Commissione, è istituito un comitato consultivo per la protezione dell'ambiente in zone particolarmente minacciate, in appresso denominato il «comitato».
Art. 2
Il comitato ha il compito di assistere la Commissione nell'attuazione del programma definito nella comunicazione sulla protezione dell'ambiente nel bacino mediterraneo, in particolare di:
1. raccogliere le informazioni sui problemi ambientali esistenti e prevedibili e sulle azioni in corso o previste;
2. individuare ed esprimere il proprio parere sugli studi di fattibilità, sulle analisi descrittive, sui progetti pilota o dimostrativi per i quali si prevede una partecipazione finanziaria della Commissione, nel quadro delle disponibilità di bilancio a favore di azioni dirette della Comunità nelle regioni in cui l'ambiente è particolarmente minacciato;
3. orientarsi verso lo studio e l'esame dei problemi la cui soluzione richiede l'impiego di mezzi più adeguati ed i cui risultati potranno essere ottenuti soltanto a più lungo termine;
4. sviluppare, tramite i mezzi succitati, una strategia e un piano d'azione a medio e a lungo termine per la protezione dell'ambiente nel bacino mediterraneo.
Art. 3
Il comitato si compone al massimo di sedici esperti altamente qualificati, specializzati nei settori di cui all'arti- colo 2.
Art. 4
Gli esperti sono nominati dalla Commissione su proposta degli Stati membri.
Art. 5
Per ciascuno dei membri del comitato si procede alla nomina di un supplente, secondo le stesse condizioni di cui all'articolo 4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 9, il supplente assiste alle riunioni del comitato e partecipa ai lavori soltanto in caso di impedimento del membro effettivo.
Art. 6
Il mandato dei membri del comitato ha una durata di due anni. Alla scadenza del periodo di due anni, i membri del comitato ricoprono la funzione fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato. Il mandato di un membro
o di un supplente scade prima del termine di due anni in caso di decesso o di dimissioni, oppure se il governo che ne ha presentato la candidatura chiede di sostituirlo. Il successore è nominato per il restante periodo del mandato in corso secondo la procedura di cui all'articolo 4.
Le funzioni svolte non sono remunerate.
Art. 7
L'elenco dei membri e dei supplenti è pubblicato per informazione dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 8
Le funzioni di presidente sono svolte da un rappresentante della Commissione.
Art. 9
Il presidente può invitare a partecipare ai lavori del comitato, in qualità di esperto, qualsiasi persona avente una specifica competenza su un argomento iscritto nell'ordine del giorno. Gli esperti partecipano alle deliberazioni soltanto per l'argomento che ne ha motivato la presenza.
Art. 10
Qualora necessario, la Commissione può convocare a titolo individuale uno o più membri aventi competenze specifiche nel settore in questione.
Art. 11
I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano ai lavori del comitato.
I servizi della Commissione provvedono alle funzioni di segretariato del comitato.