DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1986 che accetta un impegno assunto nell'ambito dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone e prodotte dalla società Tokyo Juki Industrial Co. Ltd/JDK Corporation, e chiude l'inchiesta stessa (86/490/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 10, previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,
A. Procedura1 Con il regolamento (CEE) n. 1698/852 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone, comprese quelle prodotte dalla società Tokyo Juki Industrial Co. Ltd/JDK Coporation (Tokyo Juki).
È stato in seguito deciso, per quanto riguarda la Tokyo Juki, di riesaminare il regolamento (CEE) n. 1698/85 e di annullare il dazio antidumping in quanto, da un lato, si era verificato un cambiamento radicale nella situazione particolare delle societè e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 1698/85 non enunciava in modo esauriente i motivi per i quali erano stati presi i provvedimenti antidumping nei confronti della società stessa.
Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, la Commissione ha quindi annunciato l'avvio di una procedura di riesame relativa alle importazioni nella Comunità di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone e prodotte dalla Tokyo Juki ed ha iniziato un'inchiesta. Il Consiglio ha pertanto adottato il regolamento (CEE) n. 113/864 che modifica il regolamento (CEE) n. 1698/85.
La Commissione ha debitamente informato l'esportatore e l'importatore notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori ed i ricorrenti dell'apertura della procedura di riesame ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese.
L'esportatore interessato ha reso note per iscritto le sue osservazioni ed ha chiesto e ottenuto di essere inteso.
Non sono state formulate osservazioni da parte degli acquirenti comunitari di macchine da scrivere.
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per una conclusione preliminare ed ha svolto inchieste in loco presso le seguenti società:
- produttore CEE:
TA Triumph - Adler AG, Nuernberg, Germania;
- importatori CEE:
JUKI (Europe) GmbH, Hamburg, Germania;
MVB Marketing en Verkoop Van Bedrijfsmachines BV Rosmalen, Paesi Bassi.
La Commissione ha chiesto e ricevuto osservazioni scritte dai produttori comunitari interessati e da alcuni importatori ed ha verificato per quanto necessario le informazioni ivi contenute.
L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 1985 e il 31 dicembre 1985.
B. Margine di dumping (10) La Tokyo Juki non ha presentato informazioni particolareggiate in base alle quali si potesse calcolare il margine di dumping, ma ha riconosciuto a titolo provvisorio che «gli effettivi margini di dumping sono almeno pari all'importo dei dazi».
C. Pregiudizio (11) La portata del pregiudizio subito dall'industria comunitaria in seguito alle importazioni in dumping di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone è stata accertata a titolo definitivo nel regolamento (CEE) n. 1698/85. Non sono stati presentati nuovi elementi di prova da cui risulti che non sono più necessarie misure di salvaguardia a difesa dell'industria comunitaria. Al contrario, dati i cambiamenti verificatisi nella situazione della Tokyo Juki, le importazioni di quest'ultima nella Comunità sono nettamente aumentate.
Per quanto riguarda più particolarmente le vendite nella Comunità di macchine da scrivere elettroniche esportate dalla Tokyo Juki, è stato accertato che durante il periodo oggetto dell'inchiesta tali vendite hanno avuto un andamento analogo a quello delle vendite effettuate dalle altre società giapponesi oggetto di inchieste precedenti, nei confronti delle cui esportazioni in dumping la Comunità aveva adottato provvedimenti definitivi. È stato pertanto concluso che in linea di massima, per determinare l'aliquota del dazio da applicare alle importazioni nella Comunità di macchine da scrivere elettroniche prodotte dalla Tokyo Juki si doveva impiegare lo stesso metodo illustrato in modo particolareggiato nei considerando 33-36 del regolamento (CEE) n. 1698/85. Dalle conclusioni provvisorie emerge una differenza del 25 %, espressa in percentuale del valore cif, tra i prezzi di vendita praticati dalla Tokyo Juki nella Comunità nel 1985 ed i prezzi «obiettivo» dell'industria comunitaria per lo stesso anno.
D. Interesse della Comunità (13) Nel regolamento (CEE) n. 1698/85 vengono esposti in modo particolareggiato i motivi per i quali è nell'interesse della Comunità adottare misure a difesa dell'industria comunitaria nei confronti delle importazioni in dumping di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone. Non vi è attualmente alcun motivo per trarre una conclusione diversa a questo proposito. La Commissione ha concluso che occorre disporre le misure del caso.
E. Impegno (14) L'esportatore interessato è stato informato dei principali risultati dell'inchiesta. Successivamente, Tokyo Juki ha offerto un impegno in merito alle sue esportazioni nella Comunità di macchine da scrivere elettroniche che la Commissione ha ritenuto sufficiente per eliminare il pregiudizio.
Di conseguenza, l'impegno assunto è ritenuto accettabile e l'inchiesta può pertanto essere chiusa senza ricorrere all'importazione di un dazio antidumping.
Il comitato consultivo non avendo sollevato obiezioni in merito,
DECIDE:
Art. 1
L'impegno assunto da Tokyo Juki Industrial Company Ltd/JDK Corporation nell'ambito dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di macchine da scrivere elettroniche che incorporano o no meccanismi di calcolo, di cui alle sottovoci ex 84.51 A oppure ex 85.52 B della tariffa doganale comune, corrispondenti ai codici Nimexe 84.51-ex 12, ex 14, ex 19, ex 20 oppure 84.52-ex 95 originari del Giappone, è accettato.
Art. 2
L'inchiesta antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1986. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione