DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 1986 che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di accessori per tubi originari di Taiwan, Brasile, Iugoslavia e Giappone (86/536/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,
A. PROCEDURA1 Nel novembre 1984, la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa alle importazioni di accessori per tubi originari di Taiwan, Brasile e Iugoslavia, presentata dalla European Malleable Tube Fittings Development Association (Emafida) a nome di produttori che rappresentano sostanzialmente tutta la produzione comunitaria del prodotto in questione.
Nel marzo 1985 il produttore italiano, che è il principale di tutta la Comunità e che rappresenta una parte notevole della produzione comunitaria, ha presentato una denuncia relativa alle importazioni del prodotto in questione originarie del Giappone.
Entrambe le denunce contenevano elementi di prova in ordine all'esistenza di pratiche di dumping e ad un grave pregiudizio da esse risultante, considerati sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Di conseguenza, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di accessori per tubi di ghisa malleabile, di cui alla voce ex 73.20 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 73.20-30, originari di Taiwan, Brasile, Iugoslavia e Giappone.
La Commissione ha pertanto informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i ricorrenti, offrendo alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere noto il proprio parere per iscritto e di chiedere un'audizione.
Tutte le ditte che hanno esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo oggetto dell'indagine hanno comunicato il loro parere per iscritto. La maggior parte degli esportatori noti ha chiesto ed ottentuo un'audizione. Anche alcuni importatori hanno presentato domande scritte e hanno chiesto di essere intese.
La Commissione ha raccolto e controllato tutte le informazioni che riteneva necessarie, ed ha inoltre svolto inchieste in loco presso: a) produttori CEE:
- Georg Fischer AG, Singen (Hohentwiel), Germania,
- R. Woeste & Co., Duesseldorf, Germania,
- Acciaierie e Ferriere Lombarde, Falck SpA, Milano, Italia; b) produttori/esportatori extra CEE:
- Fundiçao Tupy S.A., Joinville, SC, Brasile,
- De HoMetal Industrial Co. Ltd, Hsinchu, Taiwan,
- San Yang Metal Industrial Co. Ltd, Taipei Hsien, Taiwan,
- Tai Yang Metal Industrial Co. Ltd, Taipei, Taiwan,
- Young Shieng Manufacturing Co. Ltd, Taipei, Taiwan,
- Livnica Zeljeza i Tempera, Kikinda, Iugoslavia,
- Titan, Kamnik, Iugoslavia,
- Awaij Sangjo K.K., Tokyo, Giappone,
- Higashio Pipe Fittings MFG, Co. Ltd, Kawachi Nagano, Osaka, Giappone,
- Hitachi Metals Ltd Chiyoda-Ku, Tokyo, Giappone,
- Nippon Kokan Pipe Fittings MFG, Co. Ltd, Kishiwada, Osaka, Giappone,
- Yodoshi Malleable Co., Ltd Kawachi Nagano, Osaka, Giappone; c) importatori CEE:
- Hermann Schmidt, Essen-Bredeney, Germania,
- Tupy Handelsgesellschaft mbH, Amburgo, Germania,
- Euraccordi, Liscate (Milano), Italia,
- Jannone Arm SpA, Napoli, Italia,
- Rocco Locatelli Sas, Casteggio (Pavia) e Milano, Italia,
- OML, Legnaro (Padova), Italia.
L'indagine relativa al dumping e alla riduzione dei prezzi riguardava il periodo 1o gennaio - 31 dicembre 1984.
B. DUMPING Valore normale (6) In ciascun caso il valore normale è stato determinato in via provvisoria in base ai prezzi nazionali netti franco fabbrica dei produttori che esportavano nella Comunità e che hanno fornito elementi di prova sufficienti in rapporto ai prezzi effettivamente corrisposti nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile destinato al consumo nel paese esportatore, e considerati rappresentativi del mercato nazionale interessato. Ove necessario, per calcolare il prezzo netto franco fabbrica, si è tenuto conto delle spese di trasporto e di imballaggio all'interno del paesi, nonché delle condizioni di pagamento.
Prezzo all'esportazione (7) In genere, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi netti franco fabbrica effettivamente corrisposti per i prodotti venduti all'esportazione nella Comunità. Ove necessario, si è tenuto conto delle spese di imballaggio, del nolo marittimo, del trasporto all'interno del paese, dei diritti di porto e delle commissioni.
Quando le esportazioni sono state effettuate a filiali nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti in base ai prezzi praticati per la prima rivendita del prodotto importato ad un acquirente indipendente, debitamente adeguati per tener conto di tutti i costi incorsi tra l'importazione e la rivendita, dazi doganali compresi, e a un margine di utile del 4,0 %, ritenuto equo per analogia con i margini di utile medi degli importatori indipendenti per il prodotto in questione.
C. CONFRONTO (9) Per poter effettuare un valido confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, si è tenuto opportunamente conto delle differenze che influiscono sulla compatibilità dei prezzi, per esempio a livello di termini e condizioni della vendita e di imposte indirette, quando si poteva dimostrare l'esistenza di un rapporto diretto fra tali differenze e le vendite in questione. I reclami di alcuni esportatori in merito agli adeguamenti per le differenze nelle spese generali sono stati respinti.
Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.
D. MARGINI DI DUMPING (11) Dal suddetto esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping nei confronti delle importazioni dei prodotti in questione originarie di Iugoslavia, Giappone e Brasile; il margine di dumping è pari alla differenza tra il valore normale stabilito e i prezzi all'esportazione nella Comunità. I margini variano a seconda dell'esportatore e dello Stato membro importatore; i margini medi ponderati sono i seguenti:
- Iugoslavia: fino al 71,3 % - Giappone: fino al 19,8 % - Brasile: 5,6 % - Taiwan: meno dell'1 %.
E. PREGIUDIZIO (12) Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, secondo i dati di cui dispone la Commissione le importazioni nella Comunità provenienti dal Giappone sono scese da 9 300 t nel 1981 a 6 400 t nel 1984, con una corrispondente diminuzione della quota di mercato (dal 17,8 al 10,2 %). Inoltre, le importazioni provenienti da Taiwan sono scese da 3 900 t nel 1981 a 1 100 t nel 1984, e la loro quota di mercato è passata dal 7,4 all'1,7 %. Nello stesso periodo, si è avuto un leggero aumento delle importazioni provenienti dalla Iugoslavia (da 1 800 a 1 900 t), mentre, a causa di un incremento del consumo, la relativa quota di mercato è scesa dal 3,4 al 3,0 %. Soltanto per le importazioni provenienti dal Brasile si è avuto un aumento sia come quantitativi (da 1 500 t nel 1981 a 4 200 t nel 1984), che come quota di mercato (dal 2,8 al 6,4 %).
Complessivamente, le importazioni di accessori per tubi originari di Taiwan, Brasile, Iugoslavia e Giappone sono scese da 16 400 t nel 1981 a 13 600 t nel 1984, con una conseguente diminuzione della quota di mercato dal 31,4 al 21,6 %.
Dato il calo delle importazioni, nella Comunità, del prodotto in questione proveniente dal Giappone e da Taiwan, nonché della quota di mercato corrispondente nella Comunità, la Commissione ha esaminato l'opportunità di cumulare le importazioni di accessori per tubi originari di Taiwan e del Giappone con quelle originarie della Iugoslavia e del Brasile.
La Commissione ha constatato che tutti i prodotti oggetto dell'indagine si trovavano in concorrenza sul mercato comunitario. Inoltre, prese complessivamente, le importazioni originarie del Giappone e di Taiwan mantenevano, nonostante la loro diminuzione, una quota di mercato notevole, ancora in grado di arrecare un grave pregiudizio a causa dei bassi prezzi di vendita nella Comunità. La Commissione ha pertanto concluso che non era inopportuno cumulare le importazioni provenienti dal Giappone e da Taiwan con quelle provenienti dalla Iugoslavia e dal Brasile, allo scopo di determinare se i prodotti oggetto di dumping arrecassero grave pregiudizio.
Per quanto riguarda i prezzi di vendita del prodotto oggetto di dumping nella Comunità, è risultato che gli esportatori interessati vendevano il loro prodotto nella Comunità attraverso vari canali di vendita, e che i prodotti importati si trovavano così in concorrenza con i prodotti dell'industria comunitaria ai vari stadi della commercializzazione. In base alle vendite dirette ai grossi distributori e ai grossisti nella Comunità, i prezzi dei produttori comunitari sono scesi in ragione del 25-45 %; a causa della notevole differenza di prezzo, alcuni produttori comunitari hanno dovuto sospendere le consegne ai distributori che acquistano il prodotto oggetto di dumping, mentre altri sono stati costretti a ridurre i loro prezzi, portandoli al di sotto dei costi di produzione, per far fronte alla concorrenza del prodotto importato e hanno dovuto continuare le vendite ai loro distributori, subendo così gravi perdite finanziarie. Nei settori in cui i produttori comunitari erano in concorrenza con i distributori importatori, non si sono constatate diminuzioni dei prezzi significative e sistematiche; tuttavia i prezzi di rivendita del prodotto importato hanno impedito ai produttori comunitari di maggiorare i loro prezzi fino al livello necessario per coprire l'aumento dei costi, il che ha ridotto i margini di utile sulle loro vendite e, in alcuni casi, ha persino provocato perdite.
Se si considerano le vendite globali di accessori per tubi di tutti i maggiori produttori comunitari si osserva che, dal 1981 al 1984, essi hanno continuamente subito perdite.
La produzione comunitaria è salita da 35 000 t nel 1981 a 42 500 t nel 1984, ossia del 20 % circa. L'incremento della produzione ha considerevolmente migliorato lo sfruttamento del potenziale portandolo in media dal 65 all'80 %; alcune linee di produzione funzionavano temporaneamente a pieno ritmo.
Le vendite dei produttori comunitari sono aumentate proporzionalmente alla produzione, mentre la loro quota di mercato è passata dal 43 % nel 1981 al 50 % nel 1984.
Dato il notevole miglioramento della produzione, dello sfruttamento del potenziale e delle vendite dell'industria comunitaria, la Commissione ha cercato di determinare se la soppressione dei prezzi nella Comunità, provocata dai prodotti importati, potesse aver arrecato un pregiudizio. In realtà, i produttori comunitari hanno potuto riconquistare la loro quota di mercato soltanto mantenendo i loro prezzi ad un livello che non consentiva loro di coprire completamente le spese. A lunga scadenza, una strategia difensiva di questo tipo, basata su prezzi che non coprono completamente le spese e non garantiscono un ragionevole margine di utile, ma costituiscono soltanto un contributo ai costi fissi, mette a repentaglio la vitalità dell'azienda e costituisce un grave pregiudizio se provocato da importazioni in dumping a basso prezzo.
La Commissione doveva quindi considerare gli effetti di altri fattori, quali un calo del consumo nella Comunità o le importazioni da paesi terzi che non erano oggetto della procedura, oppure da Taiwan (per queste ultime si è constatato un dumping minimo). Il consumo nella Comunità è aumentato del 20 % circa tra il 1981 e il 1984. Le importazioni provenienti da paesi non oggetto della procedura sono pure aumentate, passando da 13 000 t nel 1981 a 17 800 t nel 1984, il che corrisponde ad un incremento della quota di mercato dal 25 al 28 %. Nello stesso periodo, le importazioni provenienti dai paesi oggetto della procedura sono scese da 16 400 t a 13 600 t, con un calo della quota di mercato del 9,8 %. Dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che i prezzi dei prodotti importati provenienti dai paesi oggetto della procedura e dagli altri paesi terzi si trovavano più o meno allo stesso livello per quanto riguarda le vendite effettuate attraverso canali di tipo analogo.
Basandosi sul fatto che la quota di mercato dei paesi interessati è notevolmente diminuita, mentre quella degli altri paesi terzi è continuata ad aumentare, e che, in particolare, i prezzi di vendita dei prodotti provenienti dai paesi terzi si trovavano più o meno allo stesso livello di quelli provenienti dai paesi interessati, la Commissione ritiene che il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria dalla diminuzione o dalla soppressione dei prezzi non possa venire attribuito unicamente alle importazioni oggetto della procedura.
Per quanto riguarda le importazioni del prodotto in questione originarie di Taiwan, i margini di dumping sono minimi, per cui non occorre prevedere misure protettive. (21) Per quanto riguarda le importazioni del prodotto in questione originarie del Giappone, del Brasile e della Iugoslavia, le misure protettive nei loro confronti non basterebbero ad eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria, data la quota di mercato superiore conquistata dalle importazioni provenienti da altri paesi terzi durante il periodo oggetto dell'indagine e i loro prezzi ugualmente bassi. Misure protettive nei confronti delle importazioni provenienti dal Giappone, dal Brasile e dalla Iugoslavia favorirebbero probabilmente altre importazioni a basso prezzo, aumentandone ulteriormente la quota di mercato a scapito delle importazioni provenienti da questi paesi e senza migliorare la situazione dell'industria comunitaria. Inoltre, gli esportatori interessati hanno accettato di riferire regolarmente alla Commissione in merito ai quantitativi e ai prezzi delle loro esportazioni di accessori per tubi nella Comunità. Di conseguenza, visto il calo di volume delle importazioni interessate e il miglioramento della situazione delle industrie comunitarie rispetto alle vendite, alla produzione e allo sfruttamento del potenziale, la Commissione è giunta alla conclusione che non sia nell'interesse della Comunità prendere misure protettive.
F. CONCLUSIONE (22) Occorre pertanto concludere la procedura relativa alle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabili originari di Taiwan, Brasile, Iugoslavia e Giappone.
Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni a questo proposito.
Il ricorrente è stato informato dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva concludere la suddetta procedura. Successivamente, il ricorrente ha chiesto ulteriori informazioni ed ha ottenuto un'audizione. Gli argomenti addotti durante la suddetta audizione sono stati presi in considerazione nell'adottare la presente decisione.
HA DECISO QUANTO SEGUE:
Art. unico
La procedura antidumping relativa all'importazione di accessori per tubi di ghisa malleabile originari di Taiwan, Brasile, Iugoslavia e Giappone è così conclusa.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1986. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione