DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 1986 che accetta gli impegni offerti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di permanganato di potassio originario della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Repubblica popolare cinese e che conclude l'indagine (86/589/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea1, in particolare l'articolo 10, previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito a norma del regolamento suddetto,
A. Azione provvisoria1 Con il regolamento (CEE) n. 2495/862, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Repubblica popolare cinese.
B. Seguito della procedura2 A seguito dell'istituzione di un dazio antidumping provvisorio, gli esportatori della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e un esportatore cinese (Sinochem), nonché alcuni importatori hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti dalla Commissione. Inoltre, alcuni esportatori e importatori hanno reso noto per iscritto il loro parere sulle risultanze e sui dazi provvisori.
C. Dumping (3) Dato che dopo l'istituzione del dazio provvisorio non sono emersi altri elementi di prova in merito al dumping, la Commissione ritiene definitive le risultanze dell'indagine di cui al regolamento (CEE) n. 2495/86.
Sono quindi confermati gli accertamenti preliminari.
D. Pregiudizio (4) Non avendo ricevuto altri dati in relazione al pregiudizio arrecato all'industria comunitaria, la Commissione ha confermato le conclusioni del regolamento (CEE) n. 2495/86.
E. Interesse della Comunità (5) Dopo aver reso noto il loro punto di vista riguardo alle risultanze e ai dazi provvisori, le industrie di trasformazione della Comunità non hanno né chiesto un'audizione né inviato una domanda scritta. Rimangono pertanto invariate le conclusioni del regolamento (CEE) n. 2495/86 riguardo all'interesse della Comunità.
Gli esportatori che hanno reso noto il loro punto di vista durante l'indagine sono stati informati delle risultanze principali ed hanno espresso il loro parere. Successivamente, la Chemapol Foreign Trade Co. Ltd, Cecoslovacchia, la Chemie Export/Import, German Democratic Republic and China National Chemicals Import and Export Corporation (Sinochem), Repubblica popolare cinese, hanno offerto impegni per le loro esportazioni di permanganato di potassio nella Comunità.
In seguito ai suddetti impegni, i prezzi all'importazione nella Comunità aumenteranno della percentuale ritenuta necessaria per eliminare il pregiudizio. La Commissione ha preso in esame il prezzo di vendita necessario per offrire un adeguato profitto ai produttori comunitari, nonché il prezzo di acquisto, i costi ed il margine di utile degli importatori comunitari. L'aumento dei prezzi non supera il margine di dumping accertato durante l'indagine. Sembra inoltre possibile controllare efficacemente la corretta esecuzione degli impegni.
Nel valutare la sotto quotazione, la Commissione ha tenuto conto del fatto che, il 30 giugno 1986, ha avuto fine la sospensione temporanea dei dazi autonomi previsti dalla tariffa doganale comune per il permanganato di potassio originario della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca. Dal 1o luglio 1986, le importazioni del prodotto in questione originarie dei summenzionati paesi sono soggette a dazi.
Gli impegni offerti sono quindi considerati accettabili e la procedura antidumping relativa ai summenzionati esportatori può essere conclusa senza l'istituzione di un dazio antidumping definitivo. Il comitato consultivo non ha espresso obiezioni a questo proposito.
F. Altri esportatori - Riscossione dei dazi provvisori (10) Con regolamento (CEE) n. 3661/86 del Consiglio1 è stato imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese esportato da ditte diverse dalla China National Chemicals Import and Export Corporation (Sinochem), e gli importi vincolati a titolo di dazio provvisorio sono definitivamente riscossi,
HA DECISO QUANTO SEGUE:
Art. 1
La Commissione accetta gli impegni offerti dalla Chemapol Foreign Trade Co. Ltd, Cecoslovacchia, dalla Chemie Export/Import, Repubblica democratica tedesca, e dalla China National Chemicals Import and Export Corporation (Sinochem), Repubblica popolare cinese, nell'ambito della procedura antidumping relativa alle loro esportazioni di permanganato di potassio di cui alla sottovoce ex 28.47 C della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.47-60, originario della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Repubblica popolare cinese.
Art. 2
È così conclusa la procedura antidumping di cui all'articolo 1 nei confronti degli esportatori citati.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1986. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione (1) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.