DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 1981 che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di prodotti originari di un paese terzo e messi in libera pratica nella Comunità, che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115 del trattato CEE (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede) (81/67/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,
vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri1, in particolare gli articoli 1 e 2,
considerando che, ai sensi della decisione 80/47/CEE, gli Stati membri non possono procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni ivi considerate se non previa autorizzazione della Commissione;
considerando che con decisione 80/605/CEE2 la Commissione ha autorizzato gli Stati membri, ciascuno per quanto lo riguarda, a istituire una sorveglianza intracomunitaria di talune importazioni;
considerando che, in data del 12 dicembre 1980, i paesi del Benelux hanno presentato delle domande di sorveglianza intracomunitaria per un certo numero di altri prodotti;
considerando che la Commissione ha sottoposto ad esame approfondito gli elementi addotti a giustificazione delle domande sull base dei criteri recepiti nelle decisioni 80/47/CEE e 80/605/CEE;
considerando che la Commissione ha esaminato in particolare se le importazioni siano legalmente suscettibili di formare oggetto di misure di sorveglianza intracomunitaria ai sensi dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE, se sono stati comunicati dati relativi alle difficoltà economiche segnalate e se, nel corso degli anni di riferimento di cui alla decisione 80/47/CEE, si siano verificate deviazioni di traffico o siano state presentate domande di titolo d'importazione intracomunitaria;
considerando, tuttavia, che delle misure di sorveglianza possono essere autorizzate per i prodotti tessili del gruppo I, quali definiti dal regolamento (CEE) n. 3059/78 del Consiglio3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3063/794, anche in assenza di deviazioni di traffico o di domande di importazione intracomunitaria, tenuto conto delle difficoltà economiche inerenti al commercio di questi prodotti a causa della loro grande sensibilità alle importazioni;
considerando che dall'esame effettuato risulta che sussite il rischio che le importazioni indicate nell'allegato della presente decisione aggravino o prolunghino delle difficoltà economiche esistenti e che di conseguenza conviene autorizzare i paesi del Benelux a sottoporre tali importazioni ad una sorveglianza intracomunitaria fino alla fine dell'anno 1981,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati a procedere fino al 31 dicembre 1981 a una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni elencate nell'allegato in conformità della decisione 80/47/CEE.
Art. 2
Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1981. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Membro della Commissione