DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 gennaio 1987 che accetta, a nome della Comunità, l'accordo europeo per lo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni (87/68/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'accordo europeo per lo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni, elaborato per iniziativa del Consiglio d'Europa, stabilisce, all'articolo 5, primo comma, che le parti contraenti adotteranno tutte le misure necessarie per esentare da qualsiasi dazio all'importazione i reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni messi a loro disposizione dalle altre parti;
considerando che qualsiasi deroga alla tariffa doganale comune, sia essa autonoma o convenzionale, è di esclusiva competenza della Comunità;
considerando che l'entrata in vigore di un protocollo addizionale all'accordo, il quale permette alla Comunità economica europea di diventare parte contraente dell'accordo, consente alla Comunità di esercitare questa competenza; che le deroghe previste dall'accordo sono già concesse dalla normativa comunitaria in materia di franchigie doganali;
considerando che è pertanto opportuno che la Comunità diventi parte contraente dell'accordo,
DECIDE:
Art. 1
È accettato, a nome della Comunità economica europea, l'accordo europeo per lo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo, allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. TINDEMANS