DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 1987 relativa all'apertura di una procedura internazionale di consultazione e di composizione delle controversie riguardante una misura degli Stati Uniti che esclude dal mercato statunitense le importazioni di alcuni tipi di fibre di aramidi (87/251/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2641/84 del Consiglio, del 17 settembre 1984, relativo al rafforzamento della politica commerciale comune in materia di difesa contro le pratiche commerciali illecite1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, lettera a),
A. Procedura1 Il 9 dicembre 1985, la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale l'applicazione della sezione 337 dell'US Tariff Act del 1930 nei confronti di «alcuni tipi di fibre di aramidi», su richiesta della società E.I. Dupont de Nemours (in appresso denominata Dupont), costituisce una pratica commerciale illecita da parte del governo degli Stati Uniti e la conseguente decisione della US International Trade Commission (USITC), che esclude dal mercato statunitense le importazioni non autorizzate di alcuni tipi di fibre di aramidi prodotti al di fuori del territorio degli Stati Uniti da un produttore comunitario, AKZO NV, o dalle sue consociate (in appresso denominati AKZO), è tale da arrecare o da minacciare di arrecare pregiudizio ad una industria comunitaria.
La denuncia è stata presentata, a nome del gruppo AKZO, dalla ENKA BV, Paesi Bassi, l'unico produttore di fibre di aramidi nella Comunità. Essa conteneva elementi di prova che la Commissione ha ritenuto sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura di esame ai sensi del regolamento (CEE) n. 2641/84.
La procedura di esame è stata avviata il 5 febbraio 19862. Gli elementi contenuti nella denuncia del produttore comunitario figurano nell'avviso di apertura.
Dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura la Commissione ha ricevuto molte lettere, inviate dall'Union des industries de la Communauté européenne (UNICE), da altre organizzazioni industriali nazionali, nonché da singole organizzazioni e società commerciali che sostenevano la denuncia. L'UNICE, in particolare, ha reclamato contro alcuni aspetti della sezione 337 denunciando, tra l'altro, ostacoli di vario tipo e un trattamento discriminante.
La Commissione ha informato le parti notoriamente interessate ed ha offerto loro la possibilità di rendere noto per iscritto il loro punto di vista e di chiedere un'audizione.
La Commissione ha ricevuto ed esaminato le informazioni dettagliate comunicate per iscritto dalle parti interessate. Inoltre, alle parti principalmente interessate che ne avevano fatto richiesta, vale a dire AKZO e Dupont, è stato concesso di essere intese. Nessuna richiesta in tal senso è stata formulata dal governo degli Stati Uniti. Data, nella fattispecie, la complessità della normativa statunitense, la Commissione ha anche chiesto il parere di un legale statunitense competente in materia di brevetti in merito al problema della «domande riconvezionali».
B. Pratiche commerciali illecite (6) Nella denuncia, il produttore comunitario sosteneva, tra l'altro, che la procedura seguita dall'ITC nella causa relativa alle fibre di aramidi ai sensi della sezione 337 e la conseguente decisione di esclusione costituivano una pratica commerciale illecita da parte del governo degli Stati Uniti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2641/84. In particolare, egli asseriva che nella procedura suddetta era stato rifiutato il trattamento nazionale di cui all'articolo III, paragrafo 4 del GATT. Affermava, inoltre, che secondo la procedura seguita dall'ITC ai sensi della sezione 337 era impossibile presentare una domanda riconvenzionale, ritenuta fondamentale per un'efficace difesa; che non era stato autorizzato l'accesso a tutti i documenti fondamentali presentati dalla Dupont, ricorrente presso l'ITC, e, pertanto, i convenuti non avevano potuto difendere efficacemente la loro causa.
Nella denuncia si affermava altresì che la procedura a cui ha fatto seguito la decisione di esclusione relativa ad alcuni tipi di fibre di aramidi prodotti dal ricorrente stesso non era «necessaria» ai sensi dell'articolo XX, lettera d) del GATT per la tutela dei brevetti statunitensi e, pertanto, non rientrata fra le deroghe previste da detto articolo. Inoltre, secondo la denuncia, la decisione di esclusione arrecava, e avrebbe arrecato in futuro, pregiudizio all'industria comunitaria.
Il governo degli Stati Uniti ha replicato che le affermazioni contenute nella denuncia erano prive di fondamento, che si trattava di una controversia tra parti private in merito alla portata dei diritti conferiti da brevetti nazionali e che nell'eventuale inchiesta della CEE relativa a «pratiche commerciali illecite» avrebbe dovuto basarsi su elementi di prova relativi a comportamenti costanti e non su una singola controversia. Esso ha inoltre dichiarato che le asserzioni del produttore comunitario coincidevano in linea di massima con quelle formulate dal Canada durante una procedura collegiale del GATT nella causa «Spring Assemblies» del 1982. Gli Stati Uniti hanno infine affermato che la denuncia relativa all'impossibilità di presentare domande riconvenzionali nel procedimento dinanzi all'ITC, a differenza di quanto sarebbe avvenuto dinanzi ad una corte distrettuale, era all'esame della corte d'appello federale in seguito all'appello proposto dall'AKZO avverso la decisione definitiva dell'ITC e, pertanto, un'inchiesta comunitaria in materia era prematura.
La società Dupont, a sostegno della posizione del governo statunitense, ha fatto presente, tra l'altro, che il produttore comunitario aveva avuto ogni possibilità di difendersi dinanzi all'ITC e aveva beneficiato di tutele e diritti di riesame dei quali i convenuti in controversie su brevetti dinanzi alle corti distrettuali non possono avvalersi. Quanto all'impossibilità di presentare domande riconvenzionali, la Dupont ha dichiarato che in una corte distrettuale il ricorrente non avrebbe potuto confrontare l'accusa di aver violato il brevetto della Dupont stessa, invocando la nullità di altri brevetti della Dupont oppure il fatto che questa a sua volta stesse violando uno dei brevetti statunitensi del ricorrente medesimo.
C. Sviluppi recenti (9) Il 22 dicembre 1986, la corte d'appello federale ha respinto un appello proposto dall'AKZO avverso la decisione di esclusione emessa dall'USITC ai sensi della sezione 337, decisione che vieta l'importazione negli Stati Uniti delle fibre di aramidi prodotte dall'AKZO nei Paesi Bassi.
Il 5 febbraio 1987 la stessa corte e gli stessi giudici, in seguito ad un appello proposto dall'AKZO, hanno confermato la decisione 23 maggio 1986 della corte distrettuale di Richmond, Virginia, la quale aveva dichiarato che la Dupont non stava violando il brevetto relativo al solvente dell'AKZO, come sostenuto da quest'ultima, e aveva confermato l'obiezione della Dupont secondo la quale detto brevetto era comunque nullo per evidenti motivi.
D. Punto di vista della Commissione (10) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2641/84, non spetta alla Commissione pronunciarsi sulla fondatezza o su altri aspetti delle posizioni sostenute dall'AKZO e dalla Dupont riguardo ai rispettivi brevetti per le fibre di aramidi che sono oggetto di controversia. Inoltre, nel contesto della presente decisione, la Commissione non ritiene opportuno né necessario sollevare la questione se le procedure dell'ITC contravvengono alle norme procedurali previste dalla costituzione degli Stati Uniti.
Invece, la Commissione ritiene conforme al regolamento (CEE) n. 2641/84 esaminare la pratica statunitense secondo la quale le merci importate, in quanto non originarie degli Stati Uniti, sono soggette ad una procedura diversa per far valere i diritti di proprietà intellettuale, e determinare se, di conseguenza, le merci non originarie degli Stati Uniti siano soggette ad un trattamento meno favorevole.
Benché la sezione 337 non sia specificamente discriminante nei confronti delle imprese estere in quanto tali, poiché, in linea di principio, si applica sia alle imprese estere che a quelle nazionali, tuttavia essa conferisce all'ITC poteri giurisdizionali diversi sui prodotti importati anche se sono prodotti/importati da imprese statunitensi o da loro consociate. Si noti in proposito che di fatto tutte le cause relative alla sezione 337 trattate dall'ITC e dalla commissione tariffaria (organo precedessore dell'ITC) riguardavano imprese straniere e merci prodotte all'estero e che, in pratica, la sezione 337 si applica quasi esclusivamente ad imprese e prodotti stranieri.
Secondo la Commissione, si deve soprattutto accertare se le varie norme procedurali applicabili dall'ITC ai sensi della sezione 337 comportino un rifiuto del trattamento nazionale ai sensi dell'articolo III dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio, nonché se questo rifiuto rientri nella deroga di cui all'articolo XX, lettera d), oppure costituisca una violazione dell'accordo.
Lo scopo di una procedura di esame a norma del regolamento (CEE) n. 2641/84 non è quello di riesaminare le conclusioni delle corti di un paese terzo in controversie tra parti private. La Commissione si occupa della causa AKZO/Dupont relativa alle fibre di aramidi discussa dinanzi all'ITC poiché si tratta di una causa nella quale non è stato ottenuto il trattamento nazionale, previsto dal GATT.
Sulla base del parere espresso dal consulente legale statunitense, degli elementi di prova da questi presentati a sostegno, nonché di alcune osservazioni formulate dalle parti interessate, la Commissione ha concluso che, contrariamente a quanto avvenuto nel procedimento dinanzi all'ITC, secondo le norme applicate da una corte civile il produttore comunitario avrebbe avuto la possibilità di presentare una domanda riconvenzionale nella stessa azione, denunciando la contraffazione del proprio brevetto da parte dell'attore, il che avrebbe forse dato luogo ad un diverso esito della controversia tra le parti.
Pertanto, la Commissione ha concluso che la procedura seguita dall'ITC ai sensi della sezione 337 è meno favorevole ai convenuti delle procedure seguite nelle corti degli Stati Uniti per i prodotti statunitensi e, di conseguenza, costituisce un rifiuto del trattamento nazionale, in contrasto con l'articolo III del GATT.
Non sono necessarie le procedure previste dalla sezione 337 in quanto, come mostra la prassi seguita in quasi tutti gli altri paesi, la contraffazione di brevetti nazionali da parte di prodotti importati può essere trattata allo stesso modo della contraffazione da parte di prodotti nazionali. Pertanto, l'applicazione della sezione 337 dell'US Tariff Act del 1930 costituisce una pratica commerciale illecita ai sensi del regolamento (CEE) n. 2641/84.
E. Pregiudizio (13) Nel determinare il pregiudizio, la Commissione ha preso in considerazione, tra gli altri, i seguenti fattori: a) volume delle esportazioni comunitarie interessate, b) prezzi, c) conseguenze impatto sul produttore comunitario, quale risulta dalla tendenza degli indicatori economici (produzione, vendite, redditività, ecc.).
Considerando che la decisione di esclusione è stata emessa nel novembre 1985 e che l'effettiva produzione commerciale (su piccola scala) da parte del produttore comunitario è iniziata soltanto alla metà del 1986, la Commissione ritiene che attualmente la decisione di esclusione dell'ITC non dia luogo ad alcun pregiudizio sostanziale.
Tuttavia, quando, come nel caso in esame, si asserisce che sussiste una minaccia di pregiudizio, la Commissione deve esaminare se tale minaccia abbia reali possibilità di concretarsi.
In proposito, quanto asserito dal ricorrente in merito alla perdita di vendite dirette negli Stati Uniti e nella CEE fino al 1990 ed oltre è stato ritenuto convincente.
Di conseguenza, pur ritenendo che il produttore comunitario non sia riuscito a dimostrare che l'industria comunitaria ha già subito un pregiudizio sostanziale a causa della decisione di esclusione dell'ITC, la Commissione ritiene tuttavia che gli elementi di prova forniti dal ricorrente a sostegno delle sue affermazioni siano sufficienti per dimostrate l'esistenza di una minaccia di pregiudizio.
F. Interesse della Comunità (15) Dalle risultanze dell'inchiesta emerge che è in discussione un importante aspetto dell'applicazione del GATT, che ha notevoli implicazioni di carattere economico. Le precedenti conclusioni del GATT nella causa «Spring Assemblies» non trattavano il problema della compatibilità fra la sezione 337 e l'articolo III del GATT. Sulla base delle critiche sopra esposte e di quelle sollevate in passato dalla Comunità contro alcuni aspetti della sezione 337, la Commissione ritiene che nell'interesse della Comunità sia opportuno aprire una procedura internazionale di consultazione e di composizione delle controversie al fine di ottenere che gli Stati Uniti ottemperino ai loro obblighi internazionali. G. Conclusioni e misure da adottare (16) Conclusa la procedura di esame di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2641/84, la Commissione ritiene che l'applicazione della sezione 337 dell'US Tariff Act del 1930 nella causa relativa ad alcuni tipi di fibre di aramidi contenga elementi comprovanti l'esistenza di una pratica commerciale illecita e della conseguente minaccia di pregiudizio, quale definita nel suddetto regolamento, sufficienti per giustificare un'ulteriore azione.
Il comitato consultivo è stato consultato, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2641/84, in merito alle conclusioni della Commissione e alla decisione da prendere ed ha espresso parere favorevole,
DECIDE:
Art. unico
La procedura di consultazione e di composizione delle controversie di cui all'articolo XXIII dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio viene aperta in merito all'applicazione della sezione 337 dell'US Tariff Act del 1930 nei confronti di alcuni tipi di fibre di aramidi prodotti dalla società AKZO NV e da sue conosciate al di fuori del territorio degli Stati Uniti.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1987. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione