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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 1987 che accetta gli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di motori fuoribordo orginari del Giappone e chiude la procedura stessa (87/210/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 10, previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal regolamento suddetto,

A. Procedura1 Il 26 novembre 1985, in seguito ad una richiesta di riesame presentata dai produttori comunitari che rappresentano una parte notevole della produzione comunitaria di motori fuoribordo, la Commissione ha riaperto l'inchiesta antidumping relativa ai motori fuoribordo originari del Giappone2. La domanda di riesame conteneva elementi di prova relativi alla ripresa delle pratiche di dumping e al pregiudizio da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare la riapertura dell'inchiesta. Il prodotto in oggetto è costituito dai motori fuoribordo fino a 63 kW (85 CV), di cui alla sottovoce ex 84.06 B della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 84.06-10 ed ex 84.06-12.

La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori, nonché il ricorrente, e ha offerto alla parti direttamente interessate la possibilità di rendere noto per iscritto il loro punto di vista e di essere intese.

Tutti i produttori comunitari tranne uno, gli esportatori interessati e alcuni importatori, nonché due associazioni che rappresentano fabbricanti e utilizzatori di imbarcazioni, hanno reso noto per iscritto il loro punto di vista. Inoltre, un produttore comunitario e tutti gli esportatori interessati hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi.

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ed ha svolto inchieste in loco presso le seguenti società:

Produttori comunitari:

- Outboard Marine Belgium SA, Bruges, Belgio - Outboard Marine Deutschland GmbH, Mannheim, R. f. di Germania - Outboard Marine France, Parigi, Francia - Outboard Marine UK, Northampton, Regno Unito - Selva SpA, Tirano, Italia Esportatori:

- Honda Motor Co, Tokyo, Giappone - Suzuki Motor Co, Hamamatsu, Giappone - Tohatsu Corporation, Tokyo, Giappone - Yamaha Motor Co, Hamamatsu, Giappone Importatori:

- Honda Deutschland GmbH, Offenbach, R. f. di Germania - Marine Power-Europe Inc., Verviers, Belgio - Suzuki Deutschland GmbH, Heppenheim, R. f. di Germania - Yamaha Motor Europe NV, Uithoorn, Paesi Bassi - Yamaha Motor France, Parigi, Francia - Yamaha Motor Netherlands, Uithoorn, Paesi Bassi - Mitsui Machinery Sales (UK) Ltd, Chessington, Regno Unito L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 ottobre 1985.

B. Oggeto dell'inchiesta (4) La Commissione ha constatato che durante il periodo coperto dall'inchiesta il maggior produttore comunitario ha cessato di produrre motori fuoribordo di potenza superiore a 18,5 kW (25 CV). L'unico altro produttore comunitario ricorrente produce soltanto quantitativi relativamente modesti di motori fuoribordo di potenza superiore a 18,5 kW e nel 1985 rappresentava meno del 5 % della produzione totale comunitaria di detti motori. Pertanto, la Commissione non ha ritenuto opportuno che l'inchiesta coprisse i motori fuoribordo fino a 63 kW (85 CV), come era stato chiesto nella domanda di riesame.

È stato, tuttavia, ritenuto ragionevole che la presente inchiesta coprisse i motori fuoribordo fina a 26 kW (35 CV), in quanto i motori da 26 kW sono molto simili ai motori fuoribordo da 18,5 kW per quanto concerne capacità, disegno, peso e caratteristiche tecniche.

C. Valore normale (6) Per Honda Motor Co. e Yamaha Motor Co., la Commissione ha determinato il valore normale sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile, in quanto detti prezzi risultavano redditizi.

Per Suzuki Motor Co. e Tohatsu Corporation la Commissione ha determinato il valore normale sulla base del valore costruito, in quanto le vendite effettuate da queste due società sul mercato interno non fornivano una base sufficiente per calcolare il valore normale. Il valore costruito è stato determinato sommando al costo di produzione, compreso un equo importo per le spese di vendita, amministrative e per altre di carattere generale, un ragionevole margine di profitto.

D. Prezzo all'esportazione (8) I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti dalla Commissione in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità.

Nei casi in cui le esportazioni erano destinate a società consociate della Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti sulla base dei prezzi ai quali il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, debitamente adeguati per tener conto di tutti i costi sostenuto tra la fase dell'importazione e quella della rivendita, dazi doganali compresi, nonché di un margine di profitto del 5 % ritenuto equo sulla base dei margini di profitto ricavati dagli importatori indipendenti del prodotto in oggetto.

E. Confronto (10) Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto conto, ove necessario, delle differenze riguardanti sconti di vario genere, condizioni di credito, trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio e retribuzione degli operatori commerciali. Tali differenze sono state debitamente prese in considerazione quando le richieste in tal senso sono state opportunamente giustificate. Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica per ciascuna transazione.

F. Margini (11) Dall'esame dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping da parte di tutti gli esportatori interessati, con un margine pari alla differenza fra il valore normale determinato e il prezzo all'esportazione nella Comunità.

L'entità del margine varia a seconda dell'esportatore, dello Stato membro importatore e del tipo di motore fuoribordo interessato; la media ponderata del margine per ciascuno degli esportatori sottoposti all'inchiesta è la seguente:

1.2 // - Honda Motor Co.: // 16,2 % // - Suzuki Motor Co.: // 51,6 % // - Tohatsu Corporation: // 43,3 % // - Yamaha Motor Co.: // 53,2 % G. Pregiudizio (13) Nel 1983, dopo aver svolto un'inchiesta antidumping, con regolamento (CEE) n. 1500/831 la Commissione ha stabilito che le importazioni in dumping di motori fuoribordo originari del Giappone avevano arrecato pregiudizio all'industria comunitaria interessata e che era opportuno adottare misure di protezione. Successivamente, con decisione 83/452/CEE2, ha accettato gli impegni offerti dalla maggior parte degli esportatori interessati al fine di eliminare il pregiudizio aumentando volontariamente il prezzo dei prodotti esportati. Per tutti gli altri esportatori, con regolamento (CEE) n. 2809/83 del Consiglio3, è stato istituito un dazio antidumping definitivo.

Benché le misure suddette abbiano contribuito a far migliorare la posizione dei produttori comunitari di motori fuoribordo nel 1984, nell'anno successivo la situazione di questa industria si è nuovamente deteriorata. Essa è tuttora caratterizzata da uno sfruttamento ridotto del potenziale, da notevoli perdite e da un elevato livello di importazione.

Per quanto riguarda l'ulteriore pregiudizio arrecato dalle importazioni in dumping, dagli elementi di prova di cui la Commissione dispone risulta, più specificamente, che le importazioni nella Comunità dal Giappone di motori fuoribordo sono scese da 67 204 unità nel 1983 a 46 654 unità nel 1984, per risalire tuttavia nel 1985 sino a raggiungere 56 577 unità. Questa ripresa rappresenta un incremento del 21 % in un solo anno.

Allo stesso tempo, il consumo di motori fuoribordo all'interno della Comunità, passato da 161 209 unità nel 1983 a 127 959 unità nel 1984, è salito a 137 465 unità nel 1985, con un incremento del 7,4 %. Di conseguenza, la quota di mercato comunitario detenuta dai motori fuoribordo importati dal Giappone, che era passata dal 41,7 % nel 1983 al 36,5 % nel 1984, è nuovamente salita al 41,2 % nel 1985.

Nei tre anni suddetti la quota di mercato dei produttori comunitari di motori fuoribordo è passata in un primo tempo dal 50,3 % al 53,4 % per poi diminuire nuovamente al 53,2 %.

Per quanto riguarda i prezzi ai quali i prodotti importati in dumping dal Giappone sono stati venduti nella Comunità nel periodo oggetto dell'inchiesta, una sottoquotazione evidente è stata riscontrata soltanto in alcuni casi. Si è constatato che, essendo la quota di mercato delle importazioni dal Giappone nuovamente in aumento, l'industria comunitaria non ha potuto aumentare i prezzi oltre i livelli figuranti negli impegni accettati nel 1983. Tuttavia, dal 1984 questi prezzi si sono dimostrati insufficienti per eliminare sostanzialmente il pregiudizio subito dai produttori comunitari.

Pertanto, l'industria comunitaria di motori fuoribordo ha continuato a subire perdite, che si sono aggravate specialmente nel 1985. Inoltre, in questo settore l'occupazione, già diminuita del 7 % tra il 1983 e il 1985, si è ulteriormente ridotta del 20 % a seguito dei licenziamenti già notificati al personale nel periodo coperto dall'inchiesta.

La Commissione ha esaminato se il pregiudizio sia stato causato da altri fattori, in particolare dal volume delle importazioni di motori fuoribordo provenienti da altri paesi terzi. È emerso, tuttavia, che dette importazioni sono passate da 12 964 unità nel 1983 a 7 612 unità nel 1985, con una conseguente diminuzione della quota di mercato dall'8 % al 5,6 %. Pertanto, la Commissione ha stabilito che gli effetti delle importazioni in dumping di motori fuoribordo originari del Giappone, considerati separatamente, costituiscono un pregiudizio sostanziale per l'industria comunitaria interessata.

H. Interesse della Comunità (21) Durante l'inchiesta due associazioni che rappresentano i fabbricanti di imbarcazioni di due Stati membri hanno espresso alla Commissione, in termini generali, preoccupazione in merito agli effetti negativi che un eventuale aumento del prezzo dei motori fuoribordo avrebbe potuto avere sull'industria produttrice di imbarcazioni.

La Commissione ha chiesto ad entrambe le associazioni di comprovare le loro asserzioni, fornendo in particolare cifre esatte in merito, per esempio, ad aumenti di prezzo per le imbarcazioni, all'evoluzione del rapporto tra il prezzo delle imbarcazioni e quello dei motori fuoribordo, nonché alla perdite finanziarie e al calo dell'occupazione. Le risposte non hanno fornito i dati richiesti, ma soltanto ribadito la preoccupazione generale e sottolineato l'effetto negativo delle misure di protezione sugli importatori e sui rivenditori di motori fuoribordo.

La Commissione ha confrontato queste asserzioni, rimaste per lo più non comprovate, con le gravi difficoltà in cui tuttora si trova l'industria comunitaria di motori fuoribordo e ha concluso che nell'interesse della Comunità occorre adottare misure opportune.

I. Impegni (24) Gli esportatori interessati sono stati informati delle principali risultanze dell'inchiesta e hanno presentato le loro osservazioni in merito. Successivamente sono stati offerti impegni dalle seguenti società: Honda Motor Co., Suzuki Motor Co., Tohatsu Corporation, e, a nome di questa, da Marine Power Europe Inc. e Nissan Motor Nederland BV, e da Yamaha Motor Co. e, a nome di questa, da Marine Power Europe Inc.

Detti impegni avranno l'effetto di portare i prezzi all'esportazione nella Comunità ad un livello sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria. Gli aumenti previsti negli impegni non superano comunque i margini di dumping accertati durante l'inchiesta. Inoltre risulta possibile controllare la corretta attuazione degli impegni, in particolare in quanto durante l'inchiesta la Commissione non ha constatato alcuna violazione degli impegni precedenti. (26) Di conseguenza, gli impegni assunti sono ritenuti accettabili e, per quanto riguarda questi esportatori, l'inchiesta può essere chiusa senza ricorrere all'istituzione di dazi antidumping.

Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni in merito.

DECIDE:

Art. 1

Gli impegni assunti da Honda Motor Co., Tokyo, Suzuki Motor Co., Hamamatsu, Tohatsu Corporation, Tokyo, e a nome di questa, da Marine Power Europe Inc., Belgio, e Nissan Motor Nederland BV, Paesi Bassi, e da Yamaha Motor Co., Hamamatsu e, a nome di questa, Marine Power Europe Inc. nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di motori fuoribordo di cui alla sottovoce ex 84.06 B della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 84.06.10 ed ex 84.06-12, originari del Giappone, sono accettati.

Art. 2

L'inchiesta antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1987. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione