DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 marzo 1987 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Mozambico sulla pesca al largo del Mozambico (87/226/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3 e l'articolo 354, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la Comunità e la Repubblica popolare del Mozambico hanno negoziato e siglato un accordo in materia di pesca che garantisce ai pescatori della Comunità ampliata possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Mozambico;
considerando che per preservare senza interruzione le attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità ampliata, le due parti hanno ugualmente siglato uno scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo a decorrere dal 1g gennaio 1987; che dunque è imperativo approvare questo scambio di lettere al più presto, in attesa della conclusione dell'accordo in base all'articolo 43 del trattato,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulla pesca al largo del Mozambico.
I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere e dell'accordo sono acclusi alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere al fine di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1987. Per il Consiglio Il Presidente H. DE CROO EWG:L555UMBI07.96 FF: 5UIT; SETUP: 01; Hoehe: 360 mm; 44 Zeilen; 1937 Zeichen; Bediener: MARL Pr.: C; Kunde:................................