dec. 87/283/CEE
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO,
- visto il trattato che istituisce la CEE,
- vista la seconda convenzione ACP-CEE di Lomé1,
- visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del terzo, quarto e quinto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1985 (2),
- vista la relazione della Corte dei conti per l'esercizio 1985 nonché le risposte delle istituzioni3,
- vista la raccomandazione del Consiglio concernente la concessione del presente discarico (doc. C2-13/87),
- visti la relazione della commissione per il controllo di bilancio e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A2-9/87),
- considerando che il trattato del 22 luglio 1975 autorizza il Parlamento europeo a dare discarico per le attività finanziarie della Comunità,
1. dà discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del quinto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1985 sulla base dei seguenti importi:
1.2 // in entrate: // 697 304 353,78 ECU, // in pagamenti: // 586 293 595,07 ECU;
2. riporta le proprie osservazioni nella risoluzione allegata alla presente decisione;
3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, nonché la risoluzione contenente le sue osservazioni, alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie L).
Fatto a Strasburgo, il 7 aprile 1987. Il Presidente Sir Henry PLUMB (2) COM(86) 177 def. RISOLUZIONE contenente le osservazioni che accompagnano le decisioni di concessione del discarico per la gestione finanziaria del terzo, quarto e quinto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1985 IL PARLAMENTO EUROPEO, - visti gli articoli 137 e 206 ter del trattato che istituisce la Comunità economica europea, - visti rispettivamente gli articoli 67 e 70 dei regolamenti finanziari applicabili al quarto e quinto Fondo europeo di sviluppo, ai sensi dei quali la Commissione deve adottare tutte le misure opportune per dar seguito alle osservazioni figuranti nella decisione di discarico, - constatando che tali stessi articoli obbligano altresì la Commissione a riferire, su richiesta del Parlamento europeo, in merito alle misure adottate a seguito delle osservazioni del Parlamento e in particolare alle istruzioni da essa impartite ai servizi incaricati di assicurare la gestione dei Fondi europei di sviluppo, - decidendo di formulare le osservazioni menzionate ai citati articoli 67 e 70 nella forma della presente risoluzione che accompagna ogni decisione di discarico relativa alla gestione finanziaria dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio 1985, - adottando altresì la presente risoluzione nell'esercizio delle competenze indispensabili per lo svolgimento del suo ruolo di controllo, allo scopo di ovviare alle carenze constatate in occasione dell'esame relativo al discarico e per garantire una migliore gestione dei Fondi europei di sviluppo, - visti la relazione della commissione per il controllo di bilancio e il parere della Commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A2-9/87), Il terzo FES 1. constata che la Commissione ha ritardato la chiusura del terzo FES adottando nel 1985 decisioni di finanziamento a suo titolo; 2. constata che, il 10 settembre 1986, la Commissione ha deciso di trasferire al quinto FES il residuo del terzo FES (15 950 000 ECU); Il quarto FES 3. invita la Commissione a conformarsi alle osservazioni della Corte dei conti e a presentare proposte di destinazione di certe risorse inutilizzate del quarto FES; Tasso di utilizzazione 4. constata che non è stata trasmessa al Parlamento una relazione della Commissione contenente un'analisi soddisfacente dei motivi del modesto tasso d'esecuzione degli stanziamenti del FES in confronto con le grandi organizzazioni internazionali competenti per l'aiuto allo sviluppo, come era stato richiesto nella risoluzione sul discarico per il 1983; 5. prende atto che, al 31 dicembre 1985, il 76,6 % soltanto degli aiuti programmabili a titolo del quinto FES era stato impegnato (contro il 64,8 % nel 1984) e il 34,7 % pagato (contro il 22,1 % nel 1984); Procedure contabili 6. invita la Commissione a conformarsi alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nelle sue relazioni annuali del 1985 e degli anni precedenti relative all'importo troppo elevato dei contributi richiesti agli Stati membri dalla Commissione, ai ritardi che si registrano nel versamento di tali contributi da parte di alcuni Stati membri e all'inadeguatezza delle registrazioni contabili effettuate dalla Commissione per quanto riguarda i saldi bancari del FES; 7. prende atto della necessità di potenziare l'organico della direzione generale per lo sviluppo, citata dalla Commissione nelle sue osservazioni sulla relazione della Corte dei conti, e ricorda la propria risoluzione in tal senso del 16 aprile 1985, che fa parte della decisione di concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1983; Ruolo dei paesi ACP nella definizione degli aiuti 8. invita la Commissione a rispettare gli articoli 110 e 153 della seconda convenzione di Lomé (quinto FES) e di tenere adeguatamente conto delle limitazioni gravanti sugli Stati beneficiari, in particolare nelle operazioni di confinanziamento, di rifornimento e di pagamento in valuta; 9. constata che la terza convenzione di Lomé permette di tenere maggiormente conto di tutte le limitazioni citate al punto 8 della presente risoluzione, compreso il problema della penuria di valute; 10. critica il mancato rispetto del principio della complemetarità degli interventi comunitari e nazionali, constatato dalla Corte dei conti per alcuni progetti; La procedura di composizione delle controversie 11. spera che la Commissione rispetterà gli impegni assunti nelle risposte alla relazione della Corte dei conti sul discarico 1985 e che avvierà un programma informatizzato allo scopo di riprendere i principali casi di contenzioso pendenti di fronte alle istanze nazionali, amministrative e giurisdizionali, relativi all'esecuzione degli appalti pubblici, dato che spesso queste controversie incidono finanziariamente sul FES; Valutazione a posteriori 12. invita nuovamente la Commissione a procedere a valutazioni a posteriori più approfondite e critica la mancanza di una base di dati che raggruppi le informazioni finanziarie relative alla cooperazione finanziaria e tecnica a titolo del FES e le esperienze acquisite nel corso dell'esecuzione e nell'ambito della valutazione a posteriori, come richiesto dal Parlamento nella sua risoluzione sul discarico per il 1983; Banca europea per gli investimenti 13. chiede ancora una volta alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti di trasmettere costantemente e in misura adeguata informazioni alla Corte dei conti a proposito dei progetti gestiti dalla Banca stessa, che beneficiano dell'aiuto allo sviluppo della Comunità conformemente ai principi fissati dalla risoluzione del Parlamento del 22 ottobre 19851; 14. critica fermamente l'atteggiamento negativo della Commissione nei riguardi di un'analisi della Corte dei conti avente per oggetto le entrate e le spese della BEI in materia di sviluppo, come richiesto dal Parlamento nella succitata risoluzione del 22 ottobre 1985 sulla base dell'ampiezza dei poteri di controllo della Corte, stabilita dal trattato che l'ha istituita; 15. incarica il proprio servizio giuridico di elaborare un parere sull'ampiezza dei poteri della Corte dei conti per quanto concerne i fondi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti che possa servire da base per un'eventuale azione legale davanti alla Corte di giustizia; Iscrizione in bilancio del FES 16. ribadisce la propria volontà di ricorrere a ogni mezzo a propria disposizione, anche giudiziario, per iscrivere in bilancio il FES per l'esercizio 1990 o 1991 come la Commissione ha proposto di fare per il settimo FES nella sua relazione al Consiglio e al Parlamento sul finanziamento del bilancio della Comunità (2). (2) COM(87) 101 def.