DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 aprile 1987 che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di fibre tessili sintetiche poliesteri originarie della Repubblica democratica tedesca, della Romania, della Turchia e della Iugoslavia (87/236/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, previa consultazione del comitato istituito dal suddetto regolamento,
A. PROCEDURA1 Nel dicembre 1985 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal CIRFS, comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche (Parigi), per conto dei produttori che sostanzialmente rappresentano tutta la produzione comunitaria di fibre poliesteri. La denuncia, che successivamente è stata completata e aggiornata, conteneva elementi di prova relativi alle pratiche di dumping e al sostanziale pregiudizio da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di fibre tessili sintetiche e di fasci da fiocco di fibre poliesteri, di cui alle sottovoci 56.01 A e 56.02 A della tariffa doganale comune, corrispondenti ai codici Nimexe 56.01-13 e 56.02-13 originarie della Repubblica democratica tedesca, della Romania, della Turchia e della Iugoslavia ed ha iniziato un'inchiesta.
La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i ricorrenti ed ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese.
Tutti i produttori/esportatori noti e alcuni importatori hanno rese note per iscritto le loro osservazioni. La maggior parte dei produttori/esportatori noti e alcuni importatori hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi.
L'unico esportatore rumeno e il principale produttore turco, assistiti dagli utilizzatori del prodotto in questione, hanno chiesto e ottenuto di incontrare i rappresentanti dei ricorrenti per un confronto delle tesi opposte.
Sono state inoltre formulate osservazioni da parte delle industrie di trasformazione di fibre sintetiche poliesteri, nonché per conto di queste ultime.
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni preliminari ed ha effettuato inchieste presso le sedi delle presenti società: a) Produttori CEE - Du Pont de Nemours GmbH (Dusseldorf, Repubblica federale di Germania,
- Enichem Fibre Spa (Milano), Italia,
- Hoechst AG (Francoforte s/Meno), Repubblica federale di Germania,
- Montefibre Spa (Milano), Italia,
- Rhône-Poulenc Fibres SA (Lione), Francia. b) Produttori/esportatori non comunitari (i) In Turchia:
- Sasa Artificial and Synthetic Fibres (Adana), società controllata dalla Sabanci Holding;
- Soenmez Filament (Bursa), appartenente alla Soenmez Industrial Holding.
(ii) In Iugoslavia:
- Ohis Commerce (Skopje);
- Vartilen (Varazdin), sostenuta dal principale esportatore Textil Import-Export (Zagabria).
L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo 1o luglio 1985 - 30 aprile 1986.
B. VALORE NORMALE a) Turchia (i) Sasa (8) Il valore normale è stato determinato provvisoriamente in base ai prezzi praticati sul mercato interno dal produttore in questione che ha effettuato esportazioni nella Comunità e ha fornito sufficienti elementi di prova.
Dal calcolo del valore normale sono stati esclusi alcuni elementi.
1. Non si è tenuto conto dei prezzi richiesti dalla Sasa a due società collegate, Bossa e Teksa, che producono entrambi tessili su vasta scala. Non essendo disponibili elementi di prova soddisfacenti per dimostrare che i prezzi in questione erano comparabili a quelli relativi a transazioni tra parti indipendenti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 176/84, i prezzi in esame sono stati considerati come non realizzati nel corso di normali operazioni commerciali.
2. Sono stati inoltre esclusi i prezzi richiesti dalla Sasa alla società Bozkurt, un cliente indipendente che ha acquistato il prodotto unicamente per trasformarlo in merce destinata all'esportazione. I prezzi relativi a tali transazioni, in base a un contratto speciale tra Sasa e Bozkurt, sono stati fissati ad un livello nettamente inferiore (sino a 15 %) a quello dei prezzi richiesti ad altri clienti indipendenti, poiché la Sasa doveva allinerasi alle condizioni offerte dai fornitori stranieri che, data la regolamentazione vigente in Turchia in materia di valuta estera e di dazi all'importazione sulle materie prime impiegate per la fabbricazione di prodotti finiti destinati all'esportazione, erano particolarmente favorevoli. È stato quindi concluso che i prezzi richiesti alla Bozkurt non corrispondevano ai prezzi comparabili realmente pagati o pagabili nel corso di normali operazioni commerciali per il prodotto destinato al consumo in Turchia.
Il valore normale è stato determinato su base mensile per ciascuna categoria, tipo e qualità: a) fibra tagliata:
1.2 // - bianca: // prima qualità, // // seconda qualità; // - nera: // prima qualità, // // seconda qualità; // - colori: // prima qualità, // // seconda qualità; b) fasci; c) filamenti.
(ii) Soenmez Filament (11) Il valore normale è stato provvisoriamente determinato in base ai prezzi praticati sul mercato interno dal produttore in questione che ha effettuato esportazioni nella Comunità ed ha fornito sufficienti elementi di prova.
A tal fine sono stati impiegati i prezzi richiesti dalla società di vendita del produttore a clienti indipendenti. A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) 2176/84, il valore normale corrisponde ai prezzi effettivamente pagati o pagabili nel corso di normali operazioni commerciali. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento suddetto, la Commissione è inoltre autorizzata a non tener conto dei prezzi richiesti nelle transazioni tra società consociate, a meno che i prezzi ed i costi in questione siano comparabili a quelli relativi a transazioni tra parti non aventi tra loro simili rapporti. Nel caso in esame, non essendo state effettuate vendite da parte della società produttrice ad acquirenti non consociati, la Commissione non ha potuto accertare se i prezzi ed i costi relativi alle transazioni con le società di vendita corrispondessero a quelli delle transazioni tra società indipendenti.
Dagli elementi di prova emersi durante l'inchiesta risulta che la società produttrice e le società di vendita formano parte integrante delle strutture del gruppo industriale nel quale le società suddette svolgono funzioni sostanzialmente identiche a quelle di un reparto o divisione vendite. Anche se dal punto di vista giuridico le società in questione costituiscono entità distinte, non si può mettere in dubbio l'esistenza di un'unica entità economica. Gli elementi da prendere in considerazione non sono tanto la struttura giuridica quanto il fatto che la principale funzione di tali società sia la vendita o la promozione delle vendite dei prodotti del gruppo, che esse siano integralmente controllate oppure di proprietà della società madre, oppure che esista uno stretto collegamento per quanto riguarda la direzione e il personale.
Nel caso in esame almeno una di queste tra condizioni è soddisfatta. Le società di vendita sono quindi considerate parte integrante del gruppo e per determinare il valore normale effettivo del prodotto ci si può basare unicamente sui prezzi di vendita praticati dalle suddette società ai rispettivi clienti. b) Iugoslavia (i) Ohis Commerce (13) Il valore normale è stato provvisoriamente determinato in base ai prezzi praticati sul mercato interno dal produttore in questione che ha effettuato esportazioni nella Comunità ed ha fornito sufficienti elementi di prova.
Durante l'inchiesta in loco è stato accertato che nel periodo in esame sono state vendute sul mercato interno diverse categorie del prodotto e in particolare numerosi tipi di fibra tagliata. Non essendo possibile, in base ai dati comunicati dalla società, determinare i quantitativi di ciascun tipo venduti, il valore normale è stato calcolato in base ai prezzi effettivamente pagati nel corso di normali operazioni commerciali per il tipo più rappresentativo, vale a dire T-140. Dato che le esportazioni nella Comunità comprendevano anche i filamenti, il valore normale relativo a questi ultimi è stato determinato provvisoriamente in base ai prezzi pagabili per questo tipo di prodotto sul mercato interno, secondo il relativo listino prezzi. È stato accertato che i prezzi erano conformi a quelli indicati nel listino e che non sussistono differenze significative tra fibra tagliata e filamenti per quanto riguarda il costo di produzione.
(ii) Vartilen (15) Il valore normale è stato determinato provvisoriamente in base ai prezzi praticati sul mercato interno dal produttore in questione che ha effettuato esportazioni nella Comunità ed ha fornito sufficienti elementi di prova. Nel periodo in esame le esportazioni nella Comunità riguardavano esclusivamente la prima qualità del prodotto, vale a dire le fibre tagliate. È stato quindi determinato il valore normale relativo a questo solo prodotto. c) Repubblica democratica tedesca (16) Per stabilire se le importazioni dalla Repubblica democratica tedesca e dalla Romania siano state effettuate a prezzi di dumping, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che tali paesi non hanno un'economia di mercato ed ha pertanto basato le sue conclusioni sul valore normale in un paese ad economia di mercato. A questo proposito i ricorrenti avevano proposto la Turchia. Gli esportatori della Repubblica democratica tedesca e della Romania hanno sollevato obiezioni, sostenendo che il mercato turco è protetto da dazi elevati sulle importazioni del prodotto in questione e che pertanto i fornitori di paesi terzi possono difficilmente far concorrenza ai produttori locali. Gli esportatori di due paesi non sono stati tuttavia in grado di proporre un metodo alternativo valido per definire il valore normale in base a qualsiasi altro criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2176/84. Secondo l'esportatore rumeno, la soluzione più corretta era di definire il valore normale in base al valore costruito in Turchia.
Contrariamente alle argomentazioni avanzate dagli esportatori, la Commissione ha concluso che non sussistevano differenze rilevanti in termini di processi e scala di produzione tra Turchia, Repubblica democratica tedesca e Romania. La Commissione ritiene inoltre che il livello dei prezzi in Turchia sia adeguatamente proporzionato ai costi di produzione.
La Commissione ha quindi concluso che il valore normale può essere opportunamente e correttamente determinato in base ai prezzi praticati sul mercato interno in Turchia.
Dopo aver preso in considerazione la gamma dei prodotti esportati dalle società in questione durante il periodo in esame, è stato scelto il valore normale determinato nei confronti della società Sasa, per le seguenti categorie e tipi di prodotto:
Repubblica democratica tedesca:
1.2 // - fibra tagliata bianca: // prima qualità, // - fiocco bianco: // prima qualità; // Romania: // // - fibra tagliata bianca: // prima e seconda qualità, // - fibra tagliata nera: // prima e seconda qualità.
C. PREZZO ALL'ESPORTAZIONE a) Turchia (i) Sasa (18) Per quanto riguarda le esportazioni effettuate durante il periodo in esame a clienti indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità. (ii) Soenmez Filament (19) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effetivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto ai fini dell'esportazione nella Comunità. c) Iugoslavia (i) Ohis (20) I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto ai fini dell'esportazione nella Comunità. È stato accertato che i tipi di prodotto esportati erano fibre tagliate bianche e filamenti.
(ii) Vartilen (21) I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità. d) Repubblica democratica tedesca e Romania (22) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità.
D. CONFRONTO a) Turchia (i) Sasa (23) Dato che i prezzi all'esportazione erano espressi in valuta estera, per effettuare un adeguato confronto è stato necessario convertire i prezzi all'esportazione nella valuta nazionale del paese esportatore oppure viceversa.
Il valore normale determinato secondo categoria, tipo e qualità del prodotto è stato quindi confrontato con i prezzi all'esportazione richiesti per categorie, tipi e qualità corrispondenti.
Nel confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto opportunamente conto delle differenze tali da incidere sulla comparabilità dei prezzi. Per quanto riguarda le condizioni e le modalità di vendita, sono stati apportati adeguamenti unicamente per le differenze in rapporto diretto con le vendite in questione, quali differenze inerenti a condizioni di credito, commissione, trasporto e assicurazione.
La Sasa ha chiesto alla Commissione di apportare un adeguamento per tener conto di differenze negli oneri all'importazione sulle materie prime fisicamente incorporate nel prodotto in questione esportato nella Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2176/84. La richiesta è stata accolta.
Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.
(ii) Soenmez Filament (28) Nel confronto fra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto opportunamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Per quanto riguarda le condizioni e le modalità di vendita, sono stati apportati adeguamenti unicamente per le differenze in rapporto diretto con le vendite in questione, quali commissioni, trasporti e assicurazioni.
È stata accolta la richiesta di tener conto di differenze negli oneri all'importazione che gravano sulle materie prime fisicamente incorporate nel prodotto in questione esportato nella Comunità.
Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica. b) Iugoslavia (i) Ohis (31) Nel confronto tra il valore normale con i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto opportunamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi.
Per quanto riguarda la condizioni e le modalità di vendita, sono stati apportati adeguamenti unicamente per le differenze in rapporto diretto con le vendite in esame, quali differenze inerenti a condizioni di credito, trasporto, assicurazione e commissioni. Non sono stati apportati adeguamenti per presunte differenze relative ai servizi ed alle retribuzioni degli operatori commerciali, in quanto non sono stati presentati elementi di prova.
La società ha chiesto alla Commissione di tener conto anche di differenze di quantità dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84. Non sono stati tuttavia effettuati adeguamenti in quanto non sono stati presentati elementi di prova.
(ii) Vartilen (34) Nel confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto opportunamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi.
Per quanto riguarda le condizioni e modalità di vendita, sono stati apportati adeguamenti unicamente per differenze in rapporto diretto con le vendite in questione, quali le differenze inerenti a condizioni di credito, trasporto, assicurazione e commissioni. c) Repubblica democratica tedesca e Romania (36) Nel confronto fra il valore normale e i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto debitamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi.
Per quanto riguarda le condizioni e modalità di vendita, sono stati apportati adeguamenti unicamente per le differenze in rapporto diretto con le vendite in esame, quali differenze inerenti a condizioni di credito, trasporto, assicurazione e commissioni.
E. MARGINI (38) Per ciascun esportatore il margine di dumping è stato calcolato come la differenza tra il valore normale determinato e il prezzo all'esportazione nella Comunità, prendendo in esame le singole transazioni.
Dall'esame preliminare dei fatti risulta che sussistono pratiche di dumping per quanto riguarda i produttori/esportatori interessati.
L'entità del margine varia secondo l'esportatore, con la seguente media ponderata per ciascuno degli esportatori sottoposti all'inchiesta: a) Turchia Sasa: 6,6 % Soenmez Filament: 11,2 % b) Iugoslavia Ohis Commerce: 36,6 % Vartilen: 60,8 % c) Repubblica democratica tedesca Textil Commerz: 12,6 % d) Romania Danubiana: 37,8 % F. PREGIUDIZIO (40) Per quanto riguarda il presunto pregiudizio provocato dalle importazioni in dumping, dagli elementi di cui la Commissione dispone risulta che nel periodo 1982-1985 le importazioni nella Comunità di fibre sintetiche poliesteri originarie della Repubblica democratica tedesca, della Romania, della Turchia e della Iugoslavia sono aumentate da 17 626 t a 33 835 t e nel primo quadrimestre nel 1986 hanno raggiunto 13 912 t. Nell'ipotesi che l'indice di incremento sia rimasto costante nei restanti mesi dell'anno, nel 1986 le importazioni originarie dei paesi suddetti avrebbero registrato un incremento superiore a 20 % rispetto all'anno precedente.
La quota di mercato complessiva delle importazioni effettuate a prezzi di dumping è passata da 5,2 % nel 1982 a 8,1 % nel 1985 ed a 9,5 % nel primo quadrimestre del 1986, mentre la quota di mercato dei produttori comunitari è scesa da 85,3 % nel 1982 a 81,7 % nel 1985 ed a 79,3 % nei primi quattro mesi del 1986.
È stato accertato che nel periodo oggetto dell'inchiesta i prezzi di rivendita delle importazioni in esame erano inferiori ai prezzi dei produttori comunitari delle seguenti percentuali:
Repubblica democratica tedesca: sino a 16,1 %,
Romania: sino a 20,9 %,
Turchia: sino a 33,2 %,
Iugoslavia: sino a 28,7 %.
Per valutare l'eventuale incidenza delle importazioni in dumping sulla situazione dei produttori comunitari, occorre tener conto di diversi elementi. a) La riduzione della capacità produttiva dell'industria comunitaria tra il 1982 e il 1985, pari a 11 %, non deve essere presa in considerazione ai fini della valutazione del pregiudizio, essendo dovuta ad un accordo firmato dalla maggior parte dei produttori degli Stati membri della Comunità (prima del 1o gennaio 1986) allo scopo di realizzare un indice di utilizzazione degli impianti di almeno 85 %.
Nel 1986 la capacità di produzione complessiva nella Comunità è aumentata rispetto all'anno precedente, soprattutto a causa dell'espansione dell'attività produttiva nei Pesi Bassi, in Irlanda e in Portogallo. b) Tra il 1982 e il 1985 la produzione di fibre sintetiche poliesteri da parte dell'industria comunitaria è aumentata da 369 000 t circa a 412 000 t circa, vale a dire di oltre 11 %. Nei primi quattro mesi del 1986 la produzione è ancora aumentata del 9 %, secondo l'estrapolazione delle cifre relative all'intero anno civile. Nel periodo 1982-1985 le vendite dei produttori comunitari di fibre poliesteri nella Comunità sono aumentate di 18 % e nei primi quattro mesi del 1982 hanno registrato un ulteriore incremento di 2 %, in base all'estrapolazione delle cifre relative all'intero anno.
Nel 1985 le scorte erano inferiori di circa 20 % rispetto al volume del 1982. Tale tendenza si è tuttavia invertita nel 1986, quando è stato registrato un aumento di 12 %. c) L'indice di utilizzazione degli impianti dei produttori comunitari è passato dal 69,7 % nel 1982 all'87,7 % nel 1985 ed ha superato il 90 % nei primi quattro mesi del 1986. Tale tendenza corrisponde alle aspettative dei produttori comunitari, i quali attualmente ritengono che un indice del 90 % sia necessario per un'adeguata redditività. d) Nel periodo 1982-1985 e nei primi quattro mesi del 1986 la redditività dell'industria comunitaria è generalmente migliorata. Nel periodo in esame anche i produttori italiani, che avevano operato in perdita, hanno ottenuto migliori risultati.
È stato quindi concluso che l'incremento in termini di volume e di quota di mercato delle importazioni in dumping e i prezzi richiesti per i prodotti importati non hanno esercitato un'incidenza significativa sull'industria comunitaria, come risulta dalle tendenze effettive o potenziali dei fattori economici pertinenti e che le importazioni in dumping non hanno provocato pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria interessata.
G. MINACCIA DI PREGIUDIZIO (44) Per accertare l'esistenza di una minaccia di pregiudizio, è stato esaminato se fossero chiaramente prevedibili ed imminenti mutamenti tali da creare una situazione in cui le pratiche di dumping potrebbero provocare pregiudizio sostanziale.
Per quanto riguarda il tasso di incremento delle importazioni in dumping, è stato accertato che le importazioni originarie della Turchia, della Iugoslavia e della Romania tra il 1982 e il 1985 sono aumentate da 8 513 a 25 474 t ed hanno raggiunto 11 656 t nei primi quattro mesi del 1986. Le importazioni in dumping originarie della Repubblica democratica tedesca invece sono scese da 9 113 t a 8 361 t nel 1985 ed a 2 256 t nei primi quattro mesi del 1986 e sono state vendute a prezzi leggermente inferiori a quelli dei prodotti comunitari. È stato pertanto considerato opportuno non aggregare queste importazioni a quelle originarie degli altri paesi sottoposti all'inchiesta.
Per quanto riguarda la capacità di produzione ed esportazione, i produttori turchi, iugoslavi e rumeni hanno una capacità di riserva stimata pari a 22 000 t (secondo le cifre relative al 1985).
Data la tendenza delle esportazioni negli ultimi anni appare probabile che la capacità di riserva sia utilizzata, almeno in parte, per produrre fibre destinate all'esportazione nella Comunità. È stato tuttavia accertato che negli ultimi anni, nonostante l'incremento delle importazioni in dumping da 8 543 t nel 1982 a 25 474 t nel 1985, l'industria comunitaria è stata in grado di ottenere aumenti di produzione, di riincrementare l'indice di utilizzazione degli impianti e la redditività (vedi punto 42). Questi erano dovuti, almeno in parte, ad una riduzione della capacità di produzione dell'industria comunitaria.
Di conseguenza, ammesso che sia oggi prevedibile ed imminente un cambiamento di circostanze per cui le importazioni a prezzo di dumping siano tali da ripercuotersi sull'industria comunitaria, non si può accertare, in base agli elementi di prova relativi al periodo in esame se sia possibile determinare l'impatto sull'industria comunitaria di tale minaccia di pregiudizio.
H. PREGIUDIZIO O MINACCIA DI PREGIUDIZIO SU BASE REGIONALE (49) Avendo l'industria comunitaria sostenuto che il mercato italiano era il più gravemente colpito dalle importazioni oggetto di dumping, è stato esaminato se in conformità dei criteri fissati nell'articolo 4, paragrafo 5, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2176/84 fosse possibile attuare provvedimenti su base regionale. Data tuttavia l'entità della quota di mercato (30 % circa nel 1985) realizzata in Italia da altri produttori CEE e visto il volume delle vendite effettuate dai produttori italiani al di fuori del mercato interno, nella presente procedura non è stato possibile considerare il mercato italiano come un mercato isolato ai sensi del regolamento (CEE) n. 2176/84.
I. CHIUSURA DELLA PROCEDURA (50) La procedura relativa alle importazioni di fibre sintetiche poliesteri originarie della Repubblica democratica tedesca, della Romania, della Turchia e della Iugoslavia può essere chiusa senza l'istituzione di provvedimenti antidumping.
I ricorrenti sono stati informati dei principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva chiudere la presente procedura ed hanno comunicato alla Commissione le proprie osservazioni.
Le obiezioni che erano state sollevate da parte del comitato consultivo, sono state ritirate nel corso di ulteriori consultazioni, DECIDE:
Art. unico
È chiusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di fibre tessili sintetiche e di fasci da fiocco di fibre poliesteri di cui alle sottovoci 56.01 A e 56.02 A della tariffa doganale comune, corrispondenti ai codici Nimexe 56.01-13 e 56.02-13, originarie della Repubblica democratica tedesca, della Romania, della Turchia e della Iugoslavia.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1987. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione