DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 aprile 1987 concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle (87/255/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione1,
considerando che l'accordo fra il governo della Repubblica delle Seicelle e la Comunità economica europea relativo alla pesca al largo delle Seicelle, firmato a Bruxelles, il 23 maggio 19852, è stato denunziato alla fine del suo primo periodo di applicazione di tre anni;
considerando che, in conformità all'articolo 13 dell'accordo, la Comunità e la Repubblica delle Seicelle hanno negoziato per determinare le modifiche da introdurre nell'accordo;
considerando che, in seguito a tali negoziati, il 3 dicembre 1986 è stato siglato un nuovo accordo col quale i pescatori della Comunità ampliata mantengono le proprie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione delle Seicelle;
considerando che, per preservare senza interruzione le attività di pesca da parte delle navi della Comunità ampliata, le due parti hanno ugualmente siglato uno scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria del nuovo accordo a decorrere dal 18 gennaio 1987; che è dunque necessario approvare al più presto questo scambio di lettere, in attesa della conclusione dell'accordo in base all'articolo 43 del trattato,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle.
Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere e dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere di cui all'articolo 1, al fine di impegnare la Comunità.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER