DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 settembre 1987 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola (87/474/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la Comunità e la Repubblica popolare dell'Angola hanno negoziato e siglato il 30 aprile 1987 un accordo relativo alla pesca al largo dell'Angola che garantisce possibilità di pesca ai pescatori della Comunità ampliata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dell'Angola;
considerando che, per non interrompere le attività di pesca dei pescherecci della Comunità ampliata, le due parti hanno inoltre siglato il 30 aprile 1987 un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione, a titolo provvisorio, dell'accordo a decorrere dal 3 maggio 1987; che è quindi necessario approvare al più presto questo scambio di lettere in attesa che venga concluso l'accordo in base all'articolo 43 del trattato,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola.
I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere e dell'accordo sono acclusi alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN