DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1987 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1o giugno 1987, dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe, firmato a Bruxelles il 1o febbraio 1984 (87/518/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),
vista la proposta della Commissione,
considerando che la Comunità e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe hanno condotto negoziati, in conformità dell'articolo 8 dell'accordo sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe1, per determinare il regime da applicare dopo il 31 ottobre 1986, data di scadenza del protocollo accluso al suddetto accordo;
considerando che, in seguito ai detti negoziati, il 27 maggio 1987 è stato siglato un accordo che modifica l'accordo di pesca;
considerando che, in virtù del nuovo accordo, i pescatori della Comunità ampliata mantengono ed estendono le proprie possibilità di pesca nella acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe;
considerando che, ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione, spetta al Consiglio determinare le modalità appropriate affinché gli interessi delle isole Canarie siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare in vista della conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che, nella fattispecie, occorre determinare le modalità in questione;
considerando che sono attualmente in corso le attività di pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe e che l'interesse dei pescatori della Comunità rende imperativo il loro accesso a queste acque sia per assicurare possibilità addizionali di pesca, sia per tener conto del tipo particolare di pesca di una specie migratoria; che è dunque indispensabile approvare al più presto l'accordo in questione;
considerando che, per questo motivo, le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1o giugno 1987, dell'accordo siglato per evitare un'interruzione prolungata delle attività dei pescherecci della Comunità; che è opportuno concludere l'accordo in forma di scambio di lettere con riserva di una decisione definitiva da adottare in base all'articolo 43 del trattato,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1o giugno 1987, dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità europea ed il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe, firmato a Bruxelles il 1o febbraio 1984.
I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere e dell'accordo sono acclusi alla presente decisione.
Art. 2
Onde prendere in considerazione gli interessi delle isole Canarie, l'accordo di cui all'articolo 1 e, nella misura necessaria all'applicazione dello stesso, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione ed alla gestione della risorse della pesca si applicano anche alle navi battenti bandiera della Spagna, registrate in modo permanente nei registri delle autorità competenti sul piano locale (registros de base) nelle isole Canarie, secondo le condizioni definite nella nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 570/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie1.
Art. 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, al fine di impegnare la Comunità.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. TOERNAES