DECISIONE DEL CONSIGLIO del 30 novembre 1987 relativa all'accettazione, a nome della Comunità, della raccomandazione del consiglio di cooperazione doganale del 22 maggio 1984 relativa all'utilizzazione di codici per la rappresentazione degli elementi d'informazione, nonché di quattro dei suoi allegati (87/595/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 113 e 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
considerando che la raccomandazione del consiglio di cooperazione doganale, del 22 maggio 1984, si prefigge di agevolare lo scambio di dati fra le amministrazioni doganali e fra queste ed i partecipanti al commercio internazionale, mediante l'utilizzazione, per tali scambi, di codici accettati a livello internazionale ed universalmente applicabili per la presentazione degli elementi di informazione; che, dati i recenti sviluppi nelle tecniche della comunicazione, tale raccomandazione tratta di un soggetto di interesse speciale per il funzionamento dei servizi doganali e quindi per l'attuazione della politica commerciale comunitaria, poiché essa contribuisce in modo efficace a facilitare gli scambi internazionali di merci;
considerando che, allo stato attuale della normativa comunitaria, si possono accettare quattro allegati di detta raccomandazione contemporaneamente a quest'ultima,
DECIDE:
Art. 1
Sono accettati a nome della Comunità la raccomandazione del consiglio di cooperazione doganale, del 22 maggio 1984, relativa all'utilizzazione di codici per la rappresentazione degli elementi di informazione nonché i seguenti allegati:
— allegato II:
— allegato V:
— allegato VI:
— allegato VII:
marchi di identificazione dei contenitori,
designazione delle merci e voci tariffarie o statistiche,
regimi doganali,
unità di misura.
Il testo della raccomandazione e dei suddetti allegati è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a notificare al segretario generale del consiglio di cooperazione doganale l'accettazione, da parte della Comunità, della raccomandazione e degli allegati di cui all'articolo 1.
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE
del 22 maggio 1984
relativa all'utilizzazione di codici per la rappresentazione degli elementi di informazione
IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE,
volendo agevolare lo scambio di dati tra le amministrazioni doganali e tra queste e i partecipanti al commercio internazionale,
considerando che, per tali scambi di dati, è opportuno utilizzare codici accettati a livello internazionale e universalmente applicabili per la presentazione degli elementi di informazione,
viste le norme internazionali, adottate dall'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO) e relativa all'utilizzazione di codici o di strutture di codice per la rappresentazione degli elementi d'informazione, da esso appoggiate,
viste le raccomandazioni adottate dal gruppo di lavoro sulla semplificazione delle procedure del commercio internazionale della Commissione economica per l'Europa (ECE/ONU), che invitano ad utilizzare codici o strutture di codice per rappresentare gli elementi d'informazione per le esigenze del commercio internazionale, da esso condivise,
considerando che i codici o le strutture di codice contenuti negli allegati alla presente raccomandazione costituiscono una base appropriata per la rappresentazione degli elementi d'informazione negli scambi di dati,
raccomanda agli Stati, siano essi membri o no del consiglio, nonché alle unioni doganali ed economiche, di utilizzare i codici o le strutture di codice contenuti negli allegati alla presente raccomandazione, nonché le versioni successive aggiornate o modificate di detti codici, o di dette strutture di codice, per la rappresentazione degli elementi d'informazione negli scambi di dati tra le amministrazioni doganali e tra queste e i partecipanti al commercio internazionale, qualora risulti necessaria una designazione in codice,
fa osservare che l'accettazione della presente raccomandazione comporta l'accettazione anche di almeno uno dei relativi allegati e che ciascuno degli allegati è considerato come una raccomandazione distinta,
invita gli Stati, siano essi membri o no del consiglio, nonché le unioni doganali o economiche, che accetteranno la presente raccomandazione, a notificare al segretario generale la loro accettazione di uno o più allegati, nonché la data a decorrere dalla quale essi si propongono di applicare la raccomandazione e le relative condizioni di applicazione. Il segretario generale trasmetterà tali informazioni alle amministrazioni doganali di tutti gli Stati membri, nonché alle amministrazioni doganali degli Stati non membri ed alle unioni doganali o economiche che avranno accettato la raccomandazione.