DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 1988 che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di carta e cartone «Kraftliner» originari del Brasile e del Sudafrica (88/125/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,
A. PROCEDURA1 Il 17 marzo 1987, il Groupement européen des fabricants de papier pour ondulé, che rappresenta quasi tutta la produzione comunitaria del prodotto in questione, ha presentato alla Commissione una denuncia nella quale chiedeva l'avvio di procedura anditudmping nei confronti delle importazioni di carta e cartone «Kraftliner» originari del Brasile e del Sudafrica.
La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio da esse arrecato, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio della procedura.
Pertanto, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di carta e cartone «Kraftliner» corrispondenti ai codici NC (Nomenclatura combinata) 4804 11 11, 15 e 19, originari del Brasile e del Sudafrica.
La Commissione ha ufficialmente informato i produttori/esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché il ricorrente, ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere noto per iscritto il loro punto di vista e di chiedere un'audizione.
Il CITPA (International Committee of Paper and Board Converters in the Common Market), che rappresenta l'industria comunitaria del cartone ondulato, vale a dire la maggior parte degli importatori di carta e cartone «Kraftliner», ha comunicato le sue osservazioni.
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per la determinazione dei fatti ed ha svolto inchieste in loco presso i seguenti:
Produttori/esportatori:
- Industrias Klabin Papel e Celulose SA, São Paulo - Manville Produtos Florestals Ltda, Lagas/SC - Sappi Limited, Johannesburg Produttori comunitari:
- La Cellulose du Pin, Bordeaux - Portucel, Lisbona - INPACSA, Barcellona (6) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo compreso fra il 1o gennaio 1986 e il 30 aprile 1987.
B. DUMPING a) Prezzo all'esportazione (7) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi realmente pagati per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione verso la Comunità. b) Valore normale (8) Per ciascuno dei produttori/esportatori interessati il valore normale è stato determinato sulla base della media ponderata dei prezzi comparabili interni pagati o pagabili ad ognuno di essi nel corso di normali operazioni commerciali per il prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno. c) Confronto (9) Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto conto, ove opportuno, delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, in particolare di quelle riguardanti natura delle merci, commissioni, condizioni di credito trasporto e assicurazione, movimentazione, imballaggio e relativi costi e retribuzioni dei venditori. Opportuni adeguamenti sono stati effettuati quando le parti che ne hanno fatto domanda hanno dimostrato la fondatezza della loro richiesta.
Tutti i confronti sono stati effettuati al medesimo stadio commerciale. d) Margine di dumping (11) Dal confronto fra il valore normale e i prezzi all'esportazione è emerso che nel periodo dell'inchiesta alcune delle esportazioni in esame sono state effettuate in dumping, con una media ponderata dei margini del 2 %-12 % per le società interessate. Tuttavia, dall'inchiesta della Commissione risulta che il margine di dumping è stato rilevante, vale a dire nella fattispecie tra il 16 % e il 40 %, soltanto all'inizio del periodo considerato; successivamente i prezzi all'esportazione sono stati aumentati e, per il periodo compreso fra il giugno 1986 e l'aprile 1987, non risultano pratiche di dumping.
C. PREGIUDIZIO (12) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2176/84, nel determinare il pregiudizio si è tenuto conto soltanto dell'industria comunitaria che produce il prodotto simile, vale a dire carta e cartone «Kraftliner».
La Commissione ha esaminato il volume delle importazioni effettuate in dumping, il loro andamento e le conseguenti ripercussioni sull'industria comunitaria. Dall'esame è emerso che le importazioni dal Brasile e dal Sudafrica sono aumentate da 77 800 t nel 1983 a 185 100 t nel 1986, con un conseguente incremento della quota di mercato nella Comunità dei dodici dal 3,6 % all'8,5 %.
Tuttavia, nella Comunità dei dodici la produzione di carta e cartone «Kraftliner» destinati al mercato interno è aumentata da 535 634 t nel 1983 a 559 435 t nel 1986, con un conseguente incremento della quota di mercato dal 22,5 % al 23,1 %.
La capacità di produzione dell'industria comunitaria, fatta eccezione per un unico produttore, è notevolmente aumentata nell'esercizio finanziario 1986 rispetto al 1985.
Nello stesso periodo, l'utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria ha registrato un aumento che ha raggiunto in alcuni casi i 10 punti percentuali.
Tra il 1985 e il 1986, i prezzi medi di vendita nella Comunità sono stati aumentati fino al 22,6 %. Quanto al numero di occupati nell'industria comunitaria, esso è relativamente stabilite dal 1984; il lieve calo che si registra è associato ad un aumento della produttività presso le società interessate.
Dall'esame dei fatti risulta pertanto che, benché emerga l'esistenza di un pregiudizio, in particolare quando si esaminano gli incrementi comparati di volume e delle quote di mercato, in complesso il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non può essere ritenuto sostanziale.
In base all'andamento dei prezzi all'esportazione praticati dagli esportatori, la Comissione ha concluso inoltre che non sussiste alcuna minaccia di pregiudizio sostanziale.
D. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA ANTIDUMPING (15) Sulla scorta di quanto sopra risulta opportuno chiudere la procedura senza adottare alcuna misura antidumping.
Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni in merito.
Il ricorrente, informato dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva chiudere la procedura, non ha formulato osservazioni in merito,
DECIDE:
Art. unico
La procedura antidumping relativa alle importazioni di carta e cartone «Kraftliner» corrispondenti al codice NC 4804 11 11, 15 e 19, originari del Brasile e del Sudafrica, è chiusa.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1988. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione