DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1988 che chiude l'inchiesta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84 riguardante alcuni tipi di escavatori idraulici montati o prodotti nella Comunità (88/225/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/872, in particolare l'articolo 13, paragrafo 10, previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal regolamento suddetto,
A. Procedura1 Nel settembre 1987 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal «Committee for European Construction Equipment», la cui produzione rappresenta praticamente tutta la produzione comunitaria del prodotto in questione. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova in ordine al fatto che, dopo l'apertura di un'inchiesta sugli escavatori idraulici originari del Giappone3, la quale ha condotto all'adozione del regolamento (CEE) n. 1877/85 del Consiglio4 che ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tali prodotti, una società montava escavatori idraulici nella Comunità alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84. Previa consultazione, la Commissione ha quindi annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee5, l'avvio di una procedura d'inchiesta a norma di detto articolo 13, paragrafo 10 riguardante gli escavatori idraulici montati nella Comunità della Komatsu (RU) Ltd, Birtley, County Durham, Regno Unito.
La Commissione ne ha informato debitamente la ditta interessata, i rappresentanti del Giappone ed i ricorrenti ed ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
La ditta interessata nonché i ricorrenti hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Essi non hanno chiesto di essere sentiti dalla Commissione.
Gli acquirenti di escavatori idraulici montati nella Comunità non hanno presentato osservazioni. La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini della valutazione del carattere di dette operazioni di montaggio e ha effettuato inchieste presso gli stabilimenti della Komatsu (RU) Ltd, Birtley, County Durham, Regno Unito.
Il periodo dell'inchiesta è durato dal 1o gennaio al 30 settembre 1987.
B. Relazione o associazione con l'esportatore (6) Si è scoperto che la ditta di cui al punto 1 è un'affiliata interamente controllata dagli esportatori giapponesi di escavatori idraulici soggetti a dazio definitivo antidumping di cui al regolamento (CEE) n. 1877/85.
C. Produzione (7) La ditta ha dato inizio alle operazioni di montaggio dopo l'avvio della procedura antidumping riguardante le importazioni di escavatori idraulici originari del Giappone, in data 31 luglio 1984.
D. Pezzi (8) Il valore dei pezzi ed il rapporto tra i pezzi giapponesi e quelli di origine diversa sono stati determinati in base al loro prezzo d'acquisto, da parte della società in questione, al momento della fornitura alle fabbriche comunitarie, cioè su una base franco fabbrica destinataria, dazio corrisposto.
La Komatsu (RU) Ltd ha chiesto che i costi diretti di produzione di un importante pezzo montato in sottogruppo nei suoi stabilimenti venissero inglobati nel valore dei pezzi comunitari, dato che il processo di produzione non è costituito da un semplice assemblaggio, ma da una vera e propria operazione di fabbricazione. Questa richiesta non può peraltro essere soddisfatta, dato che il costo del montaggio o della produzione non può essere inglobato nel valore dei pezzi o del materiale usato nelle suddette operazioni, ma costituisce un valore aggiunto a questi pezzi o materiali nel processo di montaggio o di produzione.
In conseguenza, si è determinato che il valore medio ponderato dei pezzi giapponesi, per tutti i modelli prodotti dalla Komatsu, è inferiore al 60 % del valore totale dei pezzi impiegati.
E. Chiusura dell'inchiesta (11) Date le circostanze, l'inchiesta deve pertanto essere chiusa senza che il dazio antidumping, imposto su alcuni tipi di escavatori idraulici originari del Giappone dal regolamento (CEE) n. 1877/85, venga esteso agli escavatori idraulici assemblati nella Comunità.
Nessuna obiezione a questo proposito è stata sollevata nell'ambito del comitato consultivo.
Il ricorrente è stato informato dei fatti sulla base dei quali la Commissione si proponeva di chiudere l'inchiesta e non ha espresso osservazioni in merito,
DECIDE:
Art. unico
L'inchiesta, ai sensi dell'articolo 13, pargrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84 relativa agli escavatori idraulici automotori, su cingolo o su ruote, di peso totale superiore a 6 t, ma non eccedente 35 t, aventi una capacità di rotazione di 360° e forniti di un'unica benna, di cui alle sottovoci 8429 52 00 ed ex 8429 59 00 della nomenclatura combinata, originari del Giappone, è chiusa.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1988. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione