DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 maggio 1988 relativa alla conclusione dell'accordo, in forma di scambio di lettera congiunta indirizzata al direttore generale del GATT, tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia, negoziato in virtù dell'articolo XXVIII del GATT e relativo alle patate dolci del codice 0714 20 00 della nomenclatura combinata, destinate ad un'utilizzazione diversa dall'alimentazione umana (88/304/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che nel 1986 è stato necessario adottare una misura di salvaguardia per limitare le importazioni di patate dolci nella Comunità poiché erano aumentate fino al punto da causare gravi squilibri sul mercato comunitario dei cereali; che le condizioni che hanno reso necessaria tale misura di salvaguardia risultano da uno squilibrio nella protezione esterna della Comunità nei confronti di prodotti agricoli concorrenti; che è pertanto necessario sostituire la suddetta misura di salvaguardia con una modifica a lungo termine del regime all'importazione delle patate dolci destinate all'alimentazione degli animali;
considerando che, in applicazione dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (GATT), la Comunità ha comunicato la propria intenzione di modificare le concessioni tariffarie per le patate dolci della sottovoce 07.06 B della tariffa doganale comune (codice 0714 20 00 della nomenclatura combinata), destinate ad un'utilizzazione diversa dall'alimentazione umana;
considerando che la Commissione ha avviato negoziati con il Regno di Tailandia in virtù dell'articolo XXVIII del GATT; che essa ha raggiunto con questo paese un accordo che si rivela soddisfacente,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo, in forma di lettera congiunta indirizzata al direttore generale del GATT, tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia, negoziato in virtù dell'articolo XXVIII del GATT e relativo alle patate dolci del codice 0714 20 00 della nomenclatura combinata, destinate ad un'utilizzazione diversa dall'alimentazione umana.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 1988. Per il Consiglio Il Presidente I. KIECHLE