DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 maggio 1988 relativa alla conclusione della convenzione europea per la protezione degli animali da macello (88/306/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 74/577/CEE relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione (4), la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (5), modificata da ultimo dalla direttiva 86/587/CEE (6), in particolare l'allegato I, capitolo I, punto 13, lettera a), e la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (7), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (8), in particolare l'allegato I, capitolo IV, punto 20;
considerando che la convenzione europea per la protezione degli animali da macello, in appresso denominata "convenzione", è stata elaborata nel Consiglio d'Europa con l'intento (9) GU n. C 15 del 20. 1. 1988, pag. 3. di proteggere tali animali; che, a norma del suo articolo 20, sono ammessi alla firma della convenzione stessa gli Stati membri del Consiglio d'Europa, nonché la Comunità economica europea;
considerando che le disposizioni della convenzione sono conformi alle direttive 74/577/CEE, 64/433/CEE e 71/118/CEE; che la convenzione ha nondimeno un campo d'applicazione più vasto;
considerando che le normative nazionali in materia di protezione degli animali da macello hanno un'incidenza sulle condizioni di concorrenza e, pertanto, sul funzionamento del mercato comune dei prodotti agricoli;
considerando che la convenzione disciplina materie che rientrano nell'ambito della politica agricola comune;
considerando che la partecipazione della Comunità appare quindi opportuna ai fini dell'attuazione degli obiettivi comunitari,
DECIDE:
Art. 1
È approvata a nome della Comunità economica europea la convenzione europea per la protezione degli animali da macello.
Il testo della convenzione è accluso alla presente deci- sione.
2.
6. 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede al deposito dello strumento di approvazione, conformemente all'articolo 20 della convenzione (17).
Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 1988. Per il Consiglio Il Presidente I. KIECHLE (18) La data d'entrata in vigore della convenzione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.