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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1988 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (88/376/CEE, Euratom)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 199 e 201,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che la decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità4, modificata da ultimo dall'atto unico europeo, ha aumentato all'1,4 % il limite, per ciascuno Stato membro, dell'aliquota applicata all'imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in precedenza fissata all'1 % con decisione del Consiglio del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità5, in seguito chiamata «decisione del 21 aprile 1970»;

considerando che il limite dell'1,4 % si è dimostrato insufficiente a garantire la copertura delle previsioni di spesa della Comunità;

considerando le nuove prospettive aperte alla Comunità dall'atto unico europeo; che l'articolo 8A del trattato che istituisce la Comunità economica europea prevede il completamento del mercato interno entro il 31 dicembre 1992;

considerando che la Comunità deve disporre di entrate stabili e garantite che le consentano di risanare l'attuale situazione e di realizzare le politiche comuni; che tali entrate devono basarsi sulle spese che sono state giudicate necessarie a tal fine e che sono state fissate nelle prospettive finanziarie dell'accordo interistituzionale tra Parlamento Consiglio e Commissione, che prende effetto il 1g luglio 1988;

considerando le conclusioni del Consiglio europeo riunitosi l'11, 12 e 13 febbraio 1988 a Bruxelles;

considerando che in base a dette conclusioni la Comunità potrà disporre entro il 1992 di un importo massimo di risorse proprie pari all'1,2 % del totale dei prodotti nazionali lordi dell'anno ai prezzi del mercato, in seguito chiamato «PNL», degli Stati membri;

considerando che, per osservare questo massimale, l'importo totale delle risorse proprie messe a disposizione dalla Comunità per il periodo dal 1988 al 1992 non può superare per nessun anno una determinata percentuale della somma dei PNL della Comunità per l'anno considerato; che questa percentuale corrisponderà all'applicazione dei principi di base stabiliti per l'aumento delle spese comunitarie nelle conclusioni del Consiglio europeo riguardante la disciplina di bilancio e la gestione del bilancio, con un margine di sicurezza dello 0,03 % del PNL comunitario per far fronte alle spese impreviste;

considerando che un massimale globale dell'1,30 % del PNL degli Stati membri è fissato per gli stanziamenti di impegno e che occorre garantire un'ordinata evoluzione degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento;

considerando che questi massimali dovrebbero venir applicati fino a che la presente decisione sarà modificata;

considerando che, per far coincidere meglio le risorse versate da ciascuno Stato membro con la rispettiva capacità contributiva, bisogna modificare e ampliare la composizione delle risorse proprie della Comunità; che bisogna a tale scopo:

- fissare all'1,4 % l'aliquota massima da applicare all'imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto di ogni Stato membro, ridotta eventualmente al 55 % del suo PNL;

- introdurre una risorsa propria complementare intesa a garantire l'equilibrio del bilancio fra entrate e uscite, basata sulla somma del PNL degli Stati membri; all'uopo il Consiglio adotterà una direttiva relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato;

considerando che è opportuno includere nelle risorse proprie comunitarie i dazi doganali sui prodotti che rientrano nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 1984 relative alla correzione degli squilibri di bilancio restano applicabili per tutta la validità della presente decisione; che il meccanismo di compensazione attuale deve tuttavia essere adattato per tener conto della riduzione della base imponibile dell'IVA e dell'introduzione di una risorsa complementare e che deve prevedere un finanziamento della correzione sulla base di un criterio PNL; che questo adeguamento dovrà garantire che la parte del Regno Unito nelle risorse IVA sia sostituita con la parte dei pagamenti del Regno Unito a titolo della terza e quarta risorsa (rispettivamente quella proveniente dall'IVA e quella proveniente dal PNL) e che per un dato anno, l'effetto derivante per il Regno Unito dalla limitazione della base imponibile IVA e dall'introduzione della quarta risorsa e non compensato da questo cambiamento sia corretto mediante un adeguamento della compensazione dell'anno considerato; che i contributi della Spagna e del Portogallo dovranno essere ridotti secondo le disposizioni previste agli articoli 187 e 374 dell'atto di adesione del 1985;

considerando che occorre fare in modo che gli squilibri di bilancio siano corretti affinché essi non incidano sulle risorse proprie disponibili per le politiche della Comunità;

considerando che le conclusioni del Consiglio europeo dell'11, 12 e 13 febbraio 1988 hanno previsto la creazione nel bilancio comunitario di una riserva monetaria, di seguito chiamata «riserva monetaria FEAOG», destinata a compensare le conseguenze di variazioni sensibili ed impreviste della parità fra l'ECU e il dollaro sulle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia; che questa riserva dovrà formare oggetto di disposizioni specifiche;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni che permettano di garantire la transizione dal regime instaurato con la decisione 85/257/CEE, Euratom a quello che deriverà dalla presente decisione;

considerando che il Consiglio europeo dell'11, 12 e 13 febbraio 1988 ha previsto che la presente decisione prenda effetto dal 1g gennaio 1988,

HA ADOTTATO LE PRESENTI DISPOSIZIONI, DI CUI RACCOMANDA L'ADOZIONE AGLI STATI MEMBRI:

Art. 1

Le risorse proprie sono attribuite alle Comunità per garantire il finanziamento del loro bilancio secondo le modalità fissate agli articoli che seguono.

Salve restando le altre entrate, il bilancio delle Comunità è integralmente finanziato da risorse proprie delle Comunità.

Art. 2

1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti:

  1. a) dai prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi non membri nel quadro della politica agricola comune, nonché contributi ed altri dazi previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

  2. b) dai dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi non membri e dazi doganali sui prodotti rientranti nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

  3. c) dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, all'imponibile IVA determinato in modo uniforme per gli Stati membri secondo regole comunitarie; tuttavia l'imponibile di uno Stato membro da prendere in considerazione ai fini della presente decisione non può superare il 55% del PNL;

  4. d) dall'applicazione di un'aliquota, che sarà determinata nel quadro della procedura di bilancio, tenuto conto di tutte le altre entrate, alla somma dei PNL di tutti gli Stati membri, stabiliti secondo norme comunitarie che saranno oggetto di una direttiva da adottare in base all'articolo 8, paragrafo 2 della presente decisione.

2. Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti da altre imposte eventualmente istituite, nel quadro di una politica comune, conformemente al trattato che istituisce la Comunità economica europea o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a condizione che sia stata portata a termine la procedura dell'articolo 201 del trattato che istituisce la Comunità economica europea o dell'articolo 173 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

3. Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 10 % degli importi da versare a norma del paragrafo 1, lettere a) e b).

4. L'aliquota uniforme di cui al paragrafo 1 lettera c) corrisponde all'aliquota così calcolata:

  1. a) applicazione dell'1,4 % alla base imponibile IVA per gli Stati membri

  2. b) a deduzione dell'importo lordo della compensazione di riferimento di cui all'articolo 4, punto 2). L'importo lordo è l'importo della compensazione adattato, poiché il Regno Unito non parteciperà al finanziamento della propria compensazione e la parte della Repubblica federale di Germania è ridotta di un terzo. Esso è calcolato come se l'importo della compensazione di riferimento fosse finanziato dagli Stati membri secondo le rispettive basi imponibili IVA stabilite conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c). Per il 1988, l'importo lordo della compensazione di riferimento sarà ridotto di 780 milioni di ECU.

5. L'aliquota fissata al paragrafo 1, lettera d) è applicabile al PNL di ogni Stato membro.

6. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato adottato, restano applicabili fino all'entrata in vigore delle nuove aliquote, l'aliquota uniforme IVA e l'aliquota applicabile al PNL degli Stati membri fissate in precedenza salve restando eventuali disposizioni che dovessero essere adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 in seguito alla creazione di una riserva monetaria FEAOG nel bilancio.

7. In deroga al paragrafo 1, lettera c), se al 1g gennaio dell'esercizio in questione, le regole relative al calcolo della base uniforme per la determinazione dell'IVA non sono ancora applicate in tutti gli Stati membri, il contributo finanziario che uno Stato membro che non applica ancora detta base uniforme deve versare nel bilancio delle Comunità in sostituzione dell'IVA, sarà determinato in funzione della parte del prodotto nazionale lordo ai prezzi del mercato dei primi tre anni del periodo quinquennale precedente l'anno in questione di questo Stato nel totale dei prodotti nazionali lordi ai prezzi del mercato degli Stati membri. La presente deroga cesserà di avere effetto non appena le regole relative al calcolo della base uniforme per la determinazione dell'IVA saranno applicate in tutti gli Stati membri.

8. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, per PNL si intende il prodotto nazionale lordo dell'anno ai prezzi di mercato.

Art. 3

1. L'importo totale delle risorse proprie attribuito alle Comunità non può superare l'1,20 % del totale del PNL della Comunità, per gli stanziamenti di pagamento. L'importo totale delle risorse proprie attribuito alle Comunità non può superare, per ogni anno del periodo 1988 - 1992, le percentuali sottoelencate del totale del PNL della Comunità per l'anno in questione:

— 1988: 1,15 %,

— 1989: 1,17 %,

— 1990: 1,18 %,

— 1991: 1,19 %,

— 1992: 1,20 %.

2. Gli stanziamenti per impegni iscritti nel bilancio generale delle Comunità nel periodo 1988 - 1992 devono avere un'evoluzione ordinata che preveda una dotazione finanziaria complessiva non superiore all'1,30 % del totale del PNL della Comunità nel 1992. Si manterrà una stretta correlazione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento per garantirne la compatibilità e consentire di rispettare il massimale di cui al paragrafo 1 per gli anni successivi.

3. I massimali globali di cui ai paragrafi 1 e 2 continueranno ad essere applicati finché la presente decisione non sia stata modificata.

Art. 4

Una correzione degli squilibri finanziari è accordata al Regno Unito. Questa correzione è composta di un importo di base e di un adeguamento. L'adeguamento corregge l'importo di base a livello di una compensazione di riferimento.

1. L'importo di base è determinato:

  1. a) calcolando la differenza, nel corso dell'esercizio precedente fra

    — la parte in percentuale del Regno Unito nella somma dei versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) che sarebbero stati effettuati durante questo esercizio, compresi gli adeguamenti all'aliquota uniforme a titolo di esercizi precedenti, e

    — la parte in percentuale del Regno Unito nel totale delle spese ripartite;

  2. b) applicando la differenza così ottenuta al totale delle spese ripartite;

  3. c) moltiplicando il risultato per 0,66.

2. La compensazione di riferimento è la correzione risultante dall'applicazione delle lettere a), b), e c) del presente punto corretta dall'effetto che risulta per il Regno Unito dal passaggio all'IVA ridotta e ai versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d). Essa è determinata:

  1. a) calcolando la differenza, nel corso dell'esercizio precedente, tra

    — la parte in percentuale del Regno Unito nel totale dei versamenti dell'IVA che sarebbero stati effettuati durante questo esercizio, compresi gli adeguamenti a titolo di esercizi precedenti, per gli importi finanziati con le risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d), se l'aliquota uniforme IVA era stata applicata agli imponibili non ridotti, e

    — la parte in percentuale del Regno Unito nel totale delle spese ripartite.

  2. b) applicando la differenza così ottenuta al totale delle spese ripartite;

  3. c) moltiplicando il risultato per 0,66;

  4. d) sottraendo i versamenti del Regno Unito considerati al punto 1), lettera a), primo trattino da quelli considerati al punto 2), lettera a), primo trattino;

  5. e) detraendo dall'importo ottenuto alla lettera c) l'importo ottenuto alla lettera d).

3. L'importo di base è adeguato in modo da corrispondere all'importo della compensazione di riferimento.

Art. 5

1.

L'onere finanziario della correzione è sostenuto dagli altri Stati secondo le modalità seguenti:

La ripartizione dell'onere è inizialmente calcolata in funzione della parte rispettiva degli Stati membri nei versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) ad esclusione del Regno Unito; essa è in seguito adeguata in modo da limitare la partecipazione della Repubblica federale di Germania a due terzi della parte risultante da questo calcolo.

2. La correzione è accordata al Regno Unito mediante riduzione dei suoi versamenti risultanti dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c). L'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri viene aggiunto ai rispettivi versamenti risultanti dall'applicazione per ciascuno Stato membro, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) fino all'1,4 % della base imponibile dell'IVA e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

3. La Commissione procede ai calcoli necessari per l'applicazione dell'articolo 4 e del presente articolo.

4. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato adottato, continueranno a venir applicati la correzione accordata al Regno Unito e l'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri iscritti nell'ultimo bilancio definitivamente adottato.

Art. 6

Le entrate di cui all'articolo 2 sono utilizzate indistintamente per il finanziamento di tutte le spese iscritte nel bilancio delle Comunità. Tuttavia, le entrate necessarie alla copertura totale o parziale della riserva monetaria FEAOG iscritte nel bilancio delle Comunità europee sono richieste agli Stati membri solo al momento dell'attuazione della riserva. Le disposizioni relative al funzionamento della riserva saranno, ove necessario, stabilite conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

Il primo comma non pregiudica il trattamento che sarà riservato ai contributi di taluni Stati membri a favore dei programmi complementari previsti all'articolo 130 L del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Art. 7

L'eventuale eccedenza delle entrate delle Comunità sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all'esercizio successivo. Tuttavia un'eccedenza risultante da uno storno da capitoli FEAOG-Garanzia alla riserva monetaria verrà considerata costituire risorse proprie.

Art. 8

1. Le risorse proprie comunitarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della regolamentazione comunitaria. La Commissione procede, ad intervalli regolari, all'esame delle disposizioni nazionali che le vengono comunicate dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alle regolamentazioni comunitarie e riferisce alla autorità di bilancio. Gli Stati membri mettono le risorse secondo l'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d) a disposizione della Commissione.

2. Salvi restando la verifica dei conti ed i controlli di conformità e di regolarità previsti all'articolo 206 bis del trattato che istituisce la Comunità economica europea, che riguardano essenzialmente l'affidabilità e l'efficacia dei sistemi e delle procedure nazionali di determinazione della base per le risorse proprie provenienti dall'IVA e dal PNL e fatti salvi i controlli organizzati in virtù dell'articolo 209, lettera c) di questo trattato, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni necessarie all'attuazione della presente decisione, nonché quelle relative al controllo della riscossione, alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui all'articolo 2 e all'articolo 5.

Art. 9

Il meccanismo di restituzione degressiva delle risorse proprie provenienti dall'IVA o dai contributi finanziari basati sul PNL instaurato fino al 1991 a profitto del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese dagli articoli 187 e 374 dell'atto di adesione del 1985 si applica alle risorse proprie provenienti dall'IVA e alla risorsa propria basata sul PNL di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) della presente decisione. Esso si applica inoltre ai versamenti da parte di questi due Stati membri risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 della presente decisione. In quest'ultimo caso, l'aliquota di restituzione è quella che era applicabile per l'anno a titolo del quale la correzione è concessa.

Art. 10

Entro la fine del 1991 la Commissione presenterà una relazione sul funzionamento del sistema, compreso un riesame della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito, definito dalla presente decisione.

Art. 11

1.

La presente decisione è notificata agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio delle Comunità europee e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee l'espletamento delle procedure richieste dalle norme costituzionali rispettive per l'adozione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica di cui al secondo comma. Essa prende effetto il 1g gennaio 1988. 2.

  1. a) Salve restando le lettere b) e c), la decisione 85/257/CEE, Euratom è abrogata il 1g gennaio 1988. Ogni riferimento alla decisione del 21 aprile 1970 o alla decisione 85/257/CEE, Euratom deve intendersi fatto alla presente decisione.

  2. b) L'articolo 3 della decisione 85/257/CEE, Euratom rimane applicabile al calcolo e agli adeguamenti delle entrate provenienti dall'applicazione dell'aliquota all'imponibile IVA determinato in modo uniforme senza riduzione per quanto riguarda l'esercizio 1987 e gli esercizi precedenti. La detrazione a favore del Regno Unito da effettuare nel 1988 a titolo degli esercizi precedenti sarà calcolata conformemente alle disposizioni delle lettere b) i), ii) e iii) dell'articolo 3, paragrafo 3 della decisione suddetta. La ripartizione del suo finanziamento sarà calcolata conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 della presente decisione. Gli importi corrispondenti alla detrazione e al suo finanziamento saranno imputati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 della presente decisione. Quando deve essere applicato l'articolo 2, paragrafo 7, i versamenti IVA nei calcoli di cui al presente paragrafo per ciascuno Stato membro interessato nonché il pagamento degli adeguamenti delle correzioni concernenti gli esercizi precedenti sono sostituiti da contributi finanziari.

  3. c) L'articolo 4, paragrafo 2 della decisione 85/257/CEE, Euratom resta applicabile ai contributi finanziari necessari a finanziare il completamento del programma complementare 1984 - 1987 «Gestione del reattore HFR».

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN (2) Parere reso il 15 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).