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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 1988 che accetta gli impegni e chiude, a norma dell'articlo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, l'inchiesta relativa ad alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune, assemblati nella Comunità (88/519/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 13, paragrafo 10, previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

A. Procedura1 Nel gennaio 1988, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal comitato dei produttori europei di apparecchi di fotocopia (CECOM), a nome dei produttori che rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria di fotocopiatrici a carta comune. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova del fatto che, a seguito dell'apertura dell'inchiesta relativa alle fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone2, seguita dall'adozione del regolamento (CEE) n. 535/87 del Consiglio3 che istituiva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di questi prodotti, un certo numero di ditte assemblava le fotocopiatrici nella Comunità alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, sostituito dal regolamento (CEE) n. 2423/88. Pertanto, previa consultazione, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee4, l'apertura di un'inchiesta a norma del suddetto articolo 13, paragrafo 10, relativa alle fotocopiatrici a carta comune assemblate nella Comunità da società collegate o associate con i seguenti produttori giapponesi, le cui esportazioni di fotocopiatrici a carta comune sono soggette a un dazio antidumping definitivo:

- Canon Inc.

- Konishiroku Photo Industry Co,

- Matsushita Electric Co. Ltd - Minolta Camera Co. Ltd - Ricoh Company Ltd - Sharp Corporation - Toshiba Corporation2 La Commissione ha debitamente informato le società interessate, i rappresentanti del Giappone ed i ricorrenti, e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione.

Tutte le società interessate hanno reso note per iscritto le loro osservazioni ed hanno chiesto e ottenuto di essere intesi dalla Commissione.

Nessuno degli acquirenti di fotocopiatrici a carta comune assemblate nella Comunità ha formulato osservazioni. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il carattere delle operazioni di assemblaggio menzionate nella denuncia ed ha svolto inchieste in loco presso le seguenti società:

- Canon Bretagne SA (Francia) - Canon Glessen GmbH (Rf di Germania) - Firma Develop Dr Eisbein GmbH (Rf di Germania) - Konica Business Machines Manufacturing GmbH (Rf di Germania) - Matsushita Business Machine (Europe) GmbH (Rf die Germania) - Olivetti-Canon Industriale SpA (Italia) - Ricoh (UK) Products Ltd (Regno Unito) - Sharp Electronic (UK) Ltd (Regno Unito) - Toshiba System SA (Francia) (5) La Commissione, inoltre, ha svolto un'inchiesta in loco presso un fornitore di componenti di alcune delle aziende interessate. Si tratta di una consociata di uno degli esportatori giapponesi oggetto della procedura.

L'inchiesta riguardava il periodo dal 1o aprile 1987 al 31 gennaio 1988.

A seguito dell'inchiesta, la Commissione ha stabilito che la Sharp Electronics (UK) Ltd non aveva né assemblato né prodotto fotocopiatrici a carta comune nella Comunità prima o durante il periodo oggetto dell'inchiesta, ma aveva iniziato l'assemblaggio a seguito dell'apertura della presente inchiesta, nel febbraio 1988.

La Commissione era a conoscenza inoltre che uno dei ricorrenti, la Rank Xerox Ltd, aveva, prima e durante l'inchiesta iniziale, assemblato o prodotto alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune nella Comunità, servendosi, in misura notevole, di pezzi e materiali forniti dalla Fuji Xerox, una compagnia collegata sulle cui esportazioni di fotocopiatrici a carta comune era stato istituito un dazio antidumping definitivo. Dopo una visita presso la Rank Xerox di Mitcheldean (RU), dove si svolgeranno queste operazioni di assemblaggio o di produzione, la Commissione ha stabilito che queste ultime non erano aumentate notevolmente dopo l'apertura della procedura antidumping. Nel 1985, quando è stata avviata la prima inchiesta antidumping, il numero di tipi assemblati dalla Rank Xerox nella Comunità era inferiore a quello dei due anni precedenti. Nel 1987, il numero totale di fotocopiatrici a carta comune assemblate o prodotte a Mitcheldean nel suddetto periodo, ossia dal 1983, era aumentato soltanto del 4 %.

B. Collegamento o associazione con l'esportatore (9) Si è accertato che la maggior parte delle società di cui al quarto considerando erano consociate controllate al 100 % di esportatori giapponesi di fotocopiatrici a carta comune, soggette al dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CEE) n. 535/87, con soltanto due eccezioni: la Olivetti-Canon SpA, una joint venture tra la Canon Inc. e la Ing. Olivetti SpA, e la Firma Develop Dr Elsbein GmbH & Co., nella quale la Minolta Camera Co. Ltd ha una partecipazione maggioritaria. Di conseguenza, tutte le società interessate sono state considerate collegate ad un produttore le cui esportazioni del prodotto simile sono soggette a un dazio antidumping definitivo.

C. Produzione (10) La maggior parte delle società di cui al quarto considerando ha iniziato le operazioni di assemblaggio dopo l'apertura, il 2 agosto 1985, della procedura antidumping relativa alle importazioni di fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone. Tuttavia, mentre la Olivetti e la Develop avevano assemblato o prodotto autonomamente fotocopiatrici a carta comune prima dell'apertura della procedura antidumping, il collegamento con gli esportatori interessati è stato instaurato dopo l'apertura della prima inchiesta antidumping. Anteriormente a tale data, esistevano soltanto collegamenti o associazioni di natura puramente commerciale tra la Olivetti e la Develop da un lato e un qualsiasi esportatore giapponese di fotocopiatrici a carta comune dall'altro e, di conseguenza, l'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84 non poteva applicarsi a queste società.

Dopo la creazione della joint venture Olivetti-Canon, i tipi prodotti dalla società sono rimasti sostanzialmente quelli precedentemente progettati e fabbricati dalla Olivetti. In termini quantitativi, invece, la produzione è notevolmente aumentata. Per quanto riguarda la Develop, dopo la presa di maggioranza da parte della Minolta nella società, si è iniziato ad assemblare o produrre determinati tipi, precedentemente fabbricati dalla Minolta in Giappone e poi esportati nella Comunità, continuando nel contempo a produrre i tipi precedentemente progettati e fabbricati dalla Develop. Nel 1986, quando è iniziato l'assemblaggio dei tipi Minolta, le unità totali prodotte sono aumentate del 74 % circa rispetto all'anno precedente, con un ulteriore aumento del 38 % nel 1987. I tipi Minolta comprendevano rispettivamente il 48 e il 65 % delle unità prodotte o assemblate complessivamente dalla Develop nel 1986 e nel 1987. Pertanto, l'affermazione della Develop, secondo la quale da quella data non si era registrato un forte aumento dei quantitativi assemblati, non è stata considerata esatta.

Molti dei tipi prodotti dalla Olivetti-Canon durante il periodo di riferimento erano quelli per i quali la ricerca, la progettazione e la produzione erano state effettuate dalla Olivetti prima della associazione con la Canon. I tipi la cui produzione è iniziata dopo la creazione della joint venture sono stati progettati basandosi su versioni precedenti e contenevano pertanto numerose parti identiche a questi ultimi. Questi nuovi modelli avevano quindi la stessa elevata percentuale (nettamente al di sopra dal 40 %) in valore di pezzi non giapponesi dei modelli precedenti.

Parimenti, dopo la presa di controllo della Minolta, la Develop ha continuato a produrre due tipi, nonché due versioni perfezionate, risultato delle operazioni di ricerca, progettazione e produzione effettuata prima e dopo l'acquisizione. Questi modelli avevano un'alta percentuale (di gran lunga superiore al 40 %) in valore di pezzi non giapponesi. Pertanto, si ritiene inopportuno estendere il dazio antidumping a questi tipi. Ciononostante, i modelli precedentemente esportati dalla Minolta e provenienti dal Giappone, assemblati dalla Develop a seguito della presa di controllo, avevano un'alta percentuale (di gran lunga superiore al 60 %) di pezzi di origine giapponese. (11) Si è accertato che soltanto la Canon aveva aperto impianti di assemblaggio o di produzione di fotocopiatrici a carta comune nella Comunità prima dell'inizio dell'inchiesta antidumping; per entrambi gli impianti (Canon Giessen e Canon Bretagne) è stato asserito che dalla data di inizio dell'inchiesta non si era registrato un aumento ingente dei quantitativi assemblati. Tuttavia, si è stabilito che, in entrambi gli stabilimenti, il volume dei modelli assemblati era aumentato del 30 % circa nell'anno successivo all'apertura dell'inchiesta iniziale. La Canon ha ribattuto che queste variazioni di percentuale erano analoghe a quelle degli anni precedenti. In realtà, gli aumenti in percentuale avevano subito notevoli variazioni, e un incremento del 30 % rispetto a una base più ampia è superiore, in termini assoluti, che lo stesso incremento rispetto ad una base più ristretta. Si è inoltre stabilito che nello stabilimento di Giessen, la cui attività è iniziata nel 1973, l'aumento del 30 % ha fatto seguito a un periodo di relativa stabilità nella produzione durante il quale, anche nel periodo 1981-1985, il numero di unità prodotte è rimasto praticamente invariato; alla fine del quinquennio esso era aumentato soltanto del 4,6 %. Si è quindi concluso che, tutto sommato, non sarebbe ragionevole considerare gli aumenti rispettivi degli impianti Canon Giessen E Canon Bretagne meno che sostanziali a norma dell'articolo 13, paragrafo 10, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2176/84.

D. Pezzi (12) Per lo più, il valore dei pezzi in questione è stato determinato in base ai prezzi pagati dalle società all'acquisto, quando sono stati forniti alle fabbriche nella Comunità. Si tratta del valore franco fabbrica dei pezzi e dei materiali utilizzati nelle operazioni di assemblaggio.

Numerose società hanno affermato che alcuni sottogruppi erano di origine comunitaria e che inoltre dovevano essere considerati pezzi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84. Tuttavia, si è constatato che questi sottogruppi venivano soltanto assemblati nella Comunità, con pezzi importati da fornitori indipendenti per lo più dal Giappone. In base alle informazioni avute dalle società di cui sopra, si è concluso che tali sottogruppi non costituivano una trasformazione o una lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio1. Rispetto alla fabbricazione dei componenti effettuata in Giappone, la semplice operazione di assemblaggio eseguita nella Comunità era di carattere elementare e non sostanziale. Pertanto, i sottogruppi non erano di origine comunitaria.

Un certo numero di società ha chiesto che i costi relativi all'assemblaggio di alcuni sottogruppi, sostenuti nella loro fabbrica, fossero inclusi nel valore dei pezzi comunitari. Tuttavia, la richiesta non può essere accolta in quanto il costo dell'assemblaggio non può essere incluso nel valore dei pezzi o dei materiali usati nelle operazioni di assemblaggio o di produzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84.

Numerose società hanno inoltre chiesto che i costi di produzione di alcuni sottogruppi da essi sostenuti nella Comunità fossero inclusi nel valore dei pezzi comunitari. Laddove i sottogruppi erano pezzi o materiali ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 10, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2176/84 e tali pezzi avevano acquistato origine comunitaria a norma del regolamento (CEE) n. 802/68, si è ritenuto opportuno includere tali costi nel valore dei pezzi di origine non giapponese.

Canon (15) Nei tre stabilimenti, Canon Giessen, Canon Bretagne e Olivetti-Canon, vengono assemblati o prodotti tipi diversi. Il valore dei pezzi giapponesi usati dalla Canon varia notevolmente a seconda del modello; il valore medio ponderato dei pezzi giapponesi per tutti i modelli assemblati è del 53,8 % per la Canon Giessen, del 63,0 % per la Canon Bretagne e del 33,5 % per la Olivetti-Canon.

IL dazio antidumping, pertanto, non deve essere esteso alle fotocopiatrici a carta comune assemblate nella Comunità dalla Canon Giessen e dalla Olivetti-Canon.

Develop (16) Il valore medio ponderato dei pezzi giapponesi per tutti i tipi prodotti dalla Firma Develop Dr Eisbein è stato calcolato al 93,7 %.

Konica (17) Il valore medio ponderato dei pezzi giapponesi per tutti i tipi prodotti dalla Konica Business Machines Manufacturing è stato calcolato al 99,2 %.

Matsushita (18) Il valore medio ponderato dei pezzi giapponesi per tutti i tipi prodotti dalla Matsushita Business Machines (Europe) è stato calcolato al 98,4 %.

Ricoh (19) Il valore medio ponderato dei pezzi giapponesi per tutti i tipi prodotti dalla Ricoh (UK) Products è stato calcolato all'87,4 %.

Toshiba (20) Il valore medio ponderato dei pezzi giapponesi per tutti i modelli prodotti dalla Toshiba System (France) è calcolato al 70,0 %.

E. Altre circostanze (21) A norma dell'articolo 13, paragrafo 10, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2176/84, si sono prese in considerazione altre circostanze pertinenti, relative alle operazioni di assemblaggio.

Nella maggior parte dei casi, si è riscontrato che i pezzi originari della Comunità erano relativamente semplici e di scarso valore. Numerosi pezzi di valore tecnologico più elevato sono stati importati dal Giappone e, perlomeno nelle fasi iniziali delle operazioni di assemblaggio nella Comunità, sembrano essere stati fatti pochi tentativi effettivi di cambiare la fonte di approvvigionamento. Si è infatti accertato che più di una società ha iniziato la propria attività nella Comunità ed ha continuato per qualche tempo assemblando le fotocopiatrici con il 100 % in valore di pezzi giapponesi.

Alcune società hanno sostenuto che era impossibile procurarsi nella Comunità pezzi del livello qualitativo richiesto. Questa affermazione, tuttavia, sembra confondere la qualità e le specifiche tecniche, in quanto i produttori comunitari di fotocopiatrici a carta comune di qualità paragonabile a quella delle ditte interessate si riforniscono nella Comunità ed hanno dimostrato che non è indispensabile utilizzare prevalentemente pezzi di origine giapponese. In precedenza, inoltre, si è osservato che la politica di approvvigionamento può essere cambiata entro un lasso di tempo estremamente breve senza grossi inconvenienti.

Per quanto riguarda la manodopera diretta, si è riscontrato che le società interessate avevano creato un certo numero di nuovi posti di lavoro. Tuttavia, queste ultime effettuano soltanto operazioni di assemblaggio, mentre normalmente i produttori comunitari hanno una produzione integrata che richiede un personale più numeroso. Dato che l'incremento delle vendite delle fotocopiatrici assemblate fa diminuire le vendite dei produttori comunitari, è inevitabile concludere che l'attività delle società di assemblaggio provocherà probabilmente una perdita occupazionale netta nella Comunità.

Inoltre, si è accertato che, nella Comunità, si occupavano di ricerca e sviluppo soltanto due società, la Develop e l'Olivetti, che avevano già uno stabilimento per la produzione integrata di fotocopiatrici a carta comune prima che venisse creata una società con un esportatore giapponese.

Alcune società hanno sostenuto di aver trasferito tecnologia nella Comunità creando stabilimenti di assemblaggio, ma si tratta di un apporto minimo, che riguarda unicamente l'assemblaggio.

F. Conclusioni (27) In considerazione di quanto precede, si conclude che il dazio antidumping dovrebbe essere esteso ad alcune fotocopiatrici a carta comune assemblate nella Comunità; la Commissione ha proposto un regolamento in tal senso, che il Consiglio adotta.

G. Impegni (28) Le società contro le quali si dovrebbero prendere le misure di salvaguardia sono state informate degli elementi e delle considerazioni sulle cui basi sono state proposte le presenti misure. Alcune aziende hanno offerto impegni relativi, in particolare, all'inclusione di una certa proporzione di pezzi originari nella Comunità. Gli impegni offerti dalla Canon Bretagne, dalla Develop Dr Eisbein e dalla Ricoh sono ritenuti accettabili dalla Commissione, la quale ha stabilito che non sussistevano le condizioni che giustificavano l'estensione del dazio antidumping alle fotocopiatrici a carta comune assemblate da queste tre ditte nella Comunità.

La Commissione è convinta che tale stato di cose non si riprodurrà in futuro, in quanto nell'impegno sono state date garanzie sufficienti per quanto riguarda la fonte di approvvigionamento dei pezzi e dei materiali e altri aspetti dell'attività degli impianti di assemblaggio o di produzione delle tre società nella Comunità. Il dazio antidumping, pertanto, non dovrebbe essere esteso alle fotocopiatrici a carta comune assemblate nella Comunità da queste società,

DECIDE:

Art. 1

Sono accettati gli impegni offerti dalla Canon Bretagne SA, dalla Firma Develop Dr Eisbein & Co. GmbH e dalla Ricoh (UK) Products Ltd relativamente alle fotocopiatrici a carta comune a sistema ottico (corrispondenti ai codici NC ex 9009 11 00, ex 9009 12 00 e ex 9009 21 00) immesse in commercio nella Comunità dopo essere state assemblate nella Comunità dalla Canon Bretagne SA, dalla Firma Develop Dr Eisbein & Co. GmbH e dalla Ricoh (UK) Products Ltd. Articolo 2

L'inchiesta aperta a norma dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, relativa al prodotto di cui all'articolo 1 è chiusa per quanto riguarda la Canon Bretagne SA, la Firma Develop Dr Eisbein & Co. GmbH e la Ricoh (UK) Products Ltd.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1988. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione