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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1988 recante accettazione degli impegni sottoscritti nel quadro della procedura di riesame riguardante le importazioni di acido ossalico originario della Cina e della Cecoslovacchia e chiusura della relativa inchiesta di riesame (88/623/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 15, previa consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

A. Procedura1 Nel settembre 1981 la Commissione ha aperto una procedura antidumping riguardante le importazioni di acido ossalico originario della Cina e della Cecoslovacchia.

Nel maggio 1982, dopo l'adozione di provvedimenti provvisori da parte della Commissione, il Consiglio, con regolamento (CEE) n. 1283/822, ha istituito, per le importazioni di acido ossalico originario della Cina, un dazio antidumping definitivo ad valorem del 34,2 %; la Commissione con decisione 82/335/CEE3, ha accettato, per le esportazioni nella Comunità di acido ossalico originario della Cecoslovacchia effettuate dalla società Chemapol, un impegno sul prezzo.

Nel dicembre 1986, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/875, la Commissione ha pubblicato un parere relativo alla prossima scadenza di questi provvedimenti6.

Nell'aprile 1987 la società «Destilados Agrícolas Vimbodí SA», abbreviata in «Davsa», dalla quale proviene una quota rilevante della produzione comunitaria di acido ossalico, ha presentato alla Commissione una richiesta per il riesame, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2176/84, dei provvedimenti antidumping adottati riguardo all'importazione nella Comunità di acido ossalico originario della Cina e della Cecoslovacchia. Questa richiesta, nella quale si faceva presente che le scadenza dei provvedimenti esistenti avrebbe determinato nuovamente un pregiudizio, e che faceva seguito alla presentazione, da parte della stessa società, di una denuncia antidumping riguardante le importazioni di acido ossalico originario di Taiwan e della Corea del Sud, conteneva elementi che, previa consultazione, sono stati considerati sufficienti per giustificare un riesame delle misure in questione.

Di conseguenza la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee7, ha annunciato l'apertura di una procedura di riesame dei provvedimenti antidumping applicabili alle importazioni di acido ossalico originario della Cina e della Cecoslovacchia, di cui alla sottovoce ex 29,15 A I della tariffa doganale comune ed ex 29.15-11 del codice Nimexe e corrispondente al codice NC 2917 11 00, ed ha aperto una inchiesta.

La Commissione ne ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i produttori comunitari ed i rappresentanti dei paesi terzi interessati. Essa ha dato alle parti direttamente interessate l'occasione di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere sentite.

Gli esportatori notoriamente interessati, un certo numero di importatori ed i produttori comunitari hanno, nei termini prescritti, fatto conoscere il proprio punto di vista. Alcuni di essi nonché i rappresentanti della Cecoslovacchia hanno chiesto di essere sentiti oralmente, il che è stato loro accordato.

Le autorità cinesi hanno presentato osservazioni scritte. Non essendo però stati rispettati i termini previsti nell'avviso di riesame, dette osservazioni non sono state prese in considerazione.

Nessun acquirente né trasformatore comunitario del prodotto in questione ha presentato osservazioni entro i termini previsti.

A differenza del principale esportatore ceco, che non ha mosso obiezioni circa l'apertura della presente procedura di riesame, il principale esportatore cinese ha contestato la legittimità della procedura stessa. A questo proposito egli ha fatto notare che l'espressione «nuovamente», usata nel secondo capoverso del paragrafo 2 dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2176/84 implica che la parte interessata che è legittimata a promuovere la procedura di riesame debba necessariamente far parte del gruppo dei produttori comunitari che avevano subito il pregiudizio causato, secondo quanto è stato accertato nell'inchiesta sfociata nei provvedimenti antidumping di cui è stato chiesto il riesame. Dato che la Davsa non faceva parte di questo gruppo, secondo tale esportatore la procedura di riesame sarebbe stata avviata in violazione del suddetto regolamento. Tuttavia questa tesi è stata respinta, dato che da un'analisi grammaticale dell'articolo 15, paragrafo 2 succitato risulta chiaramente che l'espressione «nuovamente» non è intesa a qualificare la nozione di «parte interessata» ai sensi di questa disposizione, ma unicamente a precisare gli elementi che il richiedente del riesame deve obbligatoriamente apportare alla Commissione prima che quest'ultima decida se sia o meno opportuno procedere al riesame stesso. Come si è precisato in precedenza, è stato concluso, previa consultazione, che la richiesta della Davsa conteneva elementi sufficienti a giustificare il riesame delle misure in questione.

La Commissione ha raccolto e verificato tutti i dati ritenuti necessari ed ha proceduto ad un controllo in loco presso le seguenti imprese:

Produttori comunitari - Destilados Agrícolas Vimbodí SA, Tarragona, Spagna - Rhône Poulenc chimie de base SA, Parigi, Francia - Société française Hoechst, SA, Parigi, Francia Importatori - Arnold Suhr België NV, Anversa, Belgio (11) Durante la procedura, il principale esportatore cinese ha chiesto di poter incontrare il richiedente del riesame per un confronto delle rispettive tesi. La Commissione era disposta ad accogliere questa richiesta, ma il richiedente del riesame si è opposto. Per giustificare il rifiuto, quest'ultimo ha affermato che l'esportatore cinese aveva solo in parte rispettato l'obbligo contemplato dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2176/84 e che, di conseguenza, egli non intendeva partecipare a una siffatta riunione.

L'inchiesta sulle pratiche di dumping ha avuto ad oggetto il periodo dal novembre 1986 all'aprile 1987 compreso.

Gli esportatori notoriamente interessati sono stati informati sui fatti e sulle considerazioni principali, in base alle quali la Commissione si proponeva di modificare i provvedimenti antidumping in vigore. Essi hanno avuto la possibilità di presentare, entro un termine determinato, osservazioni, che sono state poi prese in considerazione.

B. Dumping a) Valore normale (14) Per stabilire il valore normale del prodotto in questione, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che la Cina e la Cecoslovacchia non hanno un'economia di mercato e, di conseguenza, basare i calcoli sul valore normale dell'acido ossalico in un paese ad economia di mercato.

A questo proposito l'industria comunitaria ha proposto la Corea del Sud. Il principale esportatore ceco non ha contestato questa scelta. Per contro, quello della Repubblica popolare cinese vi si è opposto. Poiché i produttori sudcoreani di acido ossalico noti alla Commissione si erano rifiutati di cooperare pienamente all'inchiesta, come risulta dal regolamento (CEE) n. 699/88 della Commissione1, la scelta della Corea del Sud paese di riferimento non ha potuto essere adottata.

L'esportatore cinese ha suggerito, come alternativa, che il valore normale venisse determinato in base ai prezzi interni praticati nella Repubblica popolare cinese, piuttosto che sulla base del valore normale di un paese a economia di mercato. Tuttavia questa richiesta non ha potuto essere soddisfatta, dato che il metodo raccomandato non rientra in una delle possibilità previste all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2176/84.

L'industria comunitaria ha fatto presente che Taiwan potrebbe, se del caso, servire da paese di riferimento in luogo della Corea del Sud. L'esportatore cinese si è però opposto a questa scelta. I dati di cui dispone la Commissione tendono ad indicare che i prezzi praticati sul mercato di Taiwan potrebbero essere considerati artificialmente elevati. Di conseguenza, la Commissione non ha ritenuto opportuno scegliere Taiwan come paese di riferimento ai fini della presente procedura.

In subordine, l'industria comunitaria in questione ha proposto il Giappone come paese di riferimento. Tale proposta è statà tuttavia respinta dato che, secondo i dati disponibili, il processo di fabbricazione e le materie prime usate in Giappone sono fondamentalmente diverse da quelle usate in Cina e in Cecoslovacchia.

Come alternativa l'esportatore cinese ha proposto di stabilire il valore normale in base ai prezzi all'esportazione, verso gli Stati Uniti d'America, dell'acido ossalico originario del Brasile. Anche questa proposta è stata respinta. La Commissione ha considerato, a questo proposito, che in passato si era accertato che le esportazioni di acido ossalico originario del Brasile e destinato alla Comunità erano avvenute in condizioni di dumping. Essa ha ritenuto quindi che non era possibile escludere che erano anche esse soggette al dumping le esportazioni destinate agli Stati Uniti.

In un primo tempo la Commissione ha ritenuto che sarebbe stato utile e non ingiusto calcolare il valore normale del prodotto originario della Cina e della Cecoslovacchia sulla base dei prezzi interni praticati in Brasile, a condizione che si potesse accertare che il livello dei prezzi interni sul mercato brasiliano è giustamente proporzionato ai costi di produzione. Per disporre dei dati necessari, essa si è rivolta al produttore brasiliano invitandolo a cooperare all'inchiesta. Essendosi quest'ultimo rifiutato di cooperare, questa possibilità ha dovuto anch'essa essere scartata.

A seguito di questo rifiuto, le parti notoriamente interessate sono state informate e nuovamente invitate a presentare le loro osservazioni sulla scelta di un paese di riferimento adeguato. Essendo stata proposta l'India, la Commissione si è rivolta al produttore indiano che le era stato indicato ai fini della raccolta delle informazioni necessarie. Ma essendosi anche quest'ultimo rifiutato di cooperare con la Commissione, non è stato possibile far ricorso all'India come paese di riferimento.

Dato che nessuna delle possibilità di cui sopra fornivano una base adeguata, il valore normale dei prodotti in questione è stato alla fine determinato, secondo l'articolo 2, paragrafo 5, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2176/84, facendo riferimento al prezzo effettivamente pagato o da pagarsi nella Comunità, debitamente adeguato per includervi un equo margine di profitto. b) Prezzo all'esportazione (23) I prezzi all'esportazione dell'acido ossalico originario della Cecoslovacchia e della Repubblica popolare cinese sono stati determinati, in linea di massima, sulla base dei prezzi effettivamente pagati o da pagarsi per i prodotti esportati nella Comunità. c) Confronto (24) Per confrontare il valore normale con i prezzi praticati per ciascuna delle operazioni di esportazione, la Commissione ha tenuto conto, all'occorrenza, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in particolare nelle spese di vendita, quali sconti, commissioni, condizioni di credito, spese di trasporto e di assicurazione, spese di movimentazione e di carico e costi accessori.

Tutti i confronti sono stati fatti nella fase franco fabbrica. d) Margini di dumping (25) L'esame dei fatti suesposti ha rivelato, per quanto riguarda le esportazioni di acido ossalico originario della Cina e della Cecoslovacchia, la persistenza di pratiche di dumping, dato che i margini di dumping sono pari alla differenza tra il valore normale e i prezzi all'esportazione verso la Comunità.

Espressi in percentuale del valore cif totale, questi margini corrispondono ai seguenti livelli:

- prodotto originario della Cina: 53,73 % - prodotto originario della Cecoslovacchia - esportatore Chemapol: 1,87 % - altri esportatori: 41,17 % C. Pregiudizio o minaccia di pregiudizio in caso di scadenza dei provvedimenti antidumping esistenti (27) Conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha cercato di determinare se la scadenza dei provvedimenti antidumping esistenti porterebbe nuovamente a un pregiudizio o a una minaccia di pregiudizio ai sensi di detto regolamento e giustificherebbe di conseguenza, data la conferma dell'esistenza di pratiche di dumping, il mantenimento in essere ed, eventualmente, la modifica dei provvedimenti antidumping applicabili alle importazioni originarie della Cina e della Cecoslovacchia.

Il caso della Cina (28) Gli elementi di prova di cui la Commissione dispone indicano che le importazioni originarie della Cina immesse in libera pratica sul territorio comunitario, pari a 8 138 t nel 1980, sono fortemente diminuite negli anni successivi all'introduzione dei provvedimenti antidumping esistenti.

In compenso, le statistiche doganali mostrano che le esportazioni nella Comunità non soggette, al momento della presentazione in dogana, al pagamento del dazio antidumping a causa della loro destinazione doganale (regime di perfezionamento attivo), sono notevolmente aumentate nello stesso periodo.

Secondo la Commissione, l'aumento significativo che hanno fatto registrare queste vendite introdotte in regime di perfezionamento attivo attesta chiaramente la volontà e l'interesse dell'esportatore cinese e del suo agente esclusivo di mantenere, o addirittura di rafforzare, la presenza sul territorio comunitario dei prodotti originari della Cina. (31) Quanto ai prezzi, i dati raccolti mostrano che i prezzi delle importazioni immesse in libera pratica durante il periodo di riferimento, al netto dei dazi doganali e antidumping, sono stati inferiori del 42,44 % a quelli praticati dai produttori comunitari in questione, quale definita nel regolamento (CEE) n. 699/88 succitato. È stato inoltre stabilito che il livello di questi prezzi non consente di coprire i costi dei produttori comunitari, maggiorati di un margine di profitto sufficiente.

Questo complesso di elementi, e in particolare l'aumento sostanziale del volume introdotto nella Comunità in regime di perfezionamento attivo, ha portato la Commissione a concludere che l'assenza di qualsiasi misura di protezione nei confronti del prodotto originario della Cina porterebbe a scadenza più o meno ravvicinata, data l'esistenza in Cina di una capacità di produzione annua di circa 35 000 t, le importazioni da detto paese ai livelli raggiunti prima dell'istituzione dei provvedimenti di protezione del 1982 che, stando ai dati relativi al periodo di riferimento e al margine di sottoquotazione che i loro prezzi presentano rispetto al prezzo minimo necessario, arrecherebbe nuovamente all'industria comunitaria un pregiudizio che si tradurrebbe a sua volta in una diminuzione della produzione, delle vendite, dell'utilizzazione delle capacità e dei prezzi da essa praticati.

Il caso della Cecoslovacchia (33) Dagli elementi di prova a cui dispone la Commissione per le importazioni originarie della Cecoslovacchia risulta che, dopo essere leggermente aumentato nel 1983 e nel 1984 e aver raggiunto una punta massima nel 1985, il volume delle stesse si è fortemente ridotto nel 1986, nonché nel primo quadrimestre 1987.

Questa tendenza alla diminuzione si spiega tanto con il livello di prezzi ai quali il principale esportatore si è impegnato a esportare nella Comunità e con la volontà di questo esportatore di rispettare i termini del suo impegno, quanto con il livello di prezzi praticato negli anni 1986 e 1987 (i quattro primi mesi) per le importazioni di acido ossalico originario di Taiwan e della Corea del Sud che, come indica il regolamento (CEE) n. 699/88, hanno causato il deteriorarsi dei prezzi della produzione comunitaria in questione.

I dati raccolti dalla Commissione quanto ai prezzi delle importazioni originarie della Cecoslovacchia mostrano che, pur situandosi, per l'effetto prodotto dall'impegno durante il periodo di riferimento, a un livello superiore a quello delle importazioni originarie di Taiwan e della Corea del Sud, in parecchi casi essi sono stati comunque inferiori del 19,78 % a quelli praticati dai produttori comunitari interessati e, analogamente ai prezzi delle importazioni da Taiwan, dalla Corea del Sud e dalla Cina, non consentono a detti produttori di coprire i costi di produzione, maggiorati di un margine di profitto ragionevole.

Secondo la Commissione, la diminuzione registrata nel volume delle importazioni originarie della Cecoslovacchia indica chiaramente che i provvedimenti introdotti nel 1982 per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria ha avuto un effetto utile, dato che, se non fossero stati adottati, le importazioni avrebbero certamente continuato ad aumentare in volume e, dato il livello dei loro prezzi, avrebbero contribuito in modo non trascurabile al pregiudizio subito dall'industria comunitaria quale è stato determinato nel regolamento (CEE) n. 699/88.

Questa circostanza, alla quale è opportuno aggiungere la vicinanza geografica della Cecoslovacchia e l'esistenza di una capacità di produzione il cui livello di 6 000 t non può essere qualificato trascurabile, dimostra sufficientemente la fondatezza delle affermazioni del richiedente di riesame, secondo cui la scadenza dei provvedimenti in vigore provocherebbe, o comunque minaccerebbe di provocare, nuovamente un forte pregiudizio.

D. Interesse della comunità (38) Date le gravi difficoltà che conosce l'industria comunitaria in questione, la Commissione ha concluso, in considerazione di quanto precede, che è nell'interesse della Comunità mantenere in vigore le misure di protezione nei confronti delle importazioni di cui trattasi.

E. Impegni e chiusura (39) Informate in merito alle principali conclusioni, la China National Chemicals Import and Export Corporation per il prodotto originario della Cina, e la Chemapol, per il prodotto originario della Cecoslovacchia, hanno offerto impegni circa le loro esportazioni destinate alla Comunità.

Questi impegni avranno l'effetto di portare o di mantenere i prezzi all'esportazione nella Comunità a un livello che la Commissione ritiene sufficiente per evitare il risorgere del pregiudizio, al quale porterebbe la scadenza dei provvedimenti antidumping in vigore.

Stando così le cose, questi impegni devono essere considerati come accettabili e l'inchiesta può di conseguenza essere chiusa, senza che sia necessario istituire un prezzo antidumping nei confronti delle importazioni del prodotto in questione originario della Cina e della Cecoslovacchia. DECIDE:

Art. 1

Gli impegni offerti dalla China National Chemicals Import and Export Corporation, Pechino, Cina, e dalla Chemapol, Praga, Cecoslovacchia, nel quadro della procedura di riesame avviata nei confronti delle importazioni di acido ossalico di cui al codice NC 2917 11 00, originario della Cecoslovacchia e della Cina, sono accettati.

Art. 2

La procedura di riesame di cui all'articolo 1 è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1988. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione