diritto.io

dec. 88/648/CEE

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele1 è stato firmato l'11 maggio 1975;

considerando che conviene approvare l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'articolo 9 del protocollo n. 1 dell'accordo suddetto, concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie d'Israele,

Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'articolo 9 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie d'Israele.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3 La presente decisione ha efficacia il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Per il ConsiglioIl PresidenteV. PAPANDREOU

DECIDE: