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dec. 88/662/CEE

Testo vigente

considerando che l'accordo internazionale del 1979 sulla gomma naturale è scaduto:

considerando che, in applicazione della decisione 88/107/CEE (1) la Comunità ed i suoi Stati membri hanno firmato, il 18 dicembre 1987, l'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale, in seguito denominato «accordo del 1987»;

considerando che è opportuno garantire l'entrata in vigore, a titolo provvisorio, dell'accordo del 1987 entro il 1o gennaio 1989; che, a tale scopo, è necessario che la Comunità ed i suoi Stati membri, conformemente alle proprie procedure interne richieste a tal fine e non appena abbiano espletate dette procedure, notifichino al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la propria intenzione di applicare l'accordo del 1987 a titolo provvisorio,

Articolo 1 La Comunità ed i suoi Stati membri, non appena essi abbiano espletato le procedure interne richieste a tal fine, notificano al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la propria intenzione di applicare, a titolo provvisorio, l'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1 ed all'articolo 60, paragrafo 2 dello stesso.

Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare la notifica di applicazione a titolo provvisorio dell'accordo del 1987 da parte della Comunità.

DECIDE:

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988. Per il Consiglio Il Presidente V. PAPANDREOU