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dec. 88/651/CEE

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

A. PROCEDURA1 Nel giugno 1987 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dall'unico produttore di radiotelefoni mobili completi TACS della Comunità. La denuncia conteneva prove di dumping per il prodotto in questione, originario del Giappone e del Canada, nonché del conseguente pregiudizio sostanziale; ciò è stato considerato sufficiente a giustificare l'apertura di un'inchiesta.

Pertanto, la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, l'apertura di una procedura antidumping riguardante le importazioni, nella Comunità, di alcuni tipi di radiotelefoni mobili cellulari di cui al codice NC ex 8525 20 90, originari del Giappone e del Canada ed ha avviato una inchiesta.

Nel dicembre 1987 la Commissione ha ricevuto, dallo stesso produttore comunitario, un'ulteriore denuncia che chiedeva l'estensione della procedura alle importazioni del prodotto in questione originarie di Hong Kong. La denuncia complementare dimostrava che i ricetrasmettitori per radiotelefoni, mobili cellulari venduti nella Comunità erano fabbricati a Hong Kong.

Di conseguenza, la Commissione ha annunciato, in un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, l'estensione della procedura antidumping alle importazioni di alcuni tipi di radiotelefoni mobili cellulari originari di Hong Kong.

La Commissione ne ha informato ufficialmente gli esportatori ed importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori ed il ricorrente ed ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di essere sentite oralmente.

La maggior parte dei produttori/esportatori ed importatori interessati ha reso note le proprie osservazioni per iscritto. Alcuni di loro hanno chiesto ed ottenuto delle audizioni.

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informarzioni necessarie per la determinazione del pregiudizio. Sono state effettuate inchieste in loco presso le seguenti società: a) Produttore comunitario:

- Motorola Limited UK, Basingstoke and Stotfold. b) Importatori/distributori:

- Mitsubishi Electric UK Ltd, Rickmansworth,

- Panasonic Industrial UK Ltd, Slough,

- NEC Businnes Systems (Europe) Ltd, London,

- Novatel Communications Limited, Melksham - Carphone Group, Frome,

- Racal Vodac Ltd, Newbury.

L'inchiesta di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88 riguarda il periodo tra il 1o gennaio e il 30 giugno 1987.

B. PREGIUDIZIO (7) Per determinare se le importazioni che sarebbero avvenute in dumping abbiano causato o meno pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria, la Commissione ha preso in considerazione i fatti che seguono: a) Volume, quota di mercato e prezzo delle importazioni i) Volume (8) Le importazioni nella Comunità di radiotelefoni mobili cellulari originari del Canada, di Hong Kong e del Giappone sono aumentate dalle 37 376 unità del 1985 alle 46 069 del 1986. Nel primo semestre 1987 sono state importate 36 337 unità. Estrapolando a tutto il 1987, si tratterebbe di un aumento sostanziale. Tuttavia, questa tendenza dovrebbe essere raffrontata all'evoluzione dei consumi nello stesso periodo. ii) Consumo e quote di mercato (9) Si è riscontrato che il consumo del prodotto in questione, le cui vendite - per motivi tecnici - sono limitate al mercato del Regno Unito e a quello irlandese, è aumentato dalle circa 112 000 unità della fine del 1986, alle circa 175 000 unità del giugno 1987, cioè un aumento del 56 %.

Per quanto si riferisce alla quota di mercato, si è rilevato che nello stesso periodo la quota detenuta dagli esportatori interessati è aumentata dello 0,5 %. iii) Prezzi (10) Secondo i dati di cui dispone la Commissione, durante il periodo di riferimento i prezzi delle importazioni non erano inferiori a quelli fissati dal produttore comunitario. b) Effetto sull'industria comunitaria (11) La Commissione ha esaminato altresì se l'aumento delle importazioni in presunto dumping abbia un effetto rilevante sull'industria comunitaria. i) Produzione comunitaria (12) Tra il 1985 (inizio della produzione comunitaria) e il 1986 e nuovamente durante il primo semestre 1987, si è rilevato un forte aumento della produzione del fabbricante comunitario in questione. ii) Vendite (13) Si è rilevato altresì che le vendite del prodotto fabbricato nella Comunità sono aumentate notevolmente tra il 1985 e il 1986 e ulteriormente nel primo semestre 1987. iii) Consumo e quota di mercato (14) Lo sviluppo della produzione e delle vendite del fabbricante comunitario in questione deve essere valutato alla luce dell'aumento dei consumi e della quota di mercato dell'industria comunitaria, alla quale si è già accennato. La quota di mercato detenuta dal fabbricante comunitario è aumentata del 4 %. Confrontando questo aumento nella quota di mercato dell'industria comunitaria con quello delle importazioni in presunto dumping, si deduce che nel periodo compreso tra il dicembre 1986 e il giugno 1987 la quota detenuta dall'industria comunitaria è aumentata più di quella detenuta dalle importazioni di cui alla presente inchiesta. iv) Capacità e utilizzazione delle capacità (15) Per quanto si riferisce alla capacità di produzione e all'utilizzazione delle capacità dei produttori comunitari, si è rilevato che la prima è aumentata del 52 % tra il 1986 e il periodo dell'inchiesta, la seconda è più che raddoppiata nello stesso periodo. v) Prezzi (16) Quanto ai prezzi di vendita del fabbricante comunitario, è stato riscontrato che essi sono diminuiti notevolmente per quasi tutto il 1986, stabilizzandosi poi più o meno verso la fine dello stesso anno e continuando così nel primo semestre 1987. vi) Profitti (17) Per quanto si riferisce alla redditività, si è trovato che, dopo perdite sostanziali nel 1986, la situazione dei produttori comunitari è notevolmente migliorata durante il periodo dell'inchiesta. Sebbene le vendite attraverso i principali canali di vendita abbiano continuato ad essere effettuate in perdita, è stato realizzato un notevole profitto globale sulle vendite di radiotelefoni mobili cellulari. c) Conclusioni (18) Dai dati di cui sopra risulta che, nonostante il forte aumento di importazioni nella Comunità, il produttore europeo è stato in grado di far aumentare tanto la produzione, quanto la quota di mercato, nonché, data la stabilizzazione dei prezzi di cui sopra, di migliorare la situazione finanziaria della ditta.

Alla luce di queste risultanze si ritiene che il produttore comunitario in questione non abbia subito un pregiudizio sostanziale durante il periodo dell'inchiesta.

C. DUMPING (20) Date le conclusioni suddette per quanto si riferisce al pregiudizio, la Commissione ha ritenuto inutile - nonostante l'entità dei margini di dumping presunti - studiare ulteriormente la questione per le importazioni di cui sopra.

D. RITIRO DELLA DENUNCIA E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA (21) Dopo essere stato informato dalla Commissione in merito alle conclusioni di cui sopra, il ricorrente ha deciso di ritirare la denuncia, essendo cambiate le circostanze dopo la fine del 1986.

Di conseguenza, le misure di salvaguardia non sono necessarie e la procedura deve essere conclusa.

Articolo unico La procedura antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di radiotelefoni mobili cellulari originari del Canada, di Hong Kong e del Giappone è conclusa.

DECIDE:

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione