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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 1989 che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di tubi di ferro o di acciaio non legato, senza saldatura, originari dell'Austria (89/56/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 19881, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea, in particolare l'articolo 9, previa consultazione nell'ambito del comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

A. Procedura1 Nel luglio 1987 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal comitato di collegamento dell'industria dei tubi d'acciaio della Comunità europea, a nome di quasi tutti i produttori comunitari del prodotto in questione.

La denuncia conteneva elementi di prova relativi al dumping e al conseguente pregiudizio ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio della summenzionata procedura.

Di conseguenza, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni, nella Comunità, di tubi di ferro o di acciaio non legato senza saldatura di cui ai codici NC 7304 39 10, 7304 39 51, 7304 39 59, 7304 39 91 e 7304 31 99.

La Commissione ha ufficialmente avvertito i produttori/esportatori e gli importatori notoriamente interessati e il ricorrente, e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

Il produttore/esportatore austriaco ha reso note le sue osservazioni per iscritto ed ha chiesto ed ottenuto di essere inteso.

Gli acquirenti comunitari dei prodotti in questione, invece, non hanno trasmesso le loro osservazioni.

La Commissione ha raccolto e controllato tutte le informazioni ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti ed ha svolto inchieste presso i seguenti: a) produttori CEE:

- Mannesmannroehren-Werke AG, Duesseldorf, Rf di Germania,

- Société Vallourec, Parigi, Francia,

- British Steel Corporation, Wolverhampton, Regno Unito; b) produttore/esportatore non CEE:

- Voest-Alpine Stahlrohr Kindberg GesmbH, Kindberg, Austria; c) importatore (CEE) (collegato):

- Voest-Alpine GmbH, Monaco, Rf di Germania.

L'inchiesta relativa al dumping e alle sottoquotazioni riguardava il periodo del 1o gennaio al 31 dicembre 1987.

B. Dumping a) Valore normale (8) Durante tutto il periodo dell'inchiesta la Voest-Alpine ha effettuato vendite in perdita del prodotto simile, che non le hanno consentito di recuperare tutti i costi ragionevolmente distribuiti. La Commissione pertanto, a norma dell'articolo 2, lettera B, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, ha deciso di adeguare i prezzi inferiori ai costi di produzione onde eliminare la perdita e procurare un equo profitto. Su queste basi, sono stati stabiliti i valori normali per le categorie e le dimensioni più rappresentative dei tubi commerciali senza saldatura venduti sul mercato austriaco ed esportati nella Comunità. b) Prezzi all'esportazione (9) Le esportazioni in Germania sono state effettuate tramite la Voest-Alpine, GmbH, Monaco, una consociata al 100 % della Voest-Alpine AG di Linz, che funge da unico importatore per la Germania. La Commissione ha quindi ricostruito i prezzi all'esportazione per il mercato tedesco in base ai prezzi di rivendita della Voest-Alpine, GmbH ad acquirenti indipendenti in Germania, tenendo conto di tutte le spese sostenute dalla fase di importazione a quella di rivendita, compreso un equo importo per le spese generali e il margine di utile.

Tutti gli altri prezzi all'esportazione nella Comunità sono stati determinati in base al prezzo effettivamente pagato o pagabile per i prodotti esportati nella Comunità. c) Confronto (10) Nei confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto conto, ove opportuno, delle differenze che incidono sulla confrontabilità dei prezzi, quali le riduzioni e gli sconti sui quantitativi, le commissioni, le condizioni di credito, le spese di trasporto e l'assicurazione, la movimentazione, l'imballaggio e i costi connessi. Si è tenuto praticamente conto di tali differenze soltanto nei casi in cui era stata dimostrata la fondatezza della richiesta.

Tutti i confronti sono stati fatti franco fabbrica. d) Margini di dumping (12) Dall'esame dei fatti è risultata l'esistenza di pratiche di dumping; i margini di dumping sono pari alla differenza tra i valori normali stabiliti e il prezzo all'esportazione nella Comunità.

I margini variano a seconda del tipo e delle dimensioni dei prodotti interessati nonché dello Stato membro in cui sono stati esportati; la media ponderata è pari all'11,2 %.

C. Grave pregiudizio (14) Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping, la Commissione ha dovuto considerare che soltanto i tubi commerciali normali senza saldatura, esclusi quelli di qualità superiore e i tubi di precisione, erano oggetto della procedura e quindi ha dovuto valutare l'impatto delle importazioni provenienti dall'Austria su questa frazione del mercato e sulla produzione comunitaria connessa. A tale scopo la Commissione ha escluso dall'inchiesta le esportazioni nella Comunità per le quali il produttore/esportatore austriaco era in grado di dimostrare che erano state corredate dei certificati riguardanti lavorazioni speciali che ne garantivano le proprietà chimiche e meccaniche, contrariamente a quanto accade normalmente nel commercio di tubi commerciali standard senza saldatura. Dall'inchiesta condotta in base a queste premesse è risultato che le importazioni nella Comunità dei prodotti interessati originari dell'Austria sono inziate soltanto nel 1986 (86 t) e sono salite a 5 960 t nel 1987. La loro quota del mercato comunitario di tubi commerciali senza saldatura, praticamente nulla nel 1986, è passata a quasi l'1 % nel 1987. L'impatto di queste importazioni si è concentrato soprattutto: nella Repubblica federale di Germania, dove la loro quota di mercato è passata dallo 0,5 % nel 1986 all'1,9 % nel 1987; in Francia ed in Italia, dove la quota di mercato, che partiva da 0 nel 1986, è passata rispettivamente all'1,7 % e allo 0,4 %.

Gli elementi di prova di cui disponeva la Commissione hanno inoltre dimostrato che, entrato per la prima volta nel mercato comunitario, il prodotture/esportatore austriaco ha basato i suoi prezzi di rivendita nella Comunità sui listini dei produttori comunitari, pur concedendo sconti superiori a quelli generalmente praticati per il prodotto comunitario. Considerando quanto precede, la Commissione ha riscontrato che i prezzi effettivi di rivendita del prodotto austriaco durante il periodo dell'inchiesta erano inferiori del 4-11 % a quelli dei produttori comunitari secondo il tipo e le dimensioni del prodotto e lo Stato membro interessato.

Nel valutare l'incidenza delle esportazioni in questione sulla produzione nella Comunità, la Commissione ha considerato soprattutto l'andamento della domanda e il volume delle importazioni di altra provenienza.

In base alle prove di cui disponeva la Commissione, si è stabilito che il consumo di tubi commerciali senza saldatura nella Comunità era diminuito costantemente, passando da 720 000 t nel 1985 a 684 000 t nel 1986 e a 612 000 t nel 1987; si tratta quindi di un calo pari a 108 000 t in due anni, a cui ha corrisposto una contrazione del 15 % del mercato comunitario.

Malgrado la situazione di crisi del mercato comunitario, le importazioni da altri paesi terzi sono salite da 80 200 t nel 1986 a 91 800 t durante il periodo dell'inchiesta, con il corrispondente aumento della quota di mercato dall'11,7 % al 15,0 %.

La costante diminuzione della domanda e l'aumento delle importazioni provenienti dai paesi terzi ha dato luogo ad una capacità di produzione sempre più eccedentaria nella Comunità ed ha fatto sì che la produzione diminuisse da 1 178 000 t nel 1985 a 1 097 000 t nel 1986 e a 927 000 t nel 1987. La perdita di produzione per l'intero periodo è stata pari a 251 000 t (21,3 %). La grave crisi dei mercati ha provocato la chiusura di numerosi impianti in Germania, in Francia e nel Regno Unito, nonché rilevanti perdite di capacità e di posti di lavoro.

Il crollo della domanda ha fatto diminuire notevolmente, dal 1985, i prezzi dei tubi commerciali senza saldatura. Di conseguenza nessuno dei produttori comunitari oggetto dell'inchiesta ha potuto coprire pienamente le spese e tutti indistintamente hanno subito gravi perdite finanziarie.

La Commissione ha tenuto conto di tutti questi fattori. Nondimeno, visti i quantitativi relativamente modesti delle importazioni in dumping provenienti dall'Austria, che rappresentano una quota di mercato comunitario inferiore all'1 %, nettamente inferiore all'impatto degli altri fattori, in particolare il forte calo della domanda, la Commissione ha concluso che, presi singolarmente, gli effetti pregiudizievoli delle importazioni in oggetto non possono essere ritenuti causa di grave pregiudizio.

D. Minaccia di pregiudizio (20) La Commissione si è inoltre chiesta se, qualora non vengano applicate misure antidumping, le importazioni in dumping possano aumentare fino a causare grave pregiudizio all'industria comunitaria. A tale riguardo si è riscontrato che lo stabilimento dell'unico produttore austriaco è predisposto per la produzione di tubi senza saldatura destinati a campi petroliferi, non oggetto della procedura e che questi ultimi saranno principalmente esportati verso paesi extra CEE. Solo occasionalmente una parte limitata delle capacità viene destinata alla produzione di tubi commerciali senza saldatura, a seconda delle ordinazioni di tubi per campi petroliferi. Data la capacità totale disponibile e le buone prospettive delle esportazioni di tubi per campi petroliferi fabbricati dal produttore austriaco verso paesi extra CEE in grado di assorbire l'intera capacità produttiva, la Commissione conclude che non esiste una particolare minaccia di grave pregiudizio.

E. Chiusura della procedura antidumping (21) La procedura antidumping, pertanto, dovrebbe essere conclusa senza adottare misure di produzione.

Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni in proposito.

Il ricorrente è stato informato in merito agli elementi e alle considerazioni fondamentali in base ai quali la Commissione intendeva concludere la procedura,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Art. unico

È conclusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di tubi senza saldatura di ferro o di acciaio non legato, corrispondenti ai codici NC 7304 39 10, 7304 39 51, 7304 39 59, 7304 39 91 e 7304 31 99 e originari dell'Austria.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1989. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente