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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 1989 che chiude la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio relativa a determinati tipi di cuscinetti a sfere montati nella Comunità (89/57/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88, dell'11 luglio 1988, relativo alla protezione contro importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 13, paragrafo 10, previa consultazione in seno al comitato consultivo, come disposto dal suddetto regolamento,

A. Procedura1 Nell'aprile 1988, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Federazione delle associazioni europee di costruttori di cuscinetti (Febma), a nome dei produttori di cuscinetti a sfere che forniscono la maggior parte della produzione comunitaria in oggetto. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova secondo i quali, a seguito dell'apertura delle inchieste sui cuscinetti a sfere originari del Giappone23, concretatesi nell'adozione dei regolamenti (CEE) n. 2089/844 e (CEE) n. 1739/85 del Consiglio5 che istituiscono dazi antidumping definitivi sulle importazioni di questi prodotti, due società assemblano i cuscinetti a sfere nella Comunità alle condizioni descritte all'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio6, sostituito con il regolamento (CEE) n. 2423/88. Di conseguenza, previa consultazione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee7, la Commissione ha annunciato l'avvio di un'inchiesta a norma del predetto articolo 13, paragrafo 10, riguardante i cuscinetti a sfere montati nella Comunità da società collegate o associate ai seguenti costruttori giapponesi, le cui esportazioni di cuscinetti a sfere sono subordinate ad un dazio antidumping definitivo:

- Nippon Seiko KK,

- NTN Toyo Bearing Co. Ltd.

La Commissione ne ha dato notifica ufficiale alle società interessate, ai rappresentanti del Giappone ed ai ricorrenti ed ha fornito alle parti direttamente in causa l'opportunità di esprimere il loro parere per iscritto e di chiedere un'audizione.

Le due società in causa e i ricorrenti hanno espresso il loro parere per iscritto e hanno chiesto ed ottenuto un'audizione.

Nessuna osservazione è stata presentata dagli acquirenti di cuscinetti a sfere montati nella Comunità. La Commissione ha chiesto e ottenuto tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la natura delle operazioni di montaggio ed ha svolto delle inchieste presso le sedi delle seguenti società:

- NSK Bearings (Europa) Ltd, Regno Unito,

- NTN Kugellagerfabrik, Repubblica federale di Germania.

L'inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 1o dicembre 1987 e il 31 maggio 1988.

B. Relazioni o associazioni con l'esportatore6 È stato riscontrato che le due società di cui al punto 4 sono consociate di proprietà degli esportatori giapponesi di cuscinetti a sfere subordinati ai dazi antidumping definitivi istituiti dai regolamenti (CEE) n. 2089/84 e (CEE) n. 1739/85.

C. Produzione7 È emerso che le due società hanno insediato le loro fabbriche di produzione o di assemblaggio di cuscinetti a sfere nella Comunità prima dell'apertura dell'inchiesta antidumping e che per ambedue gli impianti non si è verificato nessun massiccio incremento dei quantitativi montati dopo la data di avvio dell'inchiesta. Nondimeno, è stato appurato che, presso ambedue gli impianti, i volumi dei cuscinetti a sfere montati sono aumentati di oltre il 24 % nell'anno successivo all'apertura dell'inchiesta originaria e che, prendendo come base l'anno successivo, gli aumenti riscontrati in ambedue i casi sono di oltre il 40 % per il biennio in parola. Inoltre, in ambedue i casi, questi incrementi hanno fatto seguito ad un periodo di relativa stabilità nella produzione durante il quale, dal 1980 al 1983 incluso, il numero di cuscinetti a sfere prodotti in questi quattro anni è aumentato del 2,3 % soltanto in un caso, mentre è rimasto invariato nell'altro.

Pertanto, si è pervenuti alla conclusione che, in definitiva, è ragionevole ritenere che i rispettivi aumenti riscontrati negli impianti NSK e NTN nella Comunità sono quantomeno ragguardevoli ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 10, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

D. Pezzi staccati (8) Le due società hanno chiesto che nei valori dei pezzi staccati comunitari venissero inclusi i costi di produzione di alcune voci da essi sostenuti nella Comunità. Se le voci in parola costituiscono pezzi o materiali ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 10, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88 e se detti pezzi hanno acquisito l'origine comunitaria conformemente al regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio1, è opportuno inserire detti costi nel valore dei pezzi non giapponesi.

Il valore dei pezzi rimanenti è stato determinato in genere sulla base dei prezzi di acquisto di detti pezzi da parte delle società al momento della fornitura alla fabbriche comunitarie. Il valore in parola è quello dei pezzi e dei materiali utilizzati nelle operazioni di assemblaggio, cioè all'interno della fabbrica.

Su tale base, il valore medio ponderato riscontrato durante il periodo dell'inchiesta e riguardante i pezzi di origine giapponese per tutti i cuscinetti a sfere montati e prodotti nella Comunità tanto dalla NSK quanto dalla NTN, è risultato inferiore al 60 % del valore totale dei pezzi.

E. Chiusura dell'inchiesta (11) Di conseguenza, è opportuno chiudere la procedura senza estendere il dazio antidumping istituito sui cuscinetti a sfere originari del Giappone con i regolamenti (CEE) n. 2089/84 e (CEE) n. 1739/85 ai cuscinetti a sfere montati nella Comunità.

Il comitato consultivo non ha mosso alcuna obiezione in merito.

Il ricorrente è stato informato dei fatti in base ai quali la Commissione intende chiudere la procedura e non ha formulato alcuna obiezione,

DECIDE QUANTO SEGUE:

Art. unico

La procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88 riguardante i cuscinetti radiali scanalati ad un unico ordine di sfere, con diametro esterno massimo di 30 mm, i cuscinetti a sfere con diametro esterno massimo superiore a 30 mm e i cuscinetti a rulli conici corrispondenti ai codici NC ex 8482 10 10, 8482 10 90 e ex 8482 20 00, è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1989. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente