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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 1989 che conclude il riesame delle misure antidumping relative alle importazioni di ferrocromo a basso tenore di carbonio originario del Sudafrica, della Turchia e dello Zimbabwe e conferma la scadenza di dette misure (89/110/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare gli articoli 9 e 15, previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

Procedura Nel giugno 19832, la Commissione ha accettato gli impegni dati in merito alla procedura antidumping riguardante le importazioni di ferrocromo a basso tenore di carbonio, originarie del Sudafrica, della Svezia, della Turchia e dello Zimbabwe. Nel 1986, la Commissione è stata informata che l'esportatore svedese, parimenti oggetto della procedura, non fabbricava più il materiale in parola. Nel gennaio 19883, la Commissione ha reso nota l'imminente scadenza di questi impegni a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio4 che è stato in seguito sostituito dal regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio.

Gli impegni assunti dall'esportatorte svedese sono scaduti come previsto il 22 giugno 19885.

Richieste di riesame Nel luglio 1987, la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame presentata dal Comitato di collegamento delle industrie delle leghe di ferro della CEE, che rappresenta tutta la produzione comunitaria del settore.

Secondo detta richiesta, alcuni esportatori sono responsabili di pratiche di dumping e di sottoquotazioni di prezzo tali da rendere sempre più inadeguati gli impegni esistenti.

In seguito alla pubblicazione da parte della Commissione, nel gennaio 1988, dell'avviso di imminente scadenza delle misure attualmente in vigore, la Commissione ha ricevuto un'ulteriore richiesta di riesame da parte del suddetto ricorrente.

Secondo la stessa richiesta, gli esportatori hanno conquistato una quota del mercato comunitario sempre maggiore, ricorrendo a massicce sottoquotazioni di prezzo il che lascia presagire che la sospensione delle misure antidumping si concreterà in un maggiore pregiudizio. Gli elementi di prova presentati, in merito alle pratiche di dumping ed al conseguente pregiudizio sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame, annunciato con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee6; parallelamente, la Commissione ha avviato un'inchiesta, chiedendo e ottenendo dalle parti interessate tutte le informazioni necessarie alla valutazione del dumping e del pregiudizio. A norma dell'articolo 15 del regola mento suddetto, gli impegni assunti dagli esportatori sudafricani, turchi e dello Zimbabwe sono rimasti in vigore in attesa dell'esito dell'inchiesta.

Il prodotto in oggetto è il ferrocromo con un tenore di carbonio massimo pari all'0,5 % e con un tenore di silicone massimo pari all'1,5 %. Esso rientra nei codici NC 7202 49 10 e 7202 49 50.

Risultati dell'inchiesta Dall'inchiesta svolta dai servizi della Commissione non è stato possibile dimostrare che gli esportatori abbiano effettuato pratiche di dumping nel periodo di riferimento, ovvero nell'anno civile 1987.

Ritiro delle richieste di riesame Con lettera del 29 settembre 1988, il ricorrente ha avvertito la Commissione di voler ritirare le richieste di riesame di cui al punto 2.

Conclusioni Di conseguenza, la Commissione ritiene che detta procedura di riesame debba essere conclusa e che scadono d'ora in poi gli impegni rimasti in vigore in attesa dell'esito del riesame,

DECIDE:

Art. 1

Il riesame delle misure antidumping riguardanti le importazioni di ferrocromo a basso tenore di carbonio, originarie del Sudafrica, della Turchia e dello Zimbabwe è concluso.

Art. 2

Gli impegni assunti dagli esportatori sudafricani, turchi e dello Zimbabwe, rimasti in vigore in attesa dell'esito del riesame, scadono a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1989. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente