DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 1989 che conclude la procedura antidumping nei confronti delle importazioni di caricatori su ruote originari del Giappone (89/111/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, previe consultazioni nell'ambito del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,
A. PROCEDURA 1. Nel dicembre 1987 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla European Trade Association for Manufacturers of Construction Equipment (CECE) a nome della maggior parte dei produttori comunitari del settore. La denuncia conteneva elementi di prova relativi al dumping e al grave pregiudizio risultante ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. La Commissione pertanto ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, l'apertura di una procedura antidumping relativa alla importazioni nella Comunità di caricatori su ruote di cui ai codici NC ex 8429 51, ex 8428 90 e ex 8701 90, originari del Giappone, ed ha avviato un'inchiesta.
2. La Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore ed i ricorrenti, e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
3. Allo scopo di ottenere tutte le informazioni ritenute necessarie, la Commissione ha inviato questionari alle 15 imprese a nome delle quali era stata presentata la denuncia, onde consentire a ciascuna di esse di comprovare il pregiudizio subito a causa delle importazioni di caricatori su ruote originari del Giappone. La Commissione, inoltre, ha effettuato un'analisi approfondita delle sei imprese che hanno rinviato i questionari completi e la cui produzione rappresenta complessivamente il 40 % della produzione comunitaria in termini di volume e il 50 % circa in termini di valore.
4. La maggior parte dei produttori/esportatori e degli importatori notoriamente interessati ha reso note le proprie osservazioni per iscritto. Alcuni di essi hanno chiesto e ottenuto audizioni, come pure il ricorrente.
5. La Commissione ha verificato le informazioni ricevute nella misura ritenuta necessaria ai fini dell'accertamento preliminare ed ha svolto inchieste in loco presso le seguenti imprese: a) Produttori comunitari - Hanomag AG,Hannover, Repubblica federale di Germania - O. & K. Orenstein & Koppel, Dortmund, Repubblica federale di Germania - J.I. Case Europe Ltd, Walton-on-Thames, Regno Unito - J.C. Bamford Excavators Ltd, Rochester, Regno Unito - Fiatgeotech SpA, Torino, Italia b) Importatori/distributori - Komatsu Europe SA, Vilvoorde, Belgio - Komatsu Baumaschinen Deutschland GmbH, Gross-Gerau, Repubblica federale di Germania - Furukawa España SA, Valencia, Spagna - Van der Spek Vianen, Paesi Bassi - Brown Group Int plc, Pool-in-Wharfedale, Regno Unito - Fewsters Ltd, Lewcastle upon Tyne, Regno Unito - Marubeni Komatsu Ltd, Redditch, Regno Unito B. Pregiudizio a) Volume quota di mercato e prezzo delle importazioni 6. Per quanto riguarda il pregiudizio che, secondo la denuncia, causano le importazioni in dumping, gli elementi di prova di cui dispone la Commissione dimostrano che le importazioni nella Comunità di caricatori su ruote originari del Giappone sono aumentate da 527 unità nel 1983 a 1 110 unità nel 1987, con un corrispondente aumento della quota di mercato dal 5,5 % nel 1983 all'8,8 % nel 1987. La Commissione ha riscontrato casi di sottoquotazioni regionali che potevano essere attribuiti ad alcune delle importazioni in questione; tuttavia, se si considerano i quantitativi oggetto di tali sottoquotazioni, si conclude che esse non possono essere ritenute gravi su scala comunitaria. b) Incidenza sull'industria comunitaria 7. Dalle informazioni fornite dalle imprese ricorrenti che hanno collaborato all'inchiesta risulta che la loro produzione è passata da 2 394 unità nel 1983 a 5 190 unità nel 1987, con un corrispondente aumento dello sfruttamento del potenziale e senza un rilevante incremento delle scorte. Le vendite nella Comunità sono anch'esse aumentate, passando da 1 441 unità nel 1983 a 3 484 unità nel 1987, con un incremento della quota di mercato dal 14,9 % nel 1983 al 27,6 % nel 1987. Tra il 1983 e il 1987 la redditività dei produttori comunitari ê migliorata, pur rimanendo in genere ad un livello piuttosto basso, mentre alcuni produttori hanno registrato delle perdite. Nello stesso periodo si è registrato un costante aumento delle spese in conto capitale e del livello occupazionale. Si può pertanto ritenere che il periodo 1983/1987, oggetto dell'inchiesta relativa al pregiudizio, sia corrisposto ad una fase di espansione particolarmente sostenuta per l'industria dei caricatori su ruote in generale.
8. Di conseguenza, in base ai fattori economici di cui sopra si ritiene che le importazioni in questione non abbiano causato grave pregiudizio alle imprese ricorrenti che hanno collaborato all'inchiesta.
C. Dumping 9. In considerazione delle suddette risultanze in materia di pregiudizio, la Commissione non ha ritenuto necessario proseguire l'inchiesta nonostante l'entità dei margini di dumping che figurano nella denuncia.
D. Ritiro della denuncia e conclusione della procedura 10. Dopo essere stato informato dalla Commissione su quanto precede, il ricorrente ha deciso di ritirare la denuncia a causa dei mutamenti avvenuti nei metodi di commercializzazione degli esportatori giapponesi dopo l'inizio della procedura.
Pertanto non è necessario prendere misure di salvaguardia ed è opportuno chiudere la procedura,
DECIDE:
Art. unico
È conclusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di caricatori su ruote originari del Giappone.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1989. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente