dec. 89/147/CEE
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,
vista la raccomandazione della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
considerando che la conclusione, da parte della Comunità economica europea, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (Stato degli Emirati arabi uniti, Stato del Bahrein, Regno dell'Arabia Saudita, Sultanato dell'Oman, Stato del Qatar, Stato del Kuwait) pare necessaria per la realizzazione degli obiettivi della Comunità nel settore delle relazioni economiche esterne; che risulta che talune azioni di cooperazione economica previste dall'accordo esulano dai poteri previsti nel trattato, in particolare da quelli nel settore della politica commerciale comune,
Articolo 1 Sono approvati a nome della Comunità l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (Stato degli Emirati arabi uniti, Stato del Bahrein, Regno dell'Arabia Saudita, Sultanato dell'Oman, Stato del Qatar, Stato del Kuwait), dall'altra, e le dichiarazioni e gli scambi di lettere ad esso allegati.
Il testo degli atti di cui al primo comma è accluso alla presente decisione.
Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 26 dell'accordo(2).
Articolo 3 Nell'ambito del consiglio congiunto istituito con l'articolo 12 dell'accordo la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.
Articolo 4 La presente decisione prende efficacia il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Per il ConsiglioIl PresidenteF. FERNANDEZ ORDOÑEZ (2)La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.
DECIDE: