DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 1989 relativa alla conclusione del protocollo supplementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (89/207/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 238,
vista la raccomandazione della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo1,
considerando che è necessario approvare il protocollo supplementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta2, firmato a La Valletta il 5 dicembre 1970, il quale adegua alcune disposizioni di tale accordo,
DECIDE:
Art. 1
Sono approvati a nome della Comunità il protocollo supplementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta e gli allegati da I a VI del citato protocollo.
Il testo del protocollo e degli allegati è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 5 del protocollo (3).
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1989. Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES PROTOCOLLO SUPPLEMENTARE all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, da una parte, e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA, dall'altra, VISTO l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, firmato a La Valletta il 5 dicembre 1970, in appresso denominato «accordo», CONSIDERANDO che, dal 1o gennaio 1981, un regime autonomo disciplina gli scambi tra la Comunità e Malta; CONSIDERANDO che la Comunità e Malta desiderano rafforzare ulteriormente le proprie relazioni per tener conto della nuova dimensione creata dall'adesione, il 1o gennaio 1986, della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee e che l'articolo 17 del protocollo all'accordo firmato il 4 marzo 1976 prevede la possibilità di migliorare le norme dell'accordo relative ai prodotti agricoli; CONSIDERANDO che esiste inoltre la possibilità di migliorare altre disposizioni dell'accordo; CONSIDERANDO che è opportuno prendere determinate misure per mantenere il tradizionale flusso di esportazioni di Malta nella Comunità, HANNO DECISO di concludere un protocollo che proroga la prima tappa dell'accordo e che adegua determinate disposizioni dell'accordo stesso, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE: Constantinos LYBEROPOULOS, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente della Repubblica ellenica, presidente del comitato dei rappresentanti permanenti; Jean DURIEUX, consigliere fuori classe presso la direzione generale delle relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee; IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA: Joseph LICARI, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, delegato permanente della Repubblica di Malta presso la Comunità economica europea, I QUALI, dopo aver scambiato i rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 1. La prima tappa dell'accordo è prorogata fino al 31 dicembre 1990. 2. Dodici mesi prima della fine della prima tappa, prorogata in virtù del paragrafo 1, si svolgono negoziati per definire il contenuto della seconda tappa conformemente alle disposizioni dell'accordo. 3. L'articolo 2 continua ad essere applicabile nonostante la scadenza della prima tappa il 31 dicembre 1990. Articolo 2 1. I dazi doganali applicabili, a norma dell'accordo, alle importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I del presente protocollo, originari di Malta, vengono aboliti progressivamente al ritmo e secondo i tassi indicati nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per le importazioni nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, degli stessi prodotti provenienti dalla Spagna e dal Portogallo. La presente disposizione si applica in conformità delle norme indicate nel presente articolo. Qualora l'aliquota del dazio doganale in vigore per le importazioni nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, sia diversa a seconda che esse provengano dalla Spagna o dal Portogallo, ai prodotti originari di Malta si applica l'aliquota più elevata. 2. Qualora il dazio doganale per un determinato prodotto originario di Malta sia inferiore rispetto a quello relativo alla Spagna, al Portogallo o a entrambi, l'abolizione progressiva del dazio inizierà soltanto quando il dazio del prodotto proveniente dalla Spagna e dal Portogallo sarà stato ridotto ad un livello inferiore a quello applicato alle importazioni originarie di Malta. 3. Ai fini dell'eliminazione dei dazi doganali, nell'allegato I vengono fissati quantitativi di riferimento per determinati prodotti originari di Malta. Qualora il volume delle importazioni di uno di questi prodotti superi il quantitativo di riferimento, la Comunità, in considerazione del riesame annuo delle correnti di scambi da essa effettuato, può subordinare i prodotti in questione ad un contingente tariffario comunitario, il cui volume dovrà essere almeno pari al quantitativo di riferimento. 4. Per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato I, diversi da quelli di cui al paragrafo 3, la Comunità può fissare un quantitativo di riferimento a norma del paragrafo 3 se, in base al riesame annuo delle correnti di scambio da essa effettuato, rileva che il volume delle importazioni minaccia di provocare perturbazioni sul mercato comunitario. Articolo 3 1. Le merci sotto elencate, derivanti dalla lavorazione di prodotti agricoli, originari di Malta, vengono ammesse in esenzione dall'elemento fisso, altrimenti imposto all'importazione di tali prodotti nella Comunità: "" ID="1">1704 10> ID="2">Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero"> ID="1">ex 1704 90 51> ID="2">Fondenti di zucchero, composti di saccarosio, sciroppo di glucosio (4/1) e acqua"> 2. Le merci di cui al paragrafo 1 sono cancellate dall'elenco A dell'allegato I dell'accordo. Articolo 4 1. Per migliorare il funzionamento dei meccanismi istituzionali dell'accordo è istituito un comitato di cooperazione commerciale ed economica. Il compito del comitato consiste nell'agevolare, a livello tecnico, regolari scambi di informazioni: - sui dati e sulle previsioni in materia di commercio e produzione; - sulle possibilità di cooperazione nei settori contemplati dall'accordo. La presidenza del comitato è esercitata a turno da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee e da un rappresentante di Malta. 2. Il Consiglio di associazione definisce al più presto, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3 dell'accordo, la composizione e la procedura del comitato, istituito al paragrafo 1. Articolo 5 1. Il presente protocollo e i relativi allegati costituiscono parte integrante dell'accordo. 2. Il presente protocollo è ratificato, accettato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle procedure in vigore per ogni parte contraente e queste ultime si notificano l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine. 3. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui sono state effettuate le notifiche di cui al paragrafo 2. Articolo 6 Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo. Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne protokol. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt. Se pistosi ton anotero, oi ypogegrammenoi plirexoysioi ethesan tis ypografes toys sto paron protokollo. In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld. Em fé do que os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo. Hecho en Bruselas, el catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho. Udfaerdiget i Bruxelles, den fjortende december nitten hundrede og otteogfirs. Geschehen zu Bruessel am vierzehnten Dezember neunzehnhundertachtundachtzig. Egine stis Vryxelles, stis deka tesseris Dekemvrioy chilia enniakosia ogdonta okto. Done at Brussels on the fourteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-eight. Fait à Bruxelles, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit. Fatto a Bruxelles, addì quattordici dicembre millenovecentottantotto. Gedaan te Brussel, de veertiende december negentienhonderd achtentachtig. Feito em Bruxelas, em catorze de Dezembro de mil novecentos e oitenta e oito. Por el Consejo de las Comunidades Europeas For Raadet for De Europaeiske Faellesskaber Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften Gia to Symvoylio ton Evropaikon Koinotiton For the Council of the European Communities Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunità europee Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen Pelo Conselho das Comunidades Europeias Por el Gobierno de la República de Malta For regeringen for Republikken Malta Fuer die Regierung der Republik Malta Gia tin kyvernisi tis Dimokratias tis Maltas For the Government of the Republic of Malta Pour le gouvernement de la république de Malte Per il governo della Repubblica di Malta Voor de Regering van de Republiek Malta Pelo Governo da República de Malta