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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 1989 relativa alla conclusione del protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità (89/208/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 238,

vista la raccomandazione della Commissione1,

visto il parere conforme del Parlamento europeo2,

considerando che è opportuno approvare il protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta3, firmato a La Valletta il 5 dicembre 1970, per tener conto dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 26 del protocollo (4).

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1989. Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES PROTOCOLLO all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, da un lato, e LA REPUBBLICA DI MALTA, dall'altro, VISTO l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, firmato a La Valletta il 5 dicembre 1970, qui di seguito chiamato «accordo», CONSIDERANDO che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno aderito alle Comunità europee il 1o gennaio 1986, HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE: Constantinos LYBEROPOULOS, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente della Repubblica ellenica, presidente del comitato dei rappresentanti permanenti; Jean DURIEUX, consigliere fuori classe presso la direzione generale delle relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee; IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA: Joseph LICARI, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, delegato permanente della Repubblica di Malta presso la Comunità economica europea, I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: TITOLO I ADEGUAMENTI Articolo 1 I testi dell'accordo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché delle dichiarazioni allegate all'atto finale, redatti in lingua spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di associazione approva le versioni spagnola e portoghese. TITOLO II MISURE TRANSITORIE CAPITOLO I DISPOSIZIONI APPLICABILI AL REGNO DI SPAGNA Sezione I Regime generale Articolo 2 1. Fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato I, il Regno di Spagna applica, fin dall'entrata in vigore del presente protocollo, ai prodotti originari di Malta dazi doganali all'importazione identici a quelli che esso applica agli stessi prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985. Questa misura viene applicata secondo le modalità previste ai paragrafi 2 e 3 e all'articolo 3. 2. Il Regno di Spagna abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari di Malta, secondo il calendario seguente: - il 1o marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base; - il 1o gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base; - il 1o gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base; - il 1o gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base; - il 1o gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35 % del dazio di base; - il 1o gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base; - il 1o gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10 % del dazio di base; - l'ultima riduzione, del 10 %, è operata il 1o gennaio 1993. 3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale. Articolo 3 1. Il dazio di base sul quale devono essere operate le riduzioni successive previste all'articolo 2, paragrafo 2, per ciascun prodotto è il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità il 1o gennaio 1985. 2. In deroga al paragrafo 1: - per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base è quello applicato dal Regno di Spagna nei confronti di Malta il 1o gennaio 1985; - per i prodotti sotto elencati, i dazi di base sono quelli riportati a fianco di ciascuno di essi: "" ID="1" ASSV="6">24.02> ID="2">Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco (praiss):"> ID="2">A. Sigarette> ID="3">50 %"> ID="2">B. Sigari e sigaretti> ID="3">55 %"> ID="2">C. Tabacco da fumo> ID="3">46,8 %"> ID="2">D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto> ID="3">26 %"> ID="2">E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie> ID="3">10,4 %"> ID="1">27.09> ID="2">Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi> ID="3">esenzione"> Articolo 4 Se il Regno di Spagna sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido di quello previsto dallo scadenzario, esso sospende o riduce in percentuale identica i dazi doganali applicabili a questi stessi prodotti originari di Malta, fatta eccezione per quelli riportati nell'allegato I. Articolo 5 1. Il Regno di Spagna subordina a restrizioni quantitative all'importazione: - fino al 31 dicembre 1988, i prodotti originari di Malta di cui all'allegato II; - fino al 31 dicembre 1989, i prodotti originari di Malta di cui all'allegato III. Il Regno di Spagna può altresì applicare, fino al 31 dicembre 1989, restrizioni quantitative all'importazione per i prodotti elencati all'allegato IV, purché applichi misure analoghe nei confronti dei paesi terzi non preferenziali. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti. 3. I contingenti iniziali sono indicati rispettivamente negli allegati II, III e IV. Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui agli allegati II e IV nonché dei contingenti nn. 1 - 5 e 10 - 14 di cui all'allegato III è del 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ecu e del 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. Ogni aumento successivo è aggiunto al contingente e l'aumento seguente è calcolato sul totale ottenuto. Per i contingenti nn. 6 - 9 di cui all'allegato III, il ritmo annuo di aumento progressivo è il seguente: - il 1º gennaio 1986: 13 %; - il 1º gennaio 1987: 18 %; - il 1º gennaio 1988: 20 %; - il 1º gennaio 1989: 20 %. 4. Qualora si constati che le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati II, III e IV sono state inferiori al 90 % del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto originario di Malta è liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni, se il prodotto in causa è liberalizzato in quel momento nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985. Se il Regno di Spagna liberalizza le importazioni di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, oppure se aumenta un contingente applicabile alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 oltre l'aliquota minima di cui al paragrafo 3, esso liberalizza anche le importazioni di questo prodotto originario di Malta oppure aumenta in proporzione il contingente. 5. Per la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 2 il Regno di Spagna applica le stesse norme e prassi amministrative applicate alle importazioni dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985. Articolo 6 Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 originari di Malta, il Regno di Spagna: - abolisce progressivamente, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione, a partire dai dazi di base indicati all'allegato V e secondo il ritmo previsto all'articolo 2, paragrafo 2; - applica, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, per quanto riguarda l'elemento fisso del dazio, le aliquote preferenziali di cui all'accordo. Sezione II Prodotti riportati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea Articolo 7 1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari di Malta, il Regno di Spagna applica, ferme restando le disposizioni particolari sottoelencate, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente: - il 1o marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1987, il divario viene ridotto all'81,8 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0 % del divario iniziale. Dal 1o gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali. 2. Il Regno di Spagna rinvia al 31 dicembre 1989 l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72. A partire dal 1o gennaio 1990, il Regno di Spagna applica nei confronti di questi prodotti un dazio che riduce il divario fra l'aliquota del dazio effettivamente applicato il 31 dicembre 1989 e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente: - il 1o gennaio 1990, il divario viene ridotto all'85,7 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1991, il divario viene ridotto al 71,4 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1992, il divario viene ridotto al 57,1 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1993, il divario viene ridotto al 42,8 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1994, il divario viene ridotto al 28,5 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1995, il divario viene ridotto al 14,2 % del divario iniziale. Dal 1o gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali. 3. Il dazio di base di cui al paragrafo 1 è quello definito all'articolo 3, paragrafo 1. Articolo 8 Il Regno di Spagna applica ai prodotti contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, sin dall'entrata in vigore del presente protocollo, il regime derivante dall'accordo per quanto riguarda le agevolazioni non tariffarie e le riduzioni dei prelievi. Articolo 9 1. Il Regno di Spagna può applicare restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti originari di Malta: a) sino al 31 dicembre 1989 per i prodotti di cui all'allegato VI; b) sino al 31 dicembre 1995 per i prodotti subordinati, conformemente all'articolo 81 dell'atto di adesione, al meccanismo complementare applicabile all'importazione in Spagna, provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, diversi dai prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72. 2. Fino al 31 dicembre 1990 possono essere applicate restrizioni quantitative all'importazione in Spagna dei prodotti originari di Malta di cui: - all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 136/66/CEE, ad eccezione delle fave di soia di cui alla sottovoce ex 12.01 B della tariffa doganale comune; - all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, ad eccezione dei prodotti di cui alle sottovoci 15.17 B II e 23.04 B della tariffa doganale comune. Articolo 10 Per i prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 1 che, al 1o marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misure quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Spagna alla data dell'adesione. La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale. Sezione III Isole Canarie e Ceuta e Melilla Articolo 11 1. Ferme restando le disposizioni sottodescritte, il regime degli scambi delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla con Malta è identico a quello applicato negli scambi tra la Comunità e Malta, a condizione che Malta conceda ai prodotti originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla un trattamento identico a quello accordato alla Comunità. 2. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla per i prodotti diversi da quelli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché la tassa detta «arbitrio insular - tarifa general» praticata nelle isole Canarie vengono aboliti progressivamente nei confronti dei prodotti originari di Malta, secondo un ritmo e in condizioni identici a quelli previsti agli articoli 2, 3 e 4. 3. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie nonché a Ceuta e Melilla per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari di Malta, vengono allineati progressivamente ai tassi preferenziali applicati dalla Comunità a questi prodotti, fatta salva la possibilità per questi territori di concedere ai prodotti stessi un trattamento più favorevole rispetto a quello accordato dalla Comunità. In nessun caso, comunque, il ritmo e le condizioni delle misure di disarmo potranno superare il ritmo e le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4. 4. La tassa detta «arbitrio insular - tarifa especial» delle isole Canarie viene abolita nei confronti dei prodotti originari di Malta alla data di entrata in vigore del presente protocollo. Nondimeno, detta tassa può essere mantenuta all'importazione dei prodotti riportati nell'elenco dell'allegato VII ed all'aliquota che corrisponde al 90 % dell'aliquota indicata a fianco di ciascun prodotto ivi elencato e a condizione che detta aliquota ridotta venga applicata uniformemente su qualsiasi importazione di prodotti in causa originari di Malta. Detta tassa verrà abolità nello stesso momento in cui sarà soppressa nei confronti della Comunità. La tassa in questione non potrà mai essere superiore al livello della tariffa doganale spagnola modificato per l'introduzione progressiva della tariffa doganale comune. CAPITOLO II DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA REPUBBLICA PORTOGHESE Sezione I Regime generale Articolo 12 1. Dall'entrata in vigore del presente protocollo la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari di Malta. 2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari di Malta e riportati negli allegati VIII A, VIII B e IX secondo il ritmo seguente: - il 1o marzo 1986, ogni dazi è ridotto al 90 % del dazio di base; - il 1o gennaio 1987, ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base; - il 1o gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65 % del dazio di base; - il 1o gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base; - il 1o gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base; - il 1o gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base; - il 1o gennaio 1992 e il 1o gennaio 1993 vengono operate le due ultime riduzioni, ciascuna del 15 %. 3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale. Articolo 13 1. Il dazio di base sul quale debbono essere effettuate per ciascun prodotto le riduzioni successive di cui all'articolo 12, paragrafo 2 è il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese nei confronti di Malta al 1o gennaio 1985. 2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'allegato IX la Repubblica portoghese elimina i dazi doganali a partire dai dazi di base indicati per ciascun prodotto nel suddetto allegato, sempreché questi dazi siano più elevati rispetto ai dazi doganali effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese il 1o gennaio 1985 nei confronti di Malta. Articolo 14 Se la Repubblica portoghese sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido rispetto allo scadenzario fissato, essa sospende o riduce parimenti della stessa percentuale i dazi applicabili a questi stessi prodotti originari di Malta, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato VIII B. Articolo 15 1. Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione applicate dalla Repubblica portoghese ai prodotti originari di Malta sono abolite sin dall'entrata in vigore del presente protocollo. 2. Le tasse sottoindicate, applicate dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con Malta, sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente: a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata: - alle merci importate temporaneamente, - alle merci reimportate (ad eccezione dei container), - alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo esportazione dei prodotti ottenuti («drawback») è: - ridotta allo 0,2 % il 1o gennaio 1987 e - abolita il 1o gennaio 1988; b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per l'immissione al consumo è: - ridotta allo 0,6 % il 1o gennaio 1989, - ridotta allo 0,3 % il 1o gennaio 1990, e - abolita il 1o gennaio 1991. Articolo 16 1. La Repubblica portoghese abolisce sin dall'entrata in vigore del presente protocollo i dazi doganali di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale dei dazi doganali esistenti a questa data sulle importazioni dei prodotti originari di Malta. 2. Per i prodotti di cui all'allegato X, il dazio doganale di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi doganali applicati dalla Repubblica portoghese sono aboliti secondo il ritmo di cui all'articolo 12, paragrafo 2. 3. Se la Repubblica portoghese si avvale della facoltà, concessale conformemente all'articolo 196, paragrafo 3 dell'atto di adesione, di sostituire il dazio doganale di carrattere fiscale oppure l'elemento fiscale di detto dazio con una tassa interna, l'elemento eventualmente non coperto dalla tassa interna rappresenta il dazio di base a partire dal quale deve essere operata l'abolizione. Detto elemento è abolito negli scambi con Malta secondo il ritmo stabilito all'articolo 12, paragrafo 2. Articolo 17 Fino al 31 dicembre 1987, la Repubblica portoghese mantiene restrizioni quantitative all'importazione nei confronti di Malta per le autovetture oggetto del regime particolare concordato tra la Comunità e la Repubblica portoghese, conformemente al protocollo n. 18 dell'atto di adesione. Articolo 18 1. La Repubblica portoghese può imporre, fino al 31 dicembre 1992, restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato XI, a condizione di applicare misure analoghe nei confronti dei paesi terzi non preferenziali. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti. 3. Il livello iniziale di tali contingenti è indicato nell'allegato XI. Il ritmo di aumento dei contingenti è del 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ecu e del 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. Ogni aumento successivo aggiunto al contingente e l'aumento seguente è calcolato sul totale ottenuto. 4. Qualora si constati che le importazioni in Portogallo di uno dei prodotti di cui all'allegato XI sono state inferiori al 90 % del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto originario di Malta è liberalizzata dall'inizio dell'anno che segue questi due anni. Articolo 19 Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, originari di Malta, la Repubblica portoghese: - abolisce progressivamente, sin dall'entrata in vigore del presente protocollo, i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione a partire dai dazi di base riportati nell'allegato XII e secondo il ritmo previsto all'articolo 12, paragrafo 2; - applica, per quanto riguarda l'elemento variabile del dazio, le aliquote preferenziali di cui all'accordo a decorrere dalla data del primo anno della seconda tappa dei regimi provvisori alla quale entrano in vigore le norme della seconda tappa per i prodotti il cui anno di commercializzazione inizia per ultimo. Sezione II Prodotti riportati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea Articolo 20 1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari di Malta, e ferme restando le disposizioni particolari sottoindicate, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente: - il 1o marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1987, il divario viene ridotto all'81,8 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0 % del divario iniziale. Dal 1o gennaio 1986 la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali. 2. La Repubblica portoghese differisce sino all'inizio della seconda tappa, come definita all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti oggetto degli atti seguenti: - regolamento (CEE) n. 1035/72, recante organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli; - regolamento (CEE) n. 822/87, recante organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Per questi prodotti, la Repubblica portoghese applica sin dall'inizio della seconda tappa un dazio che riduce il divario fra l'aliquota del dazio effettivamente applicato alla fine della prima tappa e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente: i) se la seconda tappa ha una durata di cinque anni: - il 1o gennaio 1991, il divario viene ridotto all'83,3 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1992, il divario viene ridotto al 66,6 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1993, il divario viene ridotto al 49,9 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1994, il divario viene ridotto al 33,2 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1995, il divario viene ridotto al 16,5 % del divario iniziale; ii) se la seconda tappa ha una durata di sette anni: - il 1o gennaio 1989, il divario viene ridotto all'87,5 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1990, il divario viene ridotto al 75 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1991, il divario viene ridotto al 62,5 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1992, il divario viene ridotto al 50 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1993, il divario viene ridotto al 37,5 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1994, il divario viene ridotto al 25 % del divario iniziale; - il 1o gennaio 1995, il divario viene ridotto al 12,5 % del divario iniziale; iii) dal 1o gennaio la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali. 3. Il dazio di base di cui ai paragrafi 1 e 2 è quello definito all'articolo 13, paragrafo 1. Articolo 21 Per i prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 2, la Repubblica portoghese differisce fino all'inizio della seconda tappa, come disposto all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime derivante dall'accordo per quanto riguarda le agevolazioni non tariffarie e le riduzioni dei prelievi. Articolo 22 1. La Repubblica portoghese può applicare fino al 31 dicembre 1992 restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'allegato XIII, originari di Malta. 2. Fino al 31 dicembre 1995 possono essere mantenute restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XIV, originari di Malta. Articolo 23 Per i prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 1 che, al 1o marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misure quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Portogallo alla data dell'adesione. La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale. TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Articolo 24 Il Consiglio di associazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. Articolo 25 Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo. Articolo 26 Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure suddette ad opera delle parti contraenti. Articolo 27 Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo. Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne protokol. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt. Se pistosi ton anotero, oi ypogegrammenoi plirexoysioi ethesan tis ypografes toys sto paron protokollo. In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld. Em fé do que os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo. Hecho en Bruselas, el catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho. Udfaerdiget i Bruxelles, den fjortende december nitten hundrede og otteogfirs. Geschehen zu Bruessel am vierzehnten Dezember neunzehnhundertachtundachtzig. Egine stis Vryxelles, stis deka tesseris Dekemvrioy chilia enniakosia ogdonta okto. Done at Brussels on the fourteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-eight. Fait à Bruxelles, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit. Fatto a Bruxelles, addì quattordici dicembre millenovecentottantotto. Gedaan te Brussel, de veertiende december negentienhonderd achtentachtig. Feito em Bruxelas, em catorze de Dezembro de mil novecentos e oitenta e oito. Por el Consejo de las Comunidades Europeas For Raadet for De Europaeiske Faellesskaber Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften Gia to Symvoylio ton Evropaikon Koinotiton For the Council of the European Communities Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunità europee Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen Pelo Conselho das Comunidades Europeias Por el Gobierno de la República de Malta For regeringen for Republikken Malta Fuer die Regierung der Republik Malta Gia tin kyvernisi tis Dimokratias tis Maltas For the Government of the Republic of Malta Pour le gouvernement de la république de Malte Per il governo della Repubblica di Malta Voor de Regering van de Republiek Malta Pelo Governo da República de Malta