DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 1989 che fissa talune modalità relative al declassamento di documenti coperti dal segreto professionale o aziendale (89/196/CEE, Euratom, CECA)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1o febbraio 1983, concernente l'apertura al pubblico degli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica1, in particolare l'articolo 9,
vista la decisione n. 359/83/CECA della Commissione, dell'8 febbraio 1983, concernente l'apertura al pubblico degli archivi storici della Comunità europea del carbone e dell'acciaio2, in particolare l'articolo 9,
considerando che in conformità della regolamentazione relativa all'apertura al pubblica degli archivi storici delle Comunità, i documenti e atti che erano coperti dal segreto professionale o aziendale possono essere resi accessibili al pubblico solo se la persona o l'azienda interessata non vi si oppone; che, a tale scopo, la Commissione deve annunciare la propria intenzione di rendere accessibili al pubblico i documenti e atti;
considerando che l'informazione preliminare delle persone o aziende interessate è molto difficile, particolarmente in caso di cambiamento di indirizzo o di successione di diritto;
considerando che per garantire l'efficacia della procedura di apertura degli archivi storici delle Comunità giova prevedere che la Commissione possa informare le persone e aziende interessate mediante comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,
DECIDE:
Art. 1
In caso di applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 o dell'articolo 4 della decisione n. 359/83/CECA, la Commissione informa, mediante una comunicazione sulla Gazzetta ufficiale, le persone o le imprese interessate che intende rendere accessibile al pubblico un documento o atto coperto dal segreto professionale o aziendale, invitandole a comunicare eventuali obiezioni entro il termine di 8 settimane.
Qualora non venga sollevata alcuna obiezione entro il termine indicato, il documento o l'atto viene reso accessibile al pubblico.
1.
2.
Art. 2
La presente decisione è applicabile a decorrere dal 3 marzo 1989.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1989. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione