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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 1989 che fissa talune modalità relative al declassamento di documenti coperti dal segreto professionale o aziendale (89/196/CEE, Euratom, CECA)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1o febbraio 1983, concernente l'apertura al pubblico degli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica1, in particolare l'articolo 9,

vista la decisione n. 359/83/CECA della Commissione, dell'8 febbraio 1983, concernente l'apertura al pubblico degli archivi storici della Comunità europea del carbone e dell'acciaio2, in particolare l'articolo 9,

considerando che in conformità della regolamentazione relativa all'apertura al pubblica degli archivi storici delle Comunità, i documenti e atti che erano coperti dal segreto professionale o aziendale possono essere resi accessibili al pubblico solo se la persona o l'azienda interessata non vi si oppone; che, a tale scopo, la Commissione deve annunciare la propria intenzione di rendere accessibili al pubblico i documenti e atti;

considerando che l'informazione preliminare delle persone o aziende interessate è molto difficile, particolarmente in caso di cambiamento di indirizzo o di successione di diritto;

considerando che per garantire l'efficacia della procedura di apertura degli archivi storici delle Comunità giova prevedere che la Commissione possa informare le persone e aziende interessate mediante comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,

DECIDE:

Art. 1

In caso di applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 o dell'articolo 4 della decisione n. 359/83/CECA, la Commissione informa, mediante una comunicazione sulla Gazzetta ufficiale, le persone o le imprese interessate che intende rendere accessibile al pubblico un documento o atto coperto dal segreto professionale o aziendale, invitandole a comunicare eventuali obiezioni entro il termine di 8 settimane.

Qualora non venga sollevata alcuna obiezione entro il termine indicato, il documento o l'atto viene reso accessibile al pubblico.

1.

2.

Art. 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 3 marzo 1989.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1989. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione