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dec. 89/333/CEE

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro-pea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 839/881, la riscossione dei dazi doganali applicati nella Comunità a dieci ad alcuni prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo è stata totalmente sospesa non appena il livello dei dazi è sceso al 2 % o meno;

considerando che occorre concludere un secondo protocol-lo addizionale all'accordo tra la Comunità economica euro-pea e la Confederazione svizzera2, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, per sospendere totalmente i dazi sui prodotti coperti dall'accordo e importati in Svizzera dalla Spagna, quando tali dazi scendono al 2 % o meno,

Articolo 1 È approvato a nome della Comunità il secondo protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comu-nità.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 3 del protocollo(3).

Articolo 3 La presente decisione ha efficacia il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità euro-pee.

Per il ConsiglioIl PresidenteC. SOLCHAGA CATALAN (3)La data d'entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretaria-to generale del Consiglio.

DECIDE: