DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 aprile 1989 recante accettazione della risoluzione n. 46 concernente la confomità dei contenitori alle norme applicabili al trasporto di merci sotto sigillo doganale (89/285/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che nella risoluzione n. 46 adottata il 20 novembre 1987 dal gruppo di esperti in problemi doganali riguardanti i trasporti della Commissione economica per l'Europa (ECE) figurano disposizioni volte, da una parte, a garantire la corretta applicazione della convenzione doganale del 1975 concernente il trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) e, dall'altra, a consentire la prevenzione o la scoperta delle frodi che potrebbero essere commesse a causa della non conformità dei contenitori alle norme applicabili al trasporto di merci sotto sigillo doganale;
considerando che detta convenzione può essere accettata dalla Comunità con effetto immediato,
DECIDE:
Art. 1
La risoluzione n. 46 concernente la conformità dei contenitori alle norme applicabili al trasporto delle merci sotto sigillo doganale è accettata, a nome della Comunità, con effetto immediato.
Il testo della risoluzione è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a notificare, al segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, l'accettazione da parte della Comunità, con effetto immediato, della risoluzione n. 46.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 aprile 1989. Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES DISPOSIZIONI VOLTE A GARANTIRE IN QUALSIASI MOMENTO, LA CONFORMITÀ DEI CONTENITORI ALLE NORME APPLICABILI AL TRASPORTO DI MERCI SOTTO SIGILLO DOGANALE RISOLUZIONE N. 46 adottata il 20 novembre 1987 dal gruppo di esperti in problemi doganali riguardanti i trasporti IL GRUPPO DI ESPERTI IN PROBLEMI DOGANALI RIGUARDANTI I TRASPORTI, tenendo presenti le disposizioni degli articoli 13 e 14 della convenzione doganale del 1975 relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR e dell'allegato 7, ravvisando la necessità di garantire in qualsiasi momento la conformità dei contenitori alle norme applicabili al trasporto di merci sotto sigillo doganale, RACCOMANDA alle parti contraenti della convenzione TIR del 1975 le disposizioni qui di seguito indicate volte a garantire in qualsiasi momento la conformità dei contenitori alle norme applicabili al trasporto di merci sotto sigillo doganale (articoli 13 e 14 ed allegato 7 della convenzione TIR del 1975): 1. Quando un contenitore presenta un difetto grave e, di conseguenza, non soddisfa più le norme in base alle quali è stato approvato per il trasporto sotto sigillo doganale, gli uffici doganali debbono informare i responsabili del contenitore e dar laro la possibilità di riportare il contenitore allo stato in cui era stato approvato, sempre che ciò possa essere fatto senza indugi. Una volta riparato, il contenitore potrà proseguire il viaggio sotto sigillo doganale. Se il contenitore non è stato riparato in modo adeguato o se l'interessato preferisce che la riparazione venga effettuata in un altro paese, ove il contenitore è stato approvato, gli uffici doganali debbono: a) rifiutare il sigillo e l'approvazione del trasporto, se il sigillo è ritenuto necessario, oppure b) togliere il contenitore dalla circolazione, trasbordandone il contenuto su altro mezzo di trasporto, oppure c) autorizzare il proseguimento del viaggio del contenitore secondo apposite procedure che non comportano alcun rischio di contrabbando o danni per il contenuto, dal momento che il difetto è segnalato sui documenti di transito. Qualora gli uffici doganali lo ritengano necessario per far in modo che il contenitore venga adeguatamente riparato, essi debbono far rimuovere la targa di approvazione. 2. Qualora gli uffici doganali facciano rimuovere la targa di approvazione o si scopra in una serie di contenitori un difetto grave per cui essi non soddisfano più le norme in base alle quali sono stati approvati per il trasporto sotto sigillo doganale, è necessario avvertirne l'autorità che ha rilasciato l'approvazione o, se necessario, l'amministrazione doganale responsabile della stessa approvazione. L'autorità che ha rilasciato il certificato di approvazione per prima deve essere invitata a partecipare al processo di ricertificazione qualora esso si svolga al di fuori del territorio della parte contraente in causa. Nota: Si riterrà che un contenitore presenti un difetto grave quando: a) le merci possono essere tolte dalla parte sigillata del contenitore o esservi introdotte senza tracce visibili di scasso o senza rottura del sigillo doganale; b) un sigillo doganale non può esservi apposto in modo semplice ed efficace; c) comporta spazi nascosti che consentono l'occultamento di merci; d) gli spazi che possono contenere merci non sono facilmente accessibili per le visite doganali. INVITA le parti contraenti a comunicare al segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, possibilmente entro il 1o luglio 1988, se accettano la presente risoluzione: CHIEDE al segretario esecutivo di divulgare le risposte ricevute dai governi.