DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 1989 che chiude la procedura di riesame di determinate misure antidumping relative alle importazioni di pannelli di fibre (pannelli duri) originari della Romania, del Brasile e della Svezia, conferma la scadenza degli impegni offerti dagli esportatori della Romania e del Brasile, nonché da alcuni esportatori svedesi e annulla l'impegno assunto da un esportatore svedese (89/377/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare gli articoli 14 e 15, previa consultazione del comitato consultivo istituito a norma del regolamento suddetto,
A. Prodotti1 I prodotti in questione sono costituiti dai pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3, di cui ai codici NC 4411 11 00 e 4411 19 00.
B. Procedura2 La Commissione ha ricevuto due domande di riesame delle misure antidumping, presentate dalla Confederazione europea delle industrie del legno a nome dei produttori comunitari che rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria di pannelli duri. Nella domanda presentata ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/873, riguardo agli impegni accettati dalla Commissione in merito alle importazioni effettuate dalla Romania4, dal Brasile5 e da alcuni esportatori svedesi6 il ricorrente affermava che la scadenza delle misure in vigore avrebbe provocato un pregiudizio notevole o una minaccia di pregiudizi. Nella seconda domanda, presentata in conformità dell'articolo 14 del regolamento suddetto e relativa ai dazi antidumping definitivi imposti dal Consiglio sulle importazioni dalla Cecoslovacchia, dalla Polonia7 e dall'URSS8, nonché agli impegni accettati dalla Commissione sulle importazioni effettuate da altri tre esportatori svedesi910, sono stati presentati elementi di prova di un mutamento delle circostanze sufficienti a giustificare la necessità del riesame.
Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee11, la Commissione ha annunciato l'avvio di un riesame delle misure antidumping relative alle importazioni nella Comunità di pannelli di fibre (pannelli duri) originari della Cecoslovacchia, dell'URSS, della Polonia, della Romania, della Svezia e del Brasile ed ha aperto un'unchiesta relativa al periodo 1o luglio 1987 - 31 maggio 1988.
La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i ricorrenti ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere sentite. Quasi tutti i produttori e gli esportatori noti e alcuni importatori hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto, mentre quasi tutti gli esportatori interessati, nonché alcuni produttori e importatori hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti.
Nel dicembre 19881 la Commissione ha annunciato che ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, le misure antidumping relative alle importazioni di cartone di fibra compresso originarie della Cecoslovacchia e della Polonia ed alle importazioni effettuate da due esportatori svedesi (Swedeboard Vrena AB e Royal Board AB) sarebbero rimaste in vigore dopo il termine del relativo periodo di cinque anni, in attesa dei risultati del riesame in corso, svolto a norma dell'articolo 14 del regolamento stesso. Il corrispondente periodo di cinque anni non era ancora scaduto per quanto riguarda gli impegni assunti dal terzo esportatore svedese, Karlit AB e i dazi antidumping sulle importazioni originarie dell'URSS.
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per una conclusione preliminare ed ha svolto inchieste in loco presso le seguenti società. a) Produttori comunitari - Isorel (Boulogne), Francia - ICL SPA (Mondovì), Italia - Legnochimica SPA (Mondovì), Italia - Tafisa (Madrid), Spagna - Renitex GmbH (Losheim), Repubblica federale di Germania - Atex Werke GmbH & Co KG (Grafenau), Repubblica federale di Germania - Tafinsa Ltd (Agente della Tafisa) (Maidenhead), Regno Unito b) Importatori - Portes Simon SA (Durtal), Francia - ETS Jean Huet et Fils SA (Challans), Francia - Sadepan SPA (Viadana), Italia - Homanit GmbH & CO KG (Loehne), Repubblica federale di Germania - Steibruegge and Berninghausen GmbH e Co (Brema), Repubblica federale di Germania - Svedex B.V. (Varsseveld), Paesi Bassi - Beyleveld B.V. (Rotterdam), Paesi Bassi - Tribomij B.V. (Amsterdam), Paesi Bassi C. Pregiudizio o minaccia di pregiudizio7 Le misure di difesa in questione sono state introdotte dalla Commissione unicamente riguardo alle importazioni dalla Romania, dalla Svezia e dal Brasile. Tuttavia, ai fini della valutazione del pregiudizio o della minaccia di pregiudizio, appare opportuno prendere in considerazione anche le importazioni dalla Cecoslovacchia, dalla Polonia e dall'URSS, sulle quali sono stati istituiti dazi antidumping definitivi. Il cumulo delle importazioni è conforme alla prassi normalmente seguita dalle istituzioni comunitarie.
Per quanto riguarda il pregiudizio che, secondo la denuncia, l'industria comunitaria tuttora subisce, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni di pannelli duri originari dei sei paesi interessati, passate da 208 000 t a 263 000 t tra il 1985 e il 1987, nei primi cinque mesi del 1988 ammontavano a 112 500 t. Dato l'incremento del consumo comunitario di pannelli duri registrato nello stesso periodo, la quota di mercato complessiva della importazioni originarie dei paesi suddetti è rimasta stabile al 21 % circa.
Nei primi cinque mesi del 1988 la quota di mercato complessiva delle importazioni dalla Svezia e dal Brasile era di 13 %, con una flessione rispetto al 14,3 % del 1985. Nello stesso periodo in termini di volume tali importazioni sono aumentate del 15 %, ossia in misura sensibilmente inferiore all'incremento del consumo comunitario.
Nello stesso periodo le importazioni originarie dei paesi a commercio di Stato hanno avuto un incremento superiore a quello del consumo comunitario e la loro quota di mercato complessiva è passata dal 6,1 % all'8,3 %. È stato tuttavia accertato che almeno un terzo dei prodotti in questione era costituito da pannelli destinati esclusivamente all'industria dell'imballaggio nei Paesi Bassi. Dato che non esiste una produzione significativa di tale prodotto nella Comunità, le importazioni in questione non erano in concorrenza con i prodotti comunitari.
Gli altri prodotti importati erano costituiti principalmente da pannelli destinati ai segmenti più bassi del mercato per i quali l'industria comunitaria, nell'attuale situazione di elevato indice di utilizzo delle capacità, produce quantitativi insignificanti. L'incidenza di tali importazioni sull'industria comunitaria è quindi limitata dalla loro scarsa capacità di concorrenzialità.
Dal confronto tra i prezzi dei prodotti importati dai sei paesi interessati e i prezzi dei prodotti simili fabbricati nella Comunità, in vigore nel periodo dell'inchiesta, non sono emersi margini di sottoquotazione per la Svezia, mentre per il Brasile sono stati accertati margini irrilevanti.
Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti importati dai paesi a commercio di Stato è stato accertato che, tenendo conto dell'applicazione dei dazi antidumping in vigore, nonché degli adeguamenti giustificati da differenze di qualità e di rifinitura, i margini di sottoquotazione per la Cecoslovacchia e la Polonia non erano significativi. I margini di sottoquotazione accertati in ordine all'URSS ed alla Romania non hanno inciso in misura rilevante sui prezzi della Comunità dato che le importazioni originarie dei due paesi in questione costituiscono una limitata quota di mercato e si concentrano in alcuni segmenti a basso prezzo del mercato comunitario.
Per valutare l'eventuale incidenza di tali importazioni sulla situazione dell'industria comunitaria, occorre tener conto di diversi elementi. a) La produzione comunitaria complessiva di pannelli duri nei primi cinque mesi del 1988, estrapolata su base annua, è pari a 789 000 t contro 651 000 t del 1985, con un incremento del 21 %. Nello stesso periodo la capacità di produzione dell'industria comunitaria nel suo complesso, espressa in tonnellate, è aumentata del 5 % e l'utilizzo degli impianti ha avuto un incremento del 16 % circa. L'indice di utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria ha quindi raggiunto una media del 93 %. b) Alla fine del mese di maggio 1988 le scorte dei produttori comunitari, in tonnellate, erano inferiori del 9 % circa rispetto alla fine del 1985. c) Tra il 1985 e i primi cinque mesi del 1988 le vendite dei produttori comunitari di pannelli duri nella Comunità hanno avuto un andamento conforme all'incremento della produzione. d) Dal confronto tra l'andamento della produzione e delle vendite dell'industria comunitaria e il consumo di pannelli duri nella Comunità risulta che la quota di mercato dei produttori comunitari è rimasta stabile al 61 % circa. L'industria comunitaria ha quindi potuto approfittare dell'espansione della domanda. e) In termini di redditività negli ultimi tre anni la situazione dell'industria comunitaria è nettamente migliorata. Le imprese comunitarie hanno infatti ridotto progressivamente le perdite e dalla fine del 1986 quasi tutti i produttori hanno nuovamente realizzato adeguati margini di utile.
Alla luce degli indicatori economici esaminati nei paragrafi precedenti, la situazione dell'industria comunitaria appare sostanziamente migliorata. Tale conclusione è giustificata, tra l'altro, dai buoni risultati finanziari e dall'elevato indice di utilizzo degli impianti riscontrati presso la maggior parte delle aziende. Si può pertanto concludere che l'industria comunitaria non subisce un pregiudizio sostanziale a causa delle importazioni in questione.
Per valutare se la scadenza delle misure antidumping in vigore possa provocare un pregiudizio notevole o una minaccia di pregiudizi all'industria comunitaria la Commissione ha preso in esame l'evoluzione prevista del volume e dei prezzi dei prodotti importati.
Come è stato precedentemente affermato, negli ultimi quattro anni le importazioni originarie dei sei paesi interessati sono aumentate in volume senza tuttavia superare il tasso di incremento del consumo comunitario, e pertanto la corrispondente quota di mercato è rimasta stabile.
Negli ultimi tempi la capacità di produzione della Svezia è diminuita in seguito alla sospensione dell'attività di uno dei principali produttori ed esportatori del paese. Per quanto riguarda il Brasile e i paesi a commercio di Stato interessati non risulta che negli ultimi anni siano stati installati nuovi impianti.
Per valutare se le attuali capacità di riserva possano essere impiegate per incrementare le esportazioni nella Comunità devono essere presi in esame due fattori. In primo luogo, anche se volessero incrementare la produzione, i paesi esportatori interessati avrebbero un margine limitato, almeno nel prossimo futuro, dato l'indice già relativamentre elevato di utilizzo degli impianti. In secondo luogo, data la normale distribuzione delle esportazioni originarie di tali paesi tra la Comunità e le altre regioni, un eventuale incremento della produzione non dovrebbe implicare un aumento significativo delle esportazioni nella Comunità, rispetto al consumo.
Dopo lo scadere delle misure di difesa le importazioni in questione non dovrebbero pertanto incidere in misura significativa sull'industria comunitaria.
In merito ai prezzi dei prodotti importati dalla Svezia e dal Brasile è stato accertato che gli esportatori hanno venduto i loro prodotti nella Comunità a prezzi analoghi a quelli chiesti dai produttori comunitari e che hanno rispettato, e in alcuni casi addirittura superato, i prezzi minimi degli impegni in vigore. In base a tali considerazioni e tenendo conto dell'elevata qualità dei pannelli di legno di originie svedese e brasiliana la Commissione ritiene che non sussistano elementi sufficienti per concludere che dopo lo scadere degli impegni i prezzi dei pannelli duri importati dai due paesi in questione potrebbero diminuire rispetto ai prezzi dei produttori comunitari di un margine tale da provocare un pregiudizio sostanziale.
Per quanto riguarda i prezzi delle importazioni dai paesi a commercio di Stato, lo scadere delle misure di difesa offrirebbe agli esportatori l'opportunità di adeguare i propri prezzi ai livelli prevalenti nel mercato della Comunità. Anche se gli esportatori non trarranno pienamente vantaggio di tale possibilità, un'eventuale sottoquotazione nelle attuali circostanze avrebbe un'incidenza limitata sui prezzi dei produttori comunitari. Le importazioni originarie di tali paesi non dovrebbero infatti aumentare in misura sensibile e quasi tutti i prodotti importati non sono in concorrenza diretta con la produzione comunitaria.
Alla luce delle precedenti osservazioni si può ritenere che dopo lo scadere delle misure antidumping in vigore le importazioni in questione non provocheranno un pregiudizio sostanziale oppure una minaccia di pregiudizio all'industria comunitaria.
D. Dumping (22) Date le conclusioni relative al pregiudizio e alla minaccia di pregiudizio, la Commissione non ritiene necessario continuare l'inchiesta sul dumping per quanto riguarda le importazioni in questione.
E. Conclusione della procedura di riesame (23) Di conseguenza, la procedura di riesame relativa alle importazioni di pannelli duri originari della Romania, del Brasile e della Svezia deve essere conclusa senza l'istituzione di nuove misure di salvaguardia. Le misure antidumping sulle importazioni effettuate da un esportatore svedese (Karlit A.B.) sono abrogate ed è confermata la scadenza degli impegni assunti dagli esportatori della Romania e del Brasile, nonché dagli altri esportatori svedesi.
Non sono state formulate obiezioni in sede di comitato consultivo.
I ricorrenti sono stati informati in merito ai principali fatti e alle considerazioni in base ai quali la Commissione intende chiudere la procedura.
Il regolamento (CEE) n. 1786/89 del Consiglio1 chiude la procedura di riesame relativa alle importazioni di pannelli duri originari della Cecoslovacchia, della Polonia e dell'URSS.
DECIDE:
Art. unico
1. È chiusa la procedura di riesame delle misure antidumping relative alle importazioni di pannelli di fibre (pannelli duri) di cui ai codici NC 4411 11 00 e 4411 19 00, originari della Romania, del Brasile e della Svezia.
2. Gli impegni attualmente in vigore relativi alle importazioni di pannelli di fibre originari della Romania, del Brasile e della Svezia, ad eccezione degli impegni assunti dalla società Karlit A.B., scadono il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. L'impegno attualmente in vigore, assunto dalla società Karlit A.B. (Svezia) è annullato con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1989. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.