diritto.io

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1989 relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo all'eliminazione e alla prevenzione delle restrizioni quantitative all'esportazione e misure di effetto equivalente (89/612/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria (1), firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, non vieta né le restrizioni quantitative all'esportazione, né le misure di effetto equivalente;

considerando che è nell'interesse della Comunità economica europea e della Repubblica d'Austria promuovere la libera circolazione delle materie prime e delle merci, abolendo tali restrizioni e misure e impedendo che ne vengano istituite altre tali da compromettere gli scambi tra le parti;

considerando che occorre disporre la graduale abolizione delle restrizioni e delle misure di effetto equivalente attuali nei confronti di determinati prodotti e prevedere nel contempo misure di salvaguardia nel caso di riesportazioni verso paesi terzi nei confronti dei quali la parte contraente esportatrice mantiene restrizioni o misure di effetto equivalente, oppure di grave penuria di un particolare prodotto;

considerando che, a norma dell'articolo 32, paragrafo 1 dell'accordo, le parti contraenti possono, nell'interesse delle loro economie, sviluppare le relazioni stabilite dall'accordo estendendole a settori non contemplati da esso;

considerando che la Commissione ha svolto negoziati con la Repubblica d'Austria, dai quali è scaturito un accordo,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo all'eliminazione e alla prevenzione delle restrizioni quantitative all'esportazione e misure di effetto equivalente.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 4 del protocollo aggiuntivo.

Art. 3

La presente decisione ha efficacia il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ARANZADI