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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 agosto 1989 che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di escavatori idraulici originari del Giappone (89/511/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

A. PROCEDURA 1. Nell'aprile 1988 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Syndicat national des industries d'équipement (MTPS) per contro dei produttori che rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria di escavatori idraulici di peso inferiore a 6 t. La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping per il prodotto in questione, originario del Giappone, e del pregiudizio sostanziale da esse derivante, considerate sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta. Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura antidumpig autopropulsori relativa alle importazioni nella Comunità di escavatori idraulici, di peso inferiore a 6 t, con incastellatura rotante a 360° di cui al codice NC ex 8429 52 00, originari del Giappone e ha iniziato un'inchiesta.

2. La Commissione ne ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e il ricorrente ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese. Quasi tutti i produttori/esportatori e gli importatori interessati hanno reso note le loro osservazioni per iscritto ed hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi.

3. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del pregiudizio. Sono state svolte inchieste in loco presso le seguenti società: a) Produttori comunitari - Ecomat SA, Belley, Francia e la sua consociata responsabile delle vendite Pel Job, Alby sur Chéran, Francia - J.C. Bamford Excavators, Rocester, Regno Unito - Macmoter SpA, Modigliana, Italia - Vermeer Holland BV, Hoofddorp, Paesi Bassi b) Importatori/distributori - Komatsu Baumaschinen Deutschland GmbH, Gross-Gerau-Dorheim, Repubblica federale di Germania - NV Komatsu Europe SA, Vilvoorde, Belgio - SA Kubota Europe, Argenteuil, Francia - Kubota (UK) Limited, Oxon, Regno Unito - NV Verbist, Breendonk, Belgio - Saville Tractors Limited, Stratford-Upon-Avon, Regno Unito - Imer France, Vif, Francia 4. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, la durata dell'inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o aprile 1987 al 31 maggio 1988.

B. PREGIUDIZIO 5. Per determinare se le importazioni oggetto della denuncia abbiano provocato pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria, la Commissione ha preso in esame gli elementi qui di seguito illustrati. a) Volume, quota di mercato e prezzo delle importazioni i) Volume 6. Importazioni nella Comunità di escavatori idraulici originari del Giappone sono passate da 2 706 unità a 5 443 unità tra il 1984 e il 1986. Nel periodo di riferimento le importazioni erano di 6 733 unità su base annua. Nello stesso periodo non sono state registrate importazioni rilevanti da altri paesi terzi. ii) Consumo e quote di mercato 7. Il consumo comunitario dei prodotti in questione è stato calcolato in base al numero di escavatori esportati dal Giappone da parte delle società interessate e ai quantitativi venduti dai produttori comunitari. È stato accertato che, rispetto al 1984, nel periodo di riferimento il consumo annuo di tali prodotti è passato da 2 940 unità a 8 590 unità, con un incremento del 192 %.

Nel periodo di riferimento la quota di mercato degli esportatori giapponesi era del 78,4 % contro il 92 % del 1984, mentre quella dei produttori comunitari era del 21,6 % rispetto all'8 % nel 1984. iii) Prezzi 8. Dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che nel periodo di riferimento i prezzi dei prodotti importati erano in alcuni casi inferiori a quelli chiesti dai produttori comunitari. In base ad un campione rappresentativo delle vendite nel periodo dell'inchiesta e al confronto tra i modelli proposto dall'industria della CE, la sottoquotazione dei prezzi degli esportatori giapponesi era in media dell'1,2 %. b) Conseguenze sull'industria comunitaria 9. La Commissione ha accertato che due società, J.C. Bamford Excavators Ltd e O & K. Orenstein und Koppel Aktiengesellschaft, non hanno fabbricato il prodotto in questione nel periodo soggetto a inchiesta. Una terza società, Smalley Excavators Limited, non ha risposto al questionario della Commissione. Le conseguenze sull'industria comunitaria sono state quindi esaminate rispetto alle società che effettivamente hanno fabbricato il prodotto oggetto della procedura:

- Ecomat SA e la sua società consociata di vendita Pel Job SA - Macmoter SpA - Vermeer-Holland BV i) Produzione comunitaria 10. È stato accertato che la produzione dell'industria comunitaria interessata, pari a 292 unità nel 1984, era di 2 068 unità su base annua nel periodo di riferimento. ii) Vendite 11. È stato accertato che nel periodo di riferimento le vendite dei produttori comunitari su base annua erano di 1 857 unità, contro 234 unità nel 1984. iii) Consumo e quota di mercato 12. L'andamento della produzione e delle vendite dell'industria comunitaria è stato valutato alla luce dell'evoluzione del consumo e della quota di mercato dei produttori comunitari interessati. Tale quota di mercato, pari all'8 % circa nel 1984, è aumentata al 21,6 % nel periodo di riferimento. iv) Capacità e utilizzazione degli impianti 13. Nel periodo di riferimento, la capacità di produzione annua, pari a 600 unità nel 1984, è passata a 3 400 unità, mentre l'indice di utilizzazione degli impianti era del 60 % rispetto al 49 % del 1984. v) Prezzi 14. I prezzi di vendita dei produttori comunitari interessati, dopo una iniziale flessione nel 1985 e nel 1986, sono in seguito costantemente aumentati nel corso del 1987 e durante tutto il periodo di riferimento, cioè fino al 31 maggio 1988. vi) Utili 15. Per quanto riguarda la redditività è stato accertato che tutti i produttori comunitari hanno realizzato utili nel periodo di riferimento, mentre negli anni precedenti alcuni di essi avevano subito perdite. c) Conclusioni in materia di pregiudizio 16. Dagli elementi disponibili risulta che, nonostante l'incremento delle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Giappone e l'esistenza di un margine di sottoquotazione dei prezzi, i produttori comunitari hanno aumentato la produzione, la capacità, l'utilizzazione degli impianti e la quota di mercato comunitario. Essi sono stati in grado di praticare prezzi di vendita che hanno consentito di ottenere risultati finanziari positivi.

Alla luce di tali risultanze si ritiene che nel periodo di riferimento i produttori interessati non abbiano subito un pregiudizio sostanziale.

C. DUMPING 17. Date le succitate conclusioni in materia di pregiudizio, la Commissione non ha ritenuto necessario proseguire l'inchiesta relativa al dumping nei confronti delle importazioni in questione.

D. CONCLUSIONI 18. In tali condizioni, data l'effettiva situazione del mercato nel periodo di riferimento, non sono necessarie misure di difesa ed è quindi opportuno chiudere la procedura. Tale conclusione non esclude, ovviamente, la possibilità di aprire una nuova inchiesta, se venisse presentata una denuncia contenente elementi di prova relativi ad una modifica delle circostanze,

DECIDE:

Art. unico

È chiusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di escavatori idraulici originari del Giappone.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1989. Per la Commissione Jean DONDELINGER Membro della Commissione