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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 1989 che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di mica originarie del Giappone (89/537/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento del Consiglio (CEE) n. 2423/88, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, previa consultazione nell'ambito del comitato consultivo previsto dal regolamento suddetto,

A. Procedura1 Nel 1988 la Commissione ha ricevuto una denuncia presenata dalla Cie royale asturienne des mines, division Cogebi, che rappresenta la maggior parte della produzione comunitaria di mica. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping per il prodotto in questione originario del Giappone e al pregiudizio sostanziale o minaccia di pregiudizio da esse derivato, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura.

Pertanto, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di mica originaria del Giappone. Il prodotto in questione comprendeva la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie di cui ai codici NC 68 14 10 00, 68 14 90 10 e 68 14 90 90. La Commissione ha aperto un'inchiesta.

La Commissione ha ufficialmente informato i produttori/esportatori ed importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore ed il ricorrente ed ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese.

La maggior parte dei produttori informati dalla Commissione ha risposto di non aver esportato il prodotto in questione nella Comunità; la sola società che ha esportato prodotti della mica nella Comunità nel periodo in questione, ovvero la Nippon Kogyosho, di Tokio (Giappone), ed i due importatori interessati hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi.

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie. Sono state effettuate inchieste in loco presso le seguenti società: a) produttore comunitario:

Cie royale asturienne des mines (division Cogebi), Lot, Belgio; b) produttori/esportatori:

Nippon Rika Kogyosho, Tokio, Giappone,

Okabe Mica Co. Ltd, Tokio, Giappone; c) importatore nella Comunità:

AEG Isolier- und Kunststoff GmbH, Kassel-Walden, Germania.

L'inchiesta a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88 ha riguardato il periodo dal 1o gennaio al 30 novembre 1988.

B. Il prodotto (7) La mica è generalmente disponibile nei seguenti tre tipi:

- carta di mica,

- fogli di mica per riscaldatori,

- nastri di mica, resistenti al fuoco, per cavi.

Durante l'inchiesta si è riscontrato che la ditta Nippon Rika aveva prodotto un tipo speciale di carta di mica, denominato AR-MAT, che aveva poi esportato nella Comunità durante lo stesso periodo. Il ricorrente non ha mai prodotto né intende produrre questo materiale in un prossimo futuro. Pertanto questo tipo speciale è stato escluso dall'inchiesta.

C. Dumping i) Valore normale (8) Per quanto riguarda i fogli di mica per riscaldatori, il valore normale è stato determinato per ciascun spessore sulla base dei prezzi medi ponderati sul mercato interno imposti dalla Nippon Rika a clienti indipendenti. In mancanza di vendite sul mercato interno dello spessore esportato, il valore normale è stato determinato sulla base della media aritmetica tra i prezzi dei due spessori più vicini a quello del prodotto esportato.

Per quanto si riferisce al nastro isolante ignifugo, cioè AMS 864 G, che nel periodo dell'inchiesta non è stato venduto sul mercato interno, il valore normale è stato basato - in assenza di vendite sul mercato interno della stessa entità di quella delle esportazioni nella Comunità - sul valore costruito determinato aggiungendo il costo medio della produzione di tutte le dimensioni del prodotto simile, cioè T 512 A, al margine medio di profitto realizzato per quel prodotto sul mercato interno. ii) Prezzo all'esportazione (9) I prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti esportati nella Comunità. iii) Confronto (10) Il valore normale è stato confrontato coi prezzi all'esportazione per il prodotto di tipo e di spessore corrispondente, transazione per transazione. Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.

La società esportatrice ha chiesto parecchi adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88 per le differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi. Nei casi in cui la società ha potuto giustificare le proprie richieste, gli adeguamenti sono stati apportati sulle spese direttamente connesse alla vendita, quali trasporto, assicurazione, carico e scarico, spese accessorie, condizioni di credito e commissioni.

La società esportatrice ha chiesto altresì una adeguamento del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c), punto iv) del regolamento (CEE) n. 2423/88 per altri servizi resi, quando il prodotto è stato venduto sul mercato interno. La società ha chiesto che l'importo dell'adeguamento corrisponda ai costi diretti sostenuti per tagliare il prodotto in trance.

Non è stato possibile concedere questo adeguamento, dato che l'articolo 2, paragrafo 10, lettera c), punto iv) riguarda unicamente i servizi postvendita, mentre i servizi che sarebbero stati prestati dalla società sono servizi prevendita. Inoltre la richiesa non è stata effettuata entro i limiti di tempo previsti. iv) Margine di dumping (13) Il margine di dumping medio ponderato calcolato su questa base ammonta al 41,26 % per i fogli di mica per riscaldatori e al 5,7 % per i cavi resistenti al fuoco, dato che i margini di dumping sono pari all'importazione del quale il valore normale supera i prezzi dell'esportazione nella Comunità, debitamente adeguati.

D. Pregiudizio (14) Dato che l'Italia sarebbe l'unica parte del mercato comunitario nella quale il ricorrente avrebbe registrato perdite e verso la quale è diretto il 70 % delle esportazioni giapponesi, l'inchiesta si è concentrata particolarmente su questo mercato.

Per quanto si riferisce al pregiudizio che sarebbe stato causato dalle importazioni in dumping, dagli elementi in possesso della Commissione si è potuto rilevare che le esportazioni giapponesi di mica nella Comunità sono aumentate da 0 nel 1984 a 40,5 t nel 1987 e a 102,5 t nel periodo dell'inchiesta.

Le esportazioni di mica dal Giappone all'Italia sono aumentate da 0 t nel 1984-1987 a 87 t durante il periodo dell'inchiesta, con un conseguente aumento della quota di mercato detenuta dal paese esportatore dallo 0 % del 1984 al 17,6 nello stesso periodo.

Nella valutazione delle quote di mercato detenute dai fornitori di mica sul mercato italiano, è necessario tener conto del fatto che il consumo di mica su questo mercato è aumentato dalle 448 t del 1984 alle 542 t del 1985, cioè del 20,9 % e che è sceso a 508 t, cioè del 6,3 % nel 1986. Nel 1987 esso è aumentato a 634 t, cioè del 24,8 % ed è sceso a 618 t, cioè del 2,5 % durante il periodo dell'inchiesta.

Questa evoluzione indica un aumento globale del 38 % del consumo di mica in Italia dal 1984 al periodo dell'inchiesta. In mancanza di produzione di mica in Italia, i dati relativi ai consumi e alle quote di mercato sono stati calcolati sulla base delle importazioni dal Giappone e delle forniture da altri Stati membri.

Per quanto si riferisce ai prezzi di rivendita di queste importazioni sul mercato italiano, durante il periodo sotto inchiesta si è rilevato che la sottoquotazione del prodotto giapponese era del 21,5 % (margine medio ponderato) rispetto ai prezzi del produttore comunitario ricorrente.

Quanto all'eventuale impatto delle importazioni in dumping sulla situazione del produttore comunitario ricorrente, si è tenuto conto dei seguenti fattori (i dati che seguono comprendono i tre tipi di mica prodotti, citati al punto 7): a) Il ricorrente ha aumentato la propria capacità di produzione del 18,3 % nel 1985, del 29,8 % nel 1986, del 32,5 % nel 1987 e dell'1,6 % nel periodo dell'inchiesta. Questa evoluzione corrisponde ad un aumento superiore al 100 % tra il 1984 e il 1988.

L'aumento della capacità di produzione è avvenuto soprattutto per andare incontro alla prevista domanda del mercato esterno alla Comunità, in particolare l'Estremo Oriente. b) La produzione del ricorrente è aumentata dal 18,3 % nel 1985, del 29,5 % nel 1986 e del 21,7 % nel 1987 ed è diminuita del 2,8 % nel periodo dell'inchiesta. c) Dopo essere rimasta stabile tra il 1984 e il 1986, l'utilizzazione della capacità del ricorrente è diminuita del 7,9 % nel 1987, ma soltanto del 2,9 % nel periodo dell'inchiesta. d) Quanto alle vendite del ricorrente nella Comunità, e in particolare sul mercato italiano, si è potuto riscontrare quanto segue: i) le vendite sul mercato comunitario di tutti i prodotti della mica sono aumentate costantemente dal 1984 al 1988, con un aumento del 9 % nel periodo dell'inchiesta; ii) le vendite sul mercato comunitario dei fogli di mica per riscaldatori sono aumentate del 12,2 % nel 1985, del 26,8 % nel 1986, del 2,2 % nel 1987 e del 2,4 % nel periodo dell'inchiesta; iii) le vendite sul mercato italiano dei fogli di mica per riscaldatori sono rimaste stabili o addirittura aumentate, fatta eccezione per le vendite ad uno solo dei principali clienti del ricorrente. Questa ultime sono diminuite del 7,4 % nel 1985 e del 9,1 % nel 1986; esse sono invece rimaste stabili nel 1987 e sono diminuite del 48 % nel periodo dell'inchiesta. e) Quanto all'evoluzione della quota di mercato del ricorrente sul mercato comunitario ed in Italia, si è rilevato quanto segue (in mancanza di dati riguardanti le vendite effettuate da produttori comunitari non ricorrenti, le quote di mercato sono basate sulla conoscenza del mercato del ricorrente): i) la quota di mercato relativa a tutti i prodotti della mica è diminuita dal 44 % nel 1984 al 42 % nel periodo dell'inchiesta; ii) la quota di mercato per i fogli di mica per riscaldatori nella Comunità è diminuita dal 72 % nel 1984 al 71,1 % nel 1985, è di nuovo salita al 72,1 % nel 1986 ed è diminuita al 69,8 % nel 1987 ed al 65,2 % nel periodo dell'inchiesta; iii) sul mercato italiano la quota di mercato del ricorrente, relativa ai fogli di mica per riscaldatori, è diminuita dal 69 % nel 1984 al 46 % nel periodo dell'inchiesta, mentre la quota di mercato relativa a tutti i prodotti della mica è diminuita soltanto del 7 %. f) in relazione alla redditività del ricorrente è stato appurato che i profitti sulle vendite di tutti i manufatti di mica ed in particolare dei fogli di mica per riscaldatori nelle Comunità, già significativi nel 1984, sono ancora aumentati del 30 % a dal 20 % rispettivamente tra il 1984 e il 1988. g) Il personale occupato dal ricorrente nel settore della mica è rimasto stabile nel periodo compreso tra il 1984 e il 1988.

Per quanto sia stato riscontrato un certo pregiudizio sul mercato italiano, sul quale il ricorrente ha realizzato circa il 20 % del proprio fatturato comunitario per i fogli di mica per riscaldatori, si ritiene non trattarsi di pregiudizio sostanziale.

E. Minaccia di pregiudizio (18) Per esaminare le accuse fatte dal ricorrente quando si riferisce ad una situazione di minaccia di pregiudizio, la Commissione ha accuratamente esaminato i telex inviati al ricorrente da uno degli altri produttori giapponesi di mica, cioè Okabe Mica Co. Ltd, e le attività di questa società, che minacciava di rifarsi contro il ricorrente vendendo forti quantitativi di mica a prezzi estremamente bassi nella Comunità.

Tuttavia, si è ritenuto che, in mancanza di esportazioni di mica da parte della Okabe Mica Co. Ltd nella Comunità sia nel periodo dell'inchiesta sia successivamente, non vi sono sufficienti elementi di prova per indicare che, qualora questa società dovesse mettere in atto le minacce, queste potrebbero arrecare un vero e proprio pregiudizio.

Per quanto riguarda la società Nippon Rika, unico produttore giapponese che effettivamente esporta mica nella Comunità, non vi sono prove che essa abbia l'intenzione di aumentare le sue esportazioni di mica nella Comunità.

Stando così le cose, attualmente non si può chiaramente prevedere se le condizioni evolveranno in modo tale da creare una situazione di pregiudizio, per cui si può ritenere che non sia imminente.

E. Conclusioni della procedura (21) La procedura riguardante le importazioni di mica originarie del Giappone può pertanto essere conclusa senza che vengono imposte misure.

Il comitato consultivo non ha formulato obiezioni a questo riguardo. (23) Il ricorrente è stato informato sui principali fatti e considerazioni, in base ai quali la Commissione intendeva concludere questa procedura. Successivamente il ricorrente ha comunicato alla Commissione le proprie osservazioni. Tuttavia, queste osservazioni sulla minaccia di pregiudizio non sono state corredate di prove e non possono quindi influire sulle risultanze riguardanti il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio.

Anche l'esportatore è stato informato delle risultanze riguardanti il duping, ma non ha contestato i calcoli della Commissione.

DECIDE:

Art. unico

La procedura antidumping relativa alle importazioni di mica originaria del Giappone è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1989. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione