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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 1989 che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di pellicola di poliestere originarie della Repubblica di Corea (89/560/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea1, in particolare l'articolo 9, previa consultazione in seno al Comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

A. Procedura 1. Nel settembre 1987 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante importazioni di pellicole di poliestere originarie della Repubblica di Corea (Corea); la denuncia è stata presentata dalla European Plastic Films, Membrane and Covering Manufacturers Association (AEC) a nome dei produttori che rappresentano sostanzialmente tutta la produzione comunitaria di pellicole in poliestere. La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da essa derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Pertanto, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di pellicole di poliestere di cui alle sottovoci NC 3919 10 31, 3919 90 31, 3920 61 00, 3920 62 00, 3920 63 00, 3920 69 00, 3921 19 90, 3921 90 19 e ha iniziato un'inchiesta.

2. La Commissione ne ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore e il ricorrente e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese.

3. Al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie, la Commissione ha inviato questionari a quattro società, a nome delle quali era stata presentata la denuncia, affinché ciascuna ditta potesse dimostrare il pregiudizio subito a causa delle importazioni di pellicole di poliestere originarie della Corea. La Commissione ha proceduto ad un'analisi dettagliata sulle quattro società che hanno rinviato i suddetti questionari compilati e che globalmente sono all'origine di tutta la produzione comunitaria.

4. Tutti i produttori/esportatori e alcuni importatori notoriamente interessati hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Tutti i produttori/esportatori hanno chiesto e ottenuto di essere intesi; anche il richiedente ha chiesto e ottenuto di essere sentito oralmente.

5. La Commissione ha verificato le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini di una conclusione preliminare e ha voluto inchieste in loco presso le seguenti società: a) Produttori comunitari - Du Pont de Nemours, Lussemburgo - Hoechst AG, Wiesbaden, Germania - ICI, Welwyn Garden City, Hertfordshire, Regno Unito - Rhône-Poulenc, Lione, Francia b) Produttori/esportatori coreani - Kolon Industries Inc., Seoul - SKC Ltd, Seoul 6. L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il 1987; in essa si sono voluti esaminare i fattori economici necessari per determinare se l'industria comunitaria abbia subito un grave pregiudizio nel periodo compreso tra il 1984 e il 1987.

B. Pregiudizio 7. In merito all'asserito pregiudizio subito dai produttori comunitari a causa delle importazioni in dumping, dalle prove in possesso della Commissione risulta che le importazioni nella Comunità di tutti i tipi di pellicole di poliestere originarie della Corea sono aumentate passando da 582 t nel 1984 a 890 t nel 1985, a 2 207 t nel 1986 e a 2 949 t nel 1987. Quest'evoluzione rappresenta un incremento della quota di mercato per i produttori/esportatori coreani dello 0,6 % nel 1984, dello 0,9 % nel 1985, del 2 % nel 1986 e del 2,4 % nel 1987. Nello stesso periodo la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita dal 73,4 % nel 1984 al 68,1 % nel 1987, mentre l'utile medio sulle vendite, al lordo delle imposte, variava dal 16,2 % nel 1984, al 7,4 % nel 1985, al 9,9 % nel 1986 e al 10,6 % nel 1987. Nel settore delle pellicole sottili (da 12 a 36 micron di spessore) le importazioni dalla Corea sono state nel 1985 al 3 %, nel 1986 pari al 6,6 % e nel 1987 pari all'8,2 % delle vendite corrispettive effettuate dall'industria comunitaria nella Comunità.

8. Il fatturato dell'industria comunitaria è aumentato da 340,9 milioni di ECU nel 1984 a 360,9 milioni di ECU nel 1985, a 375,8 milioni di ECU nel 1986 e a 384,7 milioni di ECU nel 1987. Nel settore delle pellicole sottili, dove maggiormente si è fatto sentire il peso delle importazioni coreane, il fatturato dell'industria comunitaria è aumentato da 61,3 milioni di ECU nel 1985, a 70,8 milioni di ECU nel 1986 e a 72,4 milioni di ECU nel 1987. In questo settore, nel 1987 l'industria comunitaria ha realizzato un utile medio ponderato sulle vendite pari al 4,9 %, mentre quello delle pellicole di poliestere era del 10,6 %.

9. Per quanto riguarda capacità, produzione ed occupazione nell'industria comunitaria nel periodo tra il 1984 e il 1987, questi fattori sono tutti aumentati come lo sono le esportazioni dei produttori comunitari di pellicole in poliestere verso la Corea. I prezzi di tutti i tipi di pellicole di poliestere, ma soprattutto quelli delle pellicole sottili, sono diminuiti nel periodo tra il 1984 e il 1987. La sottoquotazione di prezzo media per tutte le pellicole da 12 micron degli esportatori coreani ha variato tra il 12,3 % e il 24,8 %.

10. Tenendo conto dei fattori economici di cui sopra, la Commissione è giunta alla conclusione che durante il periodo dell'inchiesta le importazioni coreane non hanno causato pregiudizio alle società ricorrenti per quanto riguarda la produzione di tutti i tipi di pellicole di poliestere, né hanno causato un grave pregiudizio nel settore delle pellicole sottili. In realtà la piccola perdita di quota di mercato per tutti i tipi di pellicola in poliestere non può essere totalmente addebitata agli esportatori coreani e la redditività globale dell'industria comunitaria in questo settore è stata nel complesso adeguata. I risultati insoddisfacenti nel settore delle pellicole sottili non sono tanto gravi da ledere in modo sostanziale i produttori ricorrenti.

C. Dumping 11. Alla luce delle risultanze suddette in materia di pregiudizio e nonostante risulti l'esistenza di pratiche di dumping nel 1987, la Commissione non ha ritenuto necessario esaminare ulteriormente la denuncia di dumping per quanto riguarda le importazioni in questione.

D. Ritiro della denuncia e conclusione della procedura 12. Dopo essere stato informato della Commissione circa le risultanze di cui sopra, il ricorrente ha deciso di ritirare la denuncia in seguito ai mutamenti nelle condizioni di mercato verificatisi nel periodo oggetto dell'inchiesta (l'anno 1987) e il 1989.

13. Considerate le circostanze, le misure protettive non sono necessarie e la procedura dev'essere conclusa, dato che il suo proseguimento sarebbe contrario all'interesse della Comunità.

DECIDE:

Art. unico

La procedura antidumping relativa a importazioni di pellicole di poliestere originarie della Repubblica di Corea è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1989. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente