DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 ottobre 1989 che chiude la procedura di riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni filati di fibre sintetiche per maglieria a mano, originari della Turchia, e che conferma la scadenza di tali misure (89/568/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare gli articoli 9 e 15, previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,
A. Procedura precedente1 Il 15 aprile 1983, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha aperto una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di taluni filati di fibre sintetiche per maglieria a mano originari della Turchia.
Con decisione 84/131/CEE della Commissione3, è stato ha accettato un impegno sul prezzi offerto dalla AK-PA ihracat Pazariama AS, società esportatrice della AK-SU Iplik ve Dokuma ve Boya Apre Fabrikalari TAS, della AK-AL Tekstil Sanayil AS e della Emboey-Yuentas Biriesik Kamgarn ve Straygarn Iplik imalciligi AS, tutte con sede a Istanbul, Turchia e ha chiuso l'inchiesta senza istituire dazi antidumping.
Nel settembre 1988 la Commissione ha pubblicato un avviso di imminente scadenza degli impegni in questione4, in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
B. Domande di riesame e apertura della procedura2 Nel settembre 1988 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame presentata dal Comitato delle industrie laniere della Comunità economica europea (Interlaine), a nome della maggior parte del produttori comunitari del settore. Nella domanda i ricorrenti sostenevano che gli impegni sottoscritti erano insufficienti, in quanto altri esportatori non soggetti alle misure antidumping avevano esportato nella Comunità quantitativi sempre più ingenti di filati di fibre sintetiche per maglieria a mano, annullando in parte gli effetti dell'impegno sui prezzi in vigore e causando nuovamente un pregiudizio all'industria comunitaria. Dato che gli elementi di prova relativi alle pratiche di dumping e all'esistenza del pregiudizio erano stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura di riesame5, la Commissione ha avviato un'inchiesta durante la quale le parti interessate hanno potuto rendere noto il proprio punto di vista e comunicare tutte le informazioni necessarie ai fini della determinazione del dumping e del pregiudizio. In conformità dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88, gli impegni assunti dagli esportatori turchi sono rimasti in vigore in attesa dei risultati dell'inchiesta.
C. Prodotti3 I prodotti in questione sono i filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (esclusi i filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto, contenenti almeno 85 % in peso di fibre sintetiche in fiocco oppure meno dell'85 % in peso di tali fibre, di cui ai codici NC ex 5511 10 00 e ex 5511 20 00.
D. Inchiesta4 La Commissione, non avendo ottenuto una sufficiente collaborazione da parte dei produttori comunitari nel corso dell'inchiesta, con una lettera in data 5 luglio 1989, ha comunicato al Comitato delle industrie laniera della CEE che non sussistevano elementi di prova per concludere che la scadenza delle misure antidumping relative alle importazione di taluni filati di fibre sintetiche originari della Turchia potrebbe provocare nuovamente un grave pregiudizio oppure una minaccia di pregiudizio per i produttori comunitari.
E. Ritiro della domanda di riesame5 Con una lettera in data 11 luglio 1989 il ricorrente ha ritirato la domanda di riesame.
F. Chiusura della procedura (6) La Commissione ritiene pertanto che la procedura di riesame debba essere chiusa e che gli impegni rimasti in vigore in attesa del risultati dell'inchiesta debbano scadere immediatamente,
DECIDE:
Art. 1
È chiusa la procedura di riesame delle misure antidumping relative alle importazioni di taluni filati di fibre sintetiche per maglieria a mano, originari della Turchia.
Art. 2
Gli impegni assunti dagli esportatori turchi, rimasti in vigore in attesa del risultati della procedura di riesame, scadono il 25 ottobre 1989.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1989. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente